mercoledì 29/06/2022 • 14:13
Dal 1° luglio 2022 l’obbligo di presentazione in forma esclusivamente telematica dell’e-DAS nazionale viene esteso anche ai prodotti energetici sfusi. A stabilirlo sono le Determinazioni dell'Agenzia delle Dogane n. 285111 e n. 287104, che hanno apportato rilevanti modifiche alle formalità richieste per la circolazione nel territorio nazionale dei prodotti energetici.
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Estensione e-DAS ai prodotti energetici sfusi Dopo l'introduzione dell'obbligo di presentazione dell'e-DAS per la benzina e il gasolio utilizzati come carburanti, e la successiva estensione di tale adempimento anche ai medesimi carburanti denaturati per uso agricolo, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con le Determinazioni Agenzia Dogane 27 giugno 2022 n. 285111 e Determinazioni Agenzia delle Dogane 27 giugno 2022 n. 287104, ha integrato la normativa originaria con l'art. 2 c. 6 bis Determinazione Agenzia Dogane 10 maggio 2020 n. 138764 (di seguito circolare e-DAS), estendendo tale onere anche agli ulteriori prodotti energetici sfusi. In particolare, necessita di essere utilizzato l'e-DAS per il trasporto di oli minerali, gas di petrolio liquefatti, nonché degli altri prodotti energetici indicati all'art. 21 c. 3, 4 e 5 D.Lgs. 504/95 (Testo Unico sulle Accise), tra cui sono incluse, per esempio, il coke e semi-coke di carbon fossile e gli idrocarburi aciclici. A partire dal 1° luglio 2022, per la circolazione di tali beni all'interno del territorio dello Stato, gli operatori dovranno presentare obbligatoriamente l'e-DAS. Non solo, la Determinazioni Agenzia Dogane 27 giugno 202...
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