martedì 28/06/2022 • 14:50
L’INPS rende noti gli importi, validi per il 2022, della quattordicesima in favore dei pensionati, in considerazione dell'imminente erogazione d'ufficio della stessa con la mensilità di luglio.
redazione Memento
Nel mese di luglio 2022, l'INPS provvederà d'ufficio ad erogare la somma aggiuntiva in favore dei pensionati (c.d. quattordicesima: art. 5, c. 1-4, DL 81/2007 conv. in L. 127/2007). La somma aggiuntiva viene attribuita ai soggetti che rientrano nei limiti reddituali stabiliti e che hanno un'età maggiore o uguale a 64 anni: alla data del 31 luglio 2022, per le pensioni della Gestione privata e dei lavoratori di spettacolo e sport; alla data del 30 giugno 2022, per le pensioni della Gestione pubblica. Quali sono i requisiti reddituali per l'anno 2022? La verifica del diritto alla quattordicesima viene effettuata sulla base dei criteri previsti dalla normativa. Nel caso di concessione del beneficio successiva alla prima, devono essere presi in esame i redditi da pensione memorizzati nel Casellario centrale dei pensionati dell'anno in corso e i redditi diversi da pensione relativi all'anno precedente. Pertanto, per l'anno 2022, devono essere valutati i seguenti redditi: In caso di prima concessione Nel caso di concessione successiva alla prima Tutti i redditi posseduti dal soggetto nell'anno 2022 (rientrano in tale casistica tutti coloro che negli anni precedenti non abbiano percepito la somma aggiuntiva) Redditi per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati conseguiti nel 2022; Redditi diversi da quelli di cui al punto precedente, conseguiti nel 2021 Per i redditi diversi da quelli da prestazione, in assenza delle informazioni relative agli anni 2022 o 2021, sono stati utilizzati i redditi degli anni precedenti, risalendo fino al 2018. Limiti reddituali Nella tabella sottostante riportiamo gli importi validi per il 2022: Anno 2022 (TM mensile € 524,35) Anni di contribuzione TM annuo x 1,5 (tabella A) TM annuo x 2 (tabella B) Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi fino a € 10.224,83 Tra € 10.224,84 e € 10.325,82 Tra € 10.325,83 e € 13.633,10 Oltre € 13.633,11 < 15 anni (< 780 ctr.) < 18 anni (< 936 ctr.) € 437,00 Max € 10.661,83 € 336,00 Max € 13.969,10 Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi fino a € 10.224,83 Tra € 10.224,84 e € 10.350,82 Tra € 10.350,83 e € 13.633,10 Oltre € 13.633,11 > 15 < 25 anni (> 781 < 1.300 ctr) > 18 < 28 anni (> 937 <1.456 ctr.) € 546,00 Max € 10.770,83 € 420,00 Max € 14.053,10 Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi fino a € 10.224,83 Tra € 10.224,84 e € 10.375,82 Tra € 10.375,83 e € 13.633,10 Oltre € 13.633,11 > 25 anni (>1.301 ctr.) > 28 anni (>1.457 ctr.) € 655,00 Max € 10.879,83 € 504,00 Max € 14.137,10 Quali sono le prestazioni escluse dalla quattordicesima? La quattordicesima non viene erogata per le seguenti prestazioni: pensioni interessate da sostituzione Stato o rivalsa Enti locali; trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati; pensioni della ex SPORTASS. Recupero di somme non dovute Nel caso in cui il soggetto titolare di pensione abbia in corso una procedura di recupero su una quattordicesima degli anni precedenti, risultata non dovuta a seguito delle verifiche reddituali a consuntivo, il debito viene recuperato, in tutto o in parte, sulla quattordicesima del 2022. Corresponsione d'ufficio e domanda di ricostituzione A coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto 2022 (per la Gestione privata ed ex ENPALS) o dal 1° luglio 2022 (per le pensioni della Gestione pubblica) al 31 dicembre 2022 e ai soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2022, sempre a condizione che rientrino nei limiti reddituali, la quattordicesima sarà attribuita d'ufficio con la rata di dicembre 2022. Coloro che non ricevono la quattordicesima e ritengono di averne diritto possono, in ogni caso, presentare apposita domanda di ricostituzione online, attraverso il sito internet dell'Istituto, se in possesso di una delle seguenti credenziali di accesso: SPID (Sistema pubblico Identità Digitale); CNS (Carta Nazionale dei Servizi); CIE (Carta di identità elettronica 3.0). In alternativa, i soggetti interessati possono rivolgersi agli Istituti di Patronato. Fonte: Mess. INPS 28 giugno 2022 n. 2592
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