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giovedì 30/06/2022 • 14:13

Lavoro Dall’Agenzia delle Entrate

Transazioni finanziarie: nessuna tassa per gli enti di previdenza obbligatoria

L’Agenzia delle Entrate, con la Risp. Interpello 30 giugno 2022 n. 356, torna ad esprimersi in materia di tassazione delle transazioni finanziarie: la compagnia estera che svolge esclusivamente attività pensionistica obbligatoria rientra fra gli enti previdenziali esenti da tassazione.

a cura di

redazione Memento

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  • Tempo di lettura 4 min.
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Il Fisco, interrogato in materia di tassazione delle transazioni finanziarie, torna ad esprimersi con la Risp. Interpello AE 30 giugno 2022 n. 356, fornendo importanti chiarimenti.

La risposta resa afferma, infatti, che la compagnia estera che svolge esclusivamente attività pensionistica obbligatoria rientra fra gli enti previdenziali esenti da tassazione.

Il caso

L'Istante è una compagnia di mutua assicurazione di diritto finlandese, residente in Finlandia e lì soggetto passivo ai fini delle imposte sul reddito.

Si tratta di una compagnia di assicurazione pensionistica costituita nel 1983, che svolge, dietro licenza del Governo finlandese, l'esercizio dell'attività di assicurazione pensionistica obbligatoria per i lavoratori del settore privato, in conformità alla legge finlandese sulle compagnie di assicurazione aventi ad oggetto la gestione delle pensioni dei lavoratori.

La stessa è soggetta alla supervisione e al controllo dell'Autorità di Vigilanza Finanziaria competente ("Finnish Financial Supervisory Authority" FIN-FSA).

Lo scopo delle compagnie di assicurazione pensionistica finlandesi è di svolgere attività di assicurazione pensionistica obbligatorie a norma di legge, impegnandosi nell'emissione di coperture pensionistiche obbligatorie, gestendo i fondi maturati dalla società per questo scopo, in modo che le prestazioni previste dalle assicurazioni siano garantite.

Proprio per questo motivo, la maggior parte dei lavoratori finlandesi aderisce al sistema della pensione previdenziale legata al reddito mediante le compagnie di assicurazione pensionistiche, tra cui è compresa l'Istante.

In base alle previsioni di legge finlandesi, una compagnia di assicurazione pensionistica non è autorizzata a svolgere altre attività assicurative oltre a quelle normativamente previste. Pertanto, l'Istante è autorizzata esclusivamente a svolgere attività di gestione delle pensioni dei lavoratori del comparto privato nell'ambito del sistema pensionistico obbligatorio.

La sua attività è quindi riconducibile al sistema pensionistico pubblico obbligatorio.

Il dubbio dell’Istante: si applica la tassazione sulle transazioni finanziarie?

L'Istante chiede, quindi, se la norma di esenzione dall'imposta sulle transazioni finanziarie (art. 1, c. 494 lett. c), L. 228/2012) risulti applicabile alle operazioni di allocazione del patrimonio aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà di azioni emesse da società residenti in Italia.

Secondo l’Istante, tale imposta non sarebbe applicabile nel caso di specie, in quanto avente ad oggetto un'assicurazione pensionistica autorizzata ad esercitare esclusivamente attività di gestione delle pensioni dei lavoratori del comparto privato, nell'ambito del sistema pensionistico pubblico obbligatorio, rientrando, quindi, nell'esenzione dell'imposta concessa agli enti di previdenza obbligatoria (art. 16, c. 5, DM 21 febbraio 2013).

Il parere dell’Agenzia delle Entrate

Secondo il Fisco, tenuto conto che, in base al sistema previdenziale finlandese, l'Istante svolge esclusivamente l'attività di gestione delle pensioni previdenziali legate al reddito dei lavoratori del comparto privato nell'ambito del sistema previdenziale obbligatorio in Finlandia, Stato membro dell'Unione europea, si ritiene che, ai fini della applicazione della tassazione sulle transazioni finanziarie (FTT), lo stesso possa essere ricompreso tra gli enti di previdenza obbligatoria e, pertanto, possa beneficiare dell'esenzione dall'imposta.

Fonte: Risp. Interpello AE 30 giugno 2022 n. 356

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