mercoledì 29/06/2022 • 13:16
Novità in materia di ISEE precompilato. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 12 maggio 2022, è possibile accedere alla DSU precompilata senza indicare gli elementi di riscontro quando ciascun componente maggiorenne autorizzi la compilazione dei dati tramite SPID, CIE, CNS.
redazione Memento
Con la pubblicazione del DM 12 maggio 2022 nella Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2002, il ministero del Lavoro introduce importanti novità semplificative in materia di ISEE precompilato. La materia è regolata dal DM 9 agosto 2019, sul quale il nuovo decreto interviene con le modifiche. In particolare: si consente l'accesso alla DSU precompilata senza indicazione degli elementi di riscontro nel caso in cui ciascun componente del nucleo familiare maggiorenne accede al Sistema informativo dell'ISEE precompilato mediante SPID, CIE, CNS, al fine di autorizzare la precompilazione dei dati; in relazione al sistema di autenticazione, è possibile accedere anche con CIE – Carta di identità elettronica – o CNS – Carta nazionale dei servizi. Chi accede alla Dichiarazione Sostitutiva Unica precompilata? Alla DSU precompilata accedono tutti i soggetti che ne facciano richiesta direttamente o per il tramite di un CAF delegato. Come accedere alla Dichiarazione Sostitutiva Unica precompilata? Il dichiarante accede direttamente alla DSU precompilata identificandosi mediante un sistema di autenticazione e fornendo elementi di riscontro riferiti agli altri componenti maggiorenni del nucleo familiare. Sistema di autenticazione: la novità su CIE e CNS Con riferimento al sistema di autenticazione, l'accesso è riservato ai possessori alternativamente di: 1) credenziali dispositive rilasciate dall'INPS; 2) CIE – Carta di identità elettronica – o CNS – Carta nazionale dei servizi; 3) identità SPID di Livello 2 o superiore. Elementi di riscontro: quando posso non indicarli? Con riferimento agli elementi di riscontro relativi agli altri componenti il nucleo familiare maggiorenni, l'accesso è riservato a coloro che indicano correttamente, per ciascuno dei componenti, i seguenti: 1) l'importo esposto al rigo «differenza» nella dichiarazione dei redditi relativa al secondo anno solare precedente quello della richiesta, risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 (modello 730-3) o dal quadro RN del modello redditi persone fisiche, oppure l'assenza di dichiarazione; 2) nel caso in cui il valore complessivo del patrimonio mobiliare riferito al singolo componente per cui si fornisce l'elemento di riscontro sia inferiore a € 10.000, l'indicazione dell'esistenza di rapporti il cui valore complessivo sia inferiore a detta soglia ovvero dell'assenza dei rapporti; 3) nei casi diversi da quelli di cui al numero 2), il valore del saldo contabile al 31 dicembre dell'annualità rilevante ai fini dell'ISEE di uno dei depositi e conti correnti bancari e postali, ovvero il valore alla stessa data di una delle altre forme di patrimonio mobiliare. Il valore è indicato in maniera puntuale, con arrotondamento alle unità, e deve riguardare, ove disponibile, un rapporto non cointestato con il dichiarante e, nel caso di più di un rapporto non cointestato, quello, ove disponibile, avente un valore positivo. In alternativa all'indicazione degli elementi di riscontro, l'accesso del dichiarante è consentito anche nel caso in cui ciascun componente maggiorenne acceda al Sistema informativo dell'ISEE precompilato mediante SPID, CIE, CNS, al fine di autorizzare la precompilazione dei dati. In tale ultima ipotesi, a seguito dell'autorizzazione da parte di tutti i componenti maggiorenni, l'Agenzia delle Entrate fornisce all'INPS i dati utili per la predisposizione della DSU precompilata. Accesso alla DSU tramite CAF In caso di accesso alla DSU precompilata tramite CAF delegato, gli elementi di riscontro indicati devono essere forniti anche con riferimento al dichiarante. Cosa succede se non vi è un riscontro positivo? In assenza di riscontro positivo agli elementi indicati, il dichiarante presenta la DSU nelle modalità non precompilate. Fonte: DM 12 maggio 2022 (GU 28 giugno 2022 n. 149)
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.