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venerdì 01/07/2022 • 15:10

Fisco Modalità di cessione e tracciabilità

Crediti d’imposta prodotti energetici: cessione dal 7 luglio

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 253445, ha definito le disposizioni attuative per la cessione e la tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti per gli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici. La comunicazione di cessione potrà essere trasmessa dal 7 luglio.

di Claudia Iozzo - Dottore commercialista

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  • Tempo di lettura 6 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Con l'obiettivo di sostenere le imprese che a seguito degli aumenti esponenziali dei prezzi hanno sostenuto ingenti spese per l'acquisto di energia elettrica, gas e carburanti, il legislatore ha riconosciuto dei crediti d'imposta correlati alle quote di tali spese, relative al primo e secondo trimestre 2022. Nello specifico, si fa riferimento:

  • ai crediti d'imposta a favore delle imprese energivore, spettante per le spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo e secondo trimestre del 2022 (rispettivamente art. 15 DL 4/2022 e art. 4 DL 17/2022), riconosciuto nella misura del 20 % per le spese relative al primo trimestre 2022 e del 25 % per quelle riguardanti il secondo trimestre 2022;
  • ai crediti d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto di quest'ultimo, consumato nel primo e secondo trimestre del 2022 (rispettivamente art. 15 c. 1 DL 4/2022 e art. 5 DL 17/2022). Il beneficio è pari al 10 % della spesa per il primo trimestre e al 25 % di quanto sostenuto nel secondo trimestre;
  • al credito d'imposta a favore delle imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, pari al 15 % della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022 (art. 3 DL 21/2022);
  • al credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, pari al 25 % della spesa sostenuta per l'acquisto dello stesso gas, consumato nel secondo trimestre del 2022 (art. 4 DL 21/2022);
  • al credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, riconosciuto nella misura del 20 % della spesa sostenuta per l'acquisto di carburante effettuato nel primo trimestre del 2022 (art. 18 DL 21/2022).

I soggetti beneficiari delle agevolazioni sopra elencate, possono utilizzare i crediti in compensazione tramite modello F24, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 241/97, entro il 31 dicembre 2022 o, in alternativa, cederli a soggetti terzi fino al 21 dicembre 2022.

Modalità di cessione dei crediti

Il nuovo Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate definisce le condizioni per la cessione dei crediti d'imposta riconosciuti per l'acquisto dei prodotti energetici, precisando che ogni bonus spettante è cedibile dalle imprese beneficiarie solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. È esclusa la facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti qualificati, ossia banche, intermediari finanziari, società appartenenti ad un gruppo bancario e compagnie di assicurazione.

I soggetti beneficiari sono tenuti, altresì, a richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta.

La comunicazione di cessione potrà essere trasmessa all'Amministrazione Finanziaria dal 7 luglio 2022 al 21 dicembre 2022, avvalendosi dell'apposito modello allegato al provvedimento in esame. Per ogni credito d'imposta, è consentito l'invio di una sola comunicazione e per l'intero ammontare dello stesso. Tuttavia, è possibile procedere all'annullamento o alla sostituzione del modello trasmesso entro il quinto giorno lavorativo successivo all'invio della comunicazione, mentre, sarà sempre possibile anche successivamente annullare o sostituire il modello inviato qualora la cessione sia stata rifiutata dal cessionario.

I soggetti cessionari, per ciascun credito, sono tenuti ad accettare la cessione e, per l'utilizzo in compensazione, comunicarne l'opzione. In assenza di tale opzione, i cessionari possono effettuare una sola ulteriore cessione, sempre per l'intero importo del credito, a favore di “soggetti qualificati”, i quali, a loro volta, in luogo dell'utilizzo in compensazione potranno cederli ulteriormente entro il 21 dicembre 2022, esclusivamente a favore di altri soggetti qualificati.

Ai fini della tracciabilità dei crediti d'imposta, ad ogni credito ceduto è attribuito un codice identificativo univoco che dovrà essere indicato nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni tramite la “Piattaforma cessione crediti”.

Compilazione del modello

Il modello di comunicazione della cessione del credito si compone di due quadri:

  • Quadro A “Cessione del credito”, che accoglie i dati relativi al credito che s'intende cedere e, nello specifico, il codice identificativo connesso al credito, l'importo di riferimento (pari all'ammontare della spesa agevolata) e l'importo del credito ceduto (determinato applicando la percentuale riconosciuta per il credito all'importo delle spese agevolate). È presente, inoltre, la sezione “Il cedente comunica” che dovrà essere compilata solo dopo aver acquisito l'accettazione dei cessionari.
  • Quadro B “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio”, contenente la dichiarazione di cui all'art. 47 DPR 445/2000, prevista per la tipologia di credito, rilasciata dal soggetto beneficiario del credito ceduto o dal suo rappresentante/firmatario.

Codice credito

Importo credito ceduto

Visto obbligatorio

7720 - credito d'imposta a favore delle imprese energivore (1° trim.2022)

20% della spesa agevolata

SI

7721 - credito d'imposta a favore delle imprese energivore (2° trim. 2022)

25% della spesa agevolata

SI

7722 - credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (1° trim. 2022)

10% della spesa agevolata

SI

7723 - credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (2° trim. 2022)

25% della spesa agevolata

SI

7724 - credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (2° trim. 2022)

15% della spesa agevolata

SI

7725 - credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (2° trim. 2022)

25% della spesa agevolata

SI

7726 - credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca (1° trim. 2022)

20% della spesa agevolata

SI

Controlli preventivi

Le comunicazioni di cessione dei crediti d'imposta per i prodotti energetici, qualora presentino profili di rischio, possono essere sospese dall'Agenzia delle Entrate entro cinque giorni dall'invio e per un periodo non superiore a trenta giorni. L'Amministrazione Finanziaria, in applicazione di quanto previsto dall'art. 122-bis DL 34/2020, può effettuare controlli preventivi nell'ipotesi in cui le istanze di cessione inviate siano interessate da profili di rischio. Questi ultimi, sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:

  • alla coerenza ed alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni rispetto alle informazioni disponibili in Anagrafe tributaria e comunque in possesso dell'Agenzia stessa,
  • ai dati afferenti ai crediti e ai soggetti che intervengono nelle cessioni;
  • ad analoghe cessioni precedentemente effettuate.

Qualora, in esito alle verifiche effettuate, siano confermati gli elementi che hanno determinato la sospensione, l'Agenzia delle Entrate renderà noto l'annullamento degli effetti della comunicazione al soggetto che l'ha trasmessa, con la relativa motivazione.

Fonte: Provv. AE 30 giugno 2022 n. 253445

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