giovedì 30/06/2022 • 13:52
Il CNDCEC risponde in merito a una richiesta di pagamento della quota di iscrizione all'Albo indirizzata ad un soggetto che ha sostenuto di aver richiesto di essere cancellato dall'Albo ma che aveva inviato la richiesta ad un indirizzo di posta elettronica errato.
redazione Memento
Con il Pronto Ordini del 22 giugno 2022 n. 125, il CNDCEC risponde al quesito evidenziando che la richiesta di cancellazione dall'Albo è un atto unilaterale di natura recettizia che produce effetto solo dal momento in cui perviene a conoscenza dell'Ordine a cui è destinata. Di conseguenza, non essendo mai stata ricevuta dall'Ordine la dichiarazione in questione, non ha prodotto l'effetto della conoscibilità da parte dell'Ordine stesso. Tanto legittimerebbe l'Ordine a perseverare nella richiesta di pagamento della quota annuale, risultando il soggetto ancora un iscritto all'Albo e quindi assoggettato ai relativi obblighi che l'iscrizione comporta. In merito alla decorrenza degli effetti della delibera di cancellazione, il CNDCEC precisa che normalmente operano dal momento dell'assunzione della delibera da parte del Consiglio dell'Ordine. Tanto comporterebbe che la cancellazione operi dalla data di adozione della delibera. Tuttavia, tale principio può trovare una deroga nel caso in cui si è in presenza di provvedimenti positivi per il destinatario, rispetto ai quali la posizione giuridica soggettiva dell'istante assume carattere pretensivo. Infatti, in generale, nel caso in cui derivi dalla cancellazione un effetto favorevole per l'interessato, l'amministrazione può disporre la retroattività degli effetti del provvedimento di cancellazione. Sul punto, secondo il Consiglio di Stato n. 835/1993, l'amministrazione può discrezionalmente fissare la decorrenza degli effetti dei propri atti, ove non osti uno specifico vincolo normativo. Di conseguenza, la scelta di modulare gli effetti della cancellazione sulla base della ponderazione degli interessi coinvolti nelle singole fattispecie dovrà essere operata dall'Ordine in base alla propria autonomia organizzativa e gestionale, considerando che gli effetti della cancellazione possono retroagire al massimo alla data di presentazione della richiesta di cancellazione all'Ordine. Fonte: PO CNDCEC 22 giugno 2022 n. 125
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