mercoledì 29/06/2022 • 14:13
Dal 1° luglio 2022 l’obbligo di presentazione in forma esclusivamente telematica dell’e-DAS nazionale viene esteso anche ai prodotti energetici sfusi. A stabilirlo sono le Determinazioni dell'Agenzia delle Dogane n. 285111 e n. 287104, che hanno apportato rilevanti modifiche alle formalità richieste per la circolazione nel territorio nazionale dei prodotti energetici.
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Estensione e-DAS ai prodotti energetici sfusi
Dopo l'introduzione dell'obbligo di presentazione dell'e-DAS per la benzina e il gasolio utilizzati come carburanti, e la successiva estensione di tale adempimento anche ai medesimi carburanti denaturati per uso agricolo, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con le Determinazioni Agenzia Dogane 27 giugno 2022 n. 285111 e Determinazioni Agenzia delle Dogane 27 giugno 2022 n. 287104, ha integrato la normativa originaria con l'art. 2 c. 6 bis Determinazione Agenzia Dogane 10 maggio 2020 n. 138764 (di seguito circolare e-DAS), estendendo tale onere anche agli ulteriori prodotti energetici sfusi.
In particolare, necessita di essere utilizzato l'e-DAS per il trasporto di oli minerali, gas di petrolio liquefatti, nonché degli altri prodotti energetici indicati all'art. 21 c. 3, 4 e 5 D.Lgs. 504/95 (Testo Unico sulle Accise), tra cui sono incluse, per esempio, il coke e semi-coke di carbon fossile e gli idrocarburi aciclici.
A partire dal 1° luglio 2022, per la circolazione di tali beni all'interno del territorio dello Stato, gli operatori dovranno presentare obbligatoriamente l'e-DAS.
Non solo, la Determinazioni Agenzia Dogane 27 giugno 2022 n. 285111 ha anche differito al 1° aprile 2023 il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo di presentazione in forma esclusivamente telematica dell'e-DAS nazionale anche per i trasferimenti all'interno dello Stato di tutti gli altri prodotti energetici diversi da quelli già sottoposti all'obbligo di circolazione con e-DAS.
Attuali obblighi di e-DAS
Tale obbligo si inserisce, infatti, in un quadro già consolidato.
La Determinazione Agenzia Dogane 10 maggio 2020 n. 138764 aveva, infatti, disposto i tempi e le modalità per l'introduzione dell'e-DAS nazionale, circoscrivendo l'ambito di applicazione di tale adempimento esclusivamente alla circolazione nel territorio dello Stato della benzina e per il gasolio usati come carburante. Dopo pochi mesi, con Determinazione Agenzia Dogane 24 dicembre 2021 n. 494575, tale obbligo era stato esteso, a decorrere dal 1° marzo 2022, anche ai carburanti denaturati per uso agricolo.
Obblighi dei titolari dei depositi doganali
Da un punto di vista operativo, prima del 1° luglio, il c.d. esercente deposito, titolare del deposito doganale, dovrà ottenere l'autorizzazione dall'Agenzia delle dogane, adeguando i propri sistemi elettronici e presentando apposita comunicazione all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente.
Gli speditori già autorizzati all'impiego dell'e-DAS per il gasolio e la benzina, nonché per i medesimi carburanti denaturati per uso agricolo, potranno, tuttavia, iniziare ad impiegare l'e-DAS per i prodotti energetici sfusi anche senza l'aggiornamento dell'autorizzazione da parte della Dogana competente.
Ove, in fase di prima attuazione, fossero riscontrate problematiche tecniche nella funzionalità del sistema elettronico dello speditore, su motivata istanza dell'esercente speditore, l'Ufficio potrà, in ogni caso, autorizzare a continuare ad emettere il documento su formato cartaceo per un periodo non superiore a 90 giorni.
Altre novità
Da segnalare come gli interventi di prassi precedentemente richiamati presentino numerose modifiche alla precedente determinazione e-DAS (Determinazione Agenzia delle Dogane 10 maggio 2020 n. 138764).
Tra le altre, viene previsto che, in caso di e-DAS relativi alla circolazione dei prodotti energetici sfusi, non sia necessario indicare gli estremi della ricevuta di pagamento dell'IVA oppure la causale di esonero di tale versamento.
In caso di e-DAS concernenti la circolazione di carburanti per la navigazione marittima, in più partite e verso diversi destinatari, mediante bettolina, oppure per la navigazione aerea, tramite autobotte, è inoltre, aumentata la durata massima del trasporto. È infatti possibile effettuare tale operazione nel termine di 48 ore.
Per quanto riguarda il trasferimento di carburanti denaturati per uso agricolo, occorre evidenziare come l'obbligo di presentazione della licenza di esercizio del destinatario al deposito fiscale emittente non è più vigente, venendo sostituito da un semplice controllo automatizzato.
È infine previsto che, nei casi di rifornimento diretto di carburanti esenti per la navigazione, l'attestazione di ricezione da parte del comandante dell'imbarcazione sia apposta tramite uno specifico servizio disponibile sul portale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli oppure sulla copia stampata dell'e-DAS.
Fonte: Agenzia delle dogane, determinazione 27 giugno 2022 n. 285111/RU
Agenzia delle dogane, determinazione 27 giugno 2022 n. 287104/RU
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