mercoledì 29/06/2022 • 10:28
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta 28 giugno 2022 n. 352, chiarisce che le spese per l'intervento di restauro e risanamento conservativo del portale di una Chiesa sono agevolabili ai fini del bonus facciate, in quanto lo stesso costituisce un ornamento della facciata.
redazione Memento
Nel caso di specie, la Chiesa istante intende iniziare il restauro e il risanamento conservativo del portale dell'edificio religioso composto da portone, cornice e lunetta e destinato a svolgere la funzione di porta di ingresso alla Chiesa solo per una piccola parte dello stesso. A tal proposito, la Chiesa chiede all'Agenzia delle Entrate se possa avvalersi del bonus facciate, con eventuale opzione per la cessione del credito corrispondente alla detrazione o per lo sconto in fattura di cui all'art. 121 del decreto Rilancio (DL 34/2020). L'Agenzia delle Entrate ricorda che il bonus facciate spetta per: interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata; interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio; interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, su balconi, ornamenti o fregi. Diversamente, non rientrano nell'ambito del bonus facciate le spese sostenute per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli. Nonostante le spese per gli interventi di restauro dei portoni non siano considerate agevolabili ai fini del bonus facciate (di cui all'art. 1 c. 219-224 L. 160/2019), l'Agenzia delle Entrate, con la risposta 28 giugno 2022 n. 352, precisa che, nel caso di specie, le spese per l'intervento di restauro e risanamento conservativo del portale della Chiesa sono agevolabili, in quanto lo stesso costituisce un ornamento della facciata. Inoltre, la Chiesa istante potrà optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante; per la cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Fonte: Agenzia delle Entrate, risposta 28 giugno 2022 n. 352
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