venerdì 01/07/2022 • 09:33
Rispondendo ad una richiesta di chiarimento sull'interpretazione dell'OIC 16 - Immobilizzazioni Materiali, l'OIC specifica che anche le imbarcazioni da diporto, se ne ricorrono le condizioni, possono essere incluse nelle voci BII2 “Impianti e Macchinari” e BII3 “Attrezzature industriali e commerciali” delle immobilizzazioni materiali.
redazione Memento
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Nella newsletter di maggio 2022, l'OIC risponde a una richiesta di chiarimento in merito alla classificazione dei beni materiali: si chiede all'OIC di indicare se le imbarcazioni da diporto, che non rientrano tra i beni materiali elencati dall'OIC 16 all'interno delle singole voci delle immobilizzazioni materiali, debbano essere classificate nella voce BII 4 “Altri beni” oppure nelle voci BII 2 “Impianti e Macchinari” o BII 3 “Attrezzature industriali e commerciali”. L'OIC 16 non fornisce una tassativa elencazione di cosa si intenda per impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali. Infatti, nel rispetto della gerarchia delle norme l'OIC si è limitato a fare degli esempi delle tipologie di beni che, nella prassi operativa delle imprese, generalmente rientrano nelle singole voci delle Immobilizzazioni materiali. La circostanza che l'OIC non ha riportato tra gli esempi di impianti e macchinari o di attrezzature le imbarcazioni o altri veicoli con destinazione aziendale di autonoma produzione del reddito, attraverso il loro noleggio, non esclude che ricorrendone le condizioni, gli amministratori li possano includere nella voce BII 2 o BII 3.
Infatti, quello che rileva per l'identificazione di un bene come immobilizzazione materiale è la sua destinazione: le immobilizzazioni materiali sono strumenti destinati alla produzione del reddito della gestione caratteristica e non sono quindi, né destinate alla vendita, né alla trasformazione. Ai sensi dell'art 2424 c.c., le immobilizzazioni materiali si classificano alla voce BII dello stato patrimoniale così suddivisa:
In questa classe non si comprendono quelle attività che per mutate esigenze produttive non sono più utilizzate e saranno destinate alla vendita.
Tutto ciò premesso, l'art. 2423-ter c. 3 c.c. prevede che “devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcune di quelle previste dagli art. 2424 e 2425 c.c.” e al comma 4 prevede che “le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata”. Dunque, il legislatore obbliga l'adattamento o l'aggiunta di voci, qualora questo risulti necessario, in relazione all'attività esercitata. Ciò significa, ad esempio, che gli amministratori delle imprese di noleggio di imbarcazioni da diporto, devono valutare dapprima se, nella loro dinamica aziendale, sia appropriato includere le imbarcazioni da diporto in una delle voci delle Immobilizzazioni materiali così come previste dall'art. 2424 c.c. Se dovessero concludere che l'elencazione operata dalla norma non fornisca una rappresentazione chiara dei beni patrimoniali, potranno ricorrere al disposto dell'art. 2423-ter c.c. e aggiungere le voci che si rendono necessarie.
Fonte: OIC Newsletter maggio 2022
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