La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in materia di trattenute sulla pensione dei giornalisti: non può subire alcuna decurtazione della pensione il giornalista pensionato che percepisce redditi di lavoro.
Ciò in virtù del fatto che il regime di cumulo tra pensione di anzianità e redditi di lavoro opera identicamente per la previdenza sociale obbligatoria e per le forme sostitutive, anche ove gestite da enti privatizzati, in questo caso l’INPGI (Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani).
Il caso
Il principio espresso dalla Cassazione è stato reso sulla base del caso di un giornalista che ricorreva contro la decisione di merito, chiedendo che gli venisse applicata la medesima disciplina prevista per gli iscritti all’INPS.
La Corte di Appello, infatti, aveva ritenuto corrette le trattenute effettuate dall’INPGI sulla pensione, come previsto dal regolamento INPGI (art. 15), negandone la disapplicazione.
L’articolo in questione prevede, infatti, nel caso di giornalista pensionato che svolge attività lavorativa percependo, dunque, redditi di lavoro, la decurtazione della pensione percepita.
Il parere della Cassazione
Secondo la Corte di Cassazione, il principio seguito dalla Corte di Appello, basato sull’autonomia gestionale, organizzativa e contabile dell’ente, è stato superato da altre pronunce.
In modo particolare, è legittima l’interpretazione secondo cui il regime di cumulo tra pensione di anzianità e redditi da lavoro operi identicamente per la previdenza sociale obbligatoria e per le forme sostitutive, anche ove gestite da enti privatizzati.
Non si tratta, secondo la Corte, di negare l’autonoma finanziaria dell’Ente in sé – ha precisato la Corte – ma di rilevare che tale autonomia non è integrale.
Infatti, oltre al sostegno della fiscalità generale, grazie al quale l’INPGI può ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati, è da segnalare l’intervento operato dalla Legge di Bilancio 2022 (art. 1, c. 103, L. 234/2021), secondo il quale: al fine di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti, infatti, dal 1° luglio 2022 la funzione previdenziale dell’INPGI sarà trasferita all’INPS nella gestione sostitutiva, che subentra nei relativi rapporti attivi e passivi.
In conclusione, ritenendo la soluzione fatta propria dai giudici di merito viziata da errori ed inapplicabile la disciplina più restrittiva dell’INPGI, il ricorso del ricorrente giornalista è stato accolto e la causa rinviata alla Corte di Appello in diversa composizione per riesaminare la fattispecie.
Fonte: Cass. 28 giugno 2022 n. 20690