venerdì 01/07/2022 • 11:18
L’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato, che le imprese del settore turistico devono presentare per beneficiare del bonus locazioni.
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Con Provv. AE 30 giugno 2022 n. 253466 l'Agenzia delle Entrate vengono fissate le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell'autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Com. Commissione Europea 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno delle imprese del settore turistico.
Requisiti per ottenere il credito d'imposta
L'art. 5 DL 4/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. 25/2022, ha previsto che il credito d'imposta di cui all'art. 28 DL 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020, spetti alle imprese del settore turistico nonché a quelle dei settori di cui al codice ATECO 93.11.20 - Gestione di piscine, con le modalità e alle condizioni ivi indicate in quanto compatibili, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022. Il credito d'imposta spetta a condizione che i beneficiari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50 % rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.
Le disposizioni di cui al citato art. 5 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Com. Commissione Europea 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche: l'efficacia della presente misura era subordinata all'autorizzazione della Commissione europea che è stata rilasciata con la decisione 6 maggio 2022 C(2022) 3099 final.
Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate
Il provvedimento in commento, oltre a definire le modalità e i termini di presentazione dell'autodichiarazione a cui sono tenuti gli operatori economici per beneficiare del credito d'imposta, approva il modello denominato “Credito d'imposta in favore di imprese turistiche per canoni i di locazione di immobili Autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework”, con le relative istruzioni.
L'Autodichiarazione deve essere inviata:
L'Autodichiarazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'art. 3 c. 3 DPR 322/1998, e successive modificazioni, mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate: a seguito della presentazione dell'Autodichiarazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni. Entro 10 giorni dalla data di presentazione dell'Autodichiarazione, è rilasciata una seconda ricevuta per comunicare ai richiedenti il riconoscimento ovvero il diniego del credito d'imposta.
Si considerano tempestive le Autodichiarazioni trasmesse entro il predetto termine ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell'Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto.
Negli stessi periodi di trasmissione dell'Autodichiarazione:
L'Autodichiarazione sostitutiva e la rinuncia non sono ammesse se il credito precedentemente comunicato risulti ceduto, a meno che tutte le cessioni contenute nell'ultima Autodichiarazione validamente presentata siano state rifiutate. L'utilizzo del credito in compensazione tramite modello F24, da parte del beneficiario, non consente a quest'ultimo di presentare un'ulteriore Autodichiarazione sostitutiva per comunicare la cessione del credito. La competenza per gli adempimenti conseguenti alla gestione dell'Autodichiarazione è demandata al Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari.
Fruizione del credito d'imposta
Il credito d'imposta può essere utilizzato a partire dal giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della seconda ricevuta che comunica ai richiedenti il riconoscimento del credito d'imposta: qualora il credito d'imposta fruibile sia superiore a € 150.000 lo stesso è alle verifiche previste dal D.Lgs. 159/2011. L'Agenzia delle entrate comunica l'autorizzazione all'utilizzo del credito d'imposta qualora non sussistano motivi ostativi.
L'utilizzo in compensazione orizzontale del credito d'imposta prevede che:
Cessione del credito
La comunicazione della cessione del credito d'imposta avviene esclusivamente a cura del soggetto cedente compilando la sezione III del quadro A del modello di Autodichiarazione: il credito spettante per ogni singolo contratto di locazione deve essere ceduto integralmente e quindi è preclusa la cessione parziale.
Il cessionario è tenuto a comunicare l'accettazione del credito ceduto utilizzando le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate: dopo l'accettazione, alle stesse condizioni applicabili al cedente e nei limiti dell'importo ceduto, il cessionario utilizza il credito d'imposta con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.
Fonte: Provv. AE 30 giugno 2022 n. 253466
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