giovedì 30/06/2022 • 16:24
È stato chiesto al CNDCEC se l'Ordine dei commercialisti possa fornire i dati della polizza professionale di un iscritto a seguito del ricevimento di una richiesta di un legale che ha manifestato l'intenzione di agire giudizialmente nei confronti di questo per fatti attinenti all'esercizio della professione.
redazione Memento
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Con il Pronto Ordini del 22 giugno 2022 n. 124, il CNDCEC risponde al quesito evidenziando come l'obbligo assicurativo sia strettamente legato all'esercizio della professione in quanto è rivolto a risarcire al cliente i danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Viene imposto al professionista di rendere noto al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico professionale, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione, ma non è previsto pari obbligo di informazione nei confronti dell'Ordine presso cui è iscritto.
Tuttavia, in base al generale potere di vigilanza sull'osservanza delle norme dell'ordinamento professionale, gli ordini possono entrare in possesso dei dati e documenti relativi alla polizza assicurativa dell'iscritto. Di conseguenza gli stessi dati e documenti possono essere oggetto di procedimento di accesso da parte di terzi.
Pertanto, l'ostensione dei dati e documenti attinenti alla polizza assicurativa potrà avvenire qualora l'istante dimostri di avere un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso. In tal caso l'Ordine, prima di procedere con la comunicazione dei dati, dovrà comunicare al controinteressato (nel caso di specie il professionista) la ricezione della richiesta di accesso agli atti, affinché nel termine di dieci giorni possa presentare un'eventuale opposizione.
Inoltre, è stato chiesto al CNDCEC se il termine per la presentazione della dichiarazione annuale del possesso dei requisiti di iscrizione all'albo sia un termine perentorio e se in assenza di tale dichiarazione debba intervenire il Consiglio Distrettuale di Disciplina.
Il CNDCEC risponde al quesito ricordando che nell'ordinamento il carattere della perentorietà del termine può essere attribuito ad una scadenza temporale solo da una espressa norma di legge. Pertanto, in assenza di specifica disposizione, il termine va inteso come ordinatorio. Tuttavia, la circostanza che il termine sia ordinatorio non legittima, in assenza di giustificato motivo, il mancato o intempestivo rispetto di questo. Infatti, trattandosi di un adempimento che l'Ordine effettua almeno una volta ogni anno, l'inadempimento può comportare l'attivazione dei poteri di vigilanza da parte del Consiglio Nazionale. Mentre per l'iscritto l'omessa presentazione dell'autodichiarazione annuale può costituire condotta disciplinarmente rilevante. Difatti, secondo il Codice deontologico, il professionista è tenuto a una leale collaborazione con gli organismi di categoria anche tramite la tempestiva, esauriente e veritiera risposta a specifiche richieste di autocertificazione di situazioni, quali, a titolo esemplificativo, l'inesistenza di cause di incompatibilità o l'esistenza di copertura assicurativa ovvero di comunicazione di dati, allorché tali richieste siano poste nello svolgimento di funzioni istituzionali.
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