venerdì 01/07/2022 • 14:01
A seguito della sostituzione del messaggio IM con i tracciati H1-H7, sono definite le modalità di indicazione nella dichiarazione doganale dell'attestazione di avvenuta sorveglianza radiometrica per l'importazione di rottami o materiali di risulta, semilavorati e prodotti finiti.
redazione Memento
La disciplina della sorveglianza radiometrica prevista per l'importazione di rottami o altri materiali metallici di risulta, semilavorati metallici e prodotti finiti in metallo (di cui all'art. 72 e all'Allegato XIX D.Lgs. 101/2020), è stata di recente modificata dall'art. 40 DL 17/2022 conv. in L. 34/2022. Ai sensi del c. 3-bis del suddetto art. 72, le nuove disposizioni in materia si applicano a decorrere dal 1° luglio 2022. Per sorveglianza radiometrica si intende l'opera di rilevazione di sorgenti o materiali radiocontaminati al fine di garantire la protezione sanitaria di lavoratori e popolazione e di evitare la contaminazione dell'ambiente. Dallo scorso 9 giugno, il messaggio IM è stato sostituito dai tracciati definiti dalla normativa unionale, pertanto, ai fine della corretta compilazione del tracciato stesso, il dichiarante deve indicare nell'apposito spazio di testo libero (data element 12 04 000 00004) il codice certificato 04AO “Attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica (art. 72 c. 2 D.Lgs. 101/2020). La mancata indicazione nella dichiarazione doganale del documento sopra richiamato, in relazione all'importazione di rottami o altri materiali metallici di risulta, ne impedisce la registrazione e tale misura sarà gradualmente estesa anche ai prodotti semilavorati metallici (indicati nell'Allegato 2 dell'Allegato XIX). Come previsto dalla norma, i criteri di selettività per l'attività di controllo dei prodotti finiti in metallo sono stabiliti con Protocollo d'intesa ancora in corso di perfezionamento tra l'ADM e le Autorità competenti di cui all'art. 8 D.Lgs. 101/2020, tenendo conto dell'esigenza di assicurare fluidità ai traffici commerciali. Se i prodotti finiti in metallo in questione, importati nei grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito, sono da sottoporre a sorveglianza radiometrica - sulla base dei criteri selettivi individuati nell'ambito del citato Protocollo di Intesa - , gli operatori economici sono tenuti a collaborare per l'acquisizione del relativo documento di attestazione di avvenuta sorveglianza radiometrica (denominato IRME90). Fonte: Avviso AD 30 giugno 2022
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