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mercoledì 29/06/2022 • 15:40

Fisco Il parere del Massimario della Cassazione

Frodi bonus edilizi: applicabile la confisca allargata

L’Ufficio del Massimario e del ruolo della Corte di Cassazione, con la relazione n. 31/22 del 7 giugno scorso, fa il punto sulle novità legislative in materia sanzionatoria introdotte per contrastare le truffe nei diversi ambiti dei bonus edilizi, dedicando particolare attenzione all’applicazione della “confisca allargata”.

di Carlo Nocera - Avvocato

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  • Tempo di lettura 5 min.
  • Ascolta la news 5:03

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La recente Relazione n. 31/22 Ufficio del Massimario e del Ruolo, servizio penale, della Corte di Cassazione si sofferma sulle nuove misure di contrasto alle frodi nei settori dei bonus edilizi, di cui all'art. 28-bis DL  4/2022, convertito con modificazioni dalla L. 25/2022.

L'intervento dell'Ufficio rappresenta l'autorevole interpretazione dei Giudici di legittimità destinata certamente ad ispirare l'applicazione delle nuove disposizioni ai procedimenti penali in corso e a quelli che verranno (ormai con cadenza pressoché giornaliera si assiste alle esecuzioni di misure cautelari patrimoniali e personali nei confronti di soggetti che hanno operato fraudolentemente negli ambiti di interesse delle disposizioni di favore).

Uno degli aspetti di maggiore interesse del documento è rappresentato dall'analisi svolta dal Massimario in ordine all'applicazione dell'istituto della “confisca allargata” a fronte dei reati-presupposto della “truffa ai danni dello Stato”, di cui all'art. 640 c. 2 n. 1) c.p., e della “truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”, disciplinato dall'art. 640-bis c.p.

Confisca “allargata”

È opportuno ricordare che, a mente dell'art. 240-bis c.p., la confisca “allargata” opera nei confronti del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. Laddove non si possa procedere direttamente, la norma contempla la possibilità di azionare la confisca “per equivalente” di altre somme di denaro, di beni ed utilità di legittima provenienza di cui il soggetto, anche per interposta persona, risulti averne la disponibilità.

Va peraltro sottolineata la circostanza che la misura è destinata ad operare anche in assenza di qualsiasi pertinenzialità dei beni e delle attività aggrediti rispetto ai reati presupposto: in altre parole, non è contemplata la necessità che la confisca colpisca “esclusivamente” il profitto del reato.  

Si tratta di una “misura di sicurezza” che, in quanto tale e diversamente dalla norma incriminatrice, non subisce la limitazione della irretroattività della norma penale, tutelata dall'art. 25 Cost., dall'art. 2 c.p. e, a livello sovranazionale, dall'art. 7 CEDU.

 “Limiti” applicativi della misura di sicurezza

Per l'Ufficio del Massimario ovviamente non si registra alcuna difformità applicativa della misura rispetto alla platea dei reati per i quali già opera: con le regole, però, frutto dei solchi tracciati dalla giurisprudenza di legittimità.

La Relazione rammenta, quindi, che ferma restando l'assenza della pertinenzialità del bene rispetto al reato commesso, è parimenti irrilevante che il valore dei beni confiscati ecceda il provento del reato stesso ovvero che la relativa acquisizione sia avvenuta in epoca tanto anteriore quanto successiva alla commissione del delitto.

Avendo riguardo all'aspetto temporale dell'acquisizione dei beni, il Massimario richiama però l'attenzione sulla circostanza che ciò non esime il giudice dal verificarne la “ragionevolezza temporale”, secondo quanto sancito dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza C.Cost. 16 febbraio 2018 n. 31: in altre parole, l'ablazione non può essere considerata operante sine die e con riferimento anche ad annualità decisamente risalenti, atteso che i beni da confiscare non devono risultare di palmare evidenza estranei al reato in quanto acquisiti in un periodo eccessivamente antecedente alla sua commissione.

Con riferimento alla ricostruzione da operare per legittimare la confisca “allargata”, la relazione rammenta che la capacità economica del reo va effettuata in termini “scomposti”, ossia anno per anno e avendo riguardo alle risorse necessarie per realizzare gli incrementi patrimoniali potenzialmente oggetto della misura, evitando il ricorso a metodi di confronto “globali” frutto di semplicistiche sommatorie.

Dal canto suo, il soggetto nei cui confronti agisce l'Autorità giudiziaria dovrà avere cura, per fronteggiare la presunzione, di provare documentalmente la legittima provenienza del bene confiscato frutto di incrementi patrimoniali parimenti legittimi: senza potersi avvalere, per espressa previsione normativa, della giustificazione che il bene sia stato acquisito in quanto provento o frutto di reimpiego a seguito di condotte di evasione fiscale (fatta eccezione nei casi in cui l'obbligazione non sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge).

Fonte: Ufficio del Massimario e del Ruolo della Cassazione, relazione 7 giugno 2022 n. 31/22

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