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mercoledì 29/06/2022 • 06:00

Finanziamenti Via libera della Commissione europea

Settore turistico, autorizzato il credito d’imposta IMU

La Commissione Europea ha concesso l’autorizzazione al credito d’imposta IMU per il settore turistico. La misura è stata qualificata come aiuto di Stato compatibile con il mercato interno, essendo necessaria, adeguata e proporzionata per supportare la crisi economica causata dalla pandemia.

di Claudia Iozzo - Dottore commercialista

+ -
  • Tempo di lettura 6 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Tra le misure di sostegno introdotte per porre rimedio alle difficoltà economiche causate dal perdurare dell'emergenza sanitaria, l'art. 22 DL 21/2022, convertito in L. 51/2022, concede un contributo, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese turistico-ricettive, pari al 50 % dell'importo dell'Imposta Municipale Propria (IMU) versato a titolo di seconda rata per l'anno 2021.

Il beneficio spetta a condizione che:

  • gli immobili presso i quali è gestita l'attività ricettiva rientrino nella categoria catastale D/2 e i relativi proprietari siano anche gestori dell'attività stessa;
  • i soggetti richiedenti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50 % rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.

Il contributo spetta alle imprese turistico-ricettive, comprese le imprese che esercitano attività agrituristica (L. 96/2006 e relative norme regionali), le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta e le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

L'applicazione della misura di sostegno, a norma dell'art. 22 c. 4 e 5 DL 21/2022, è condizionata al rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato (art. 108 par. 3 TFUE) e, in particolare, dei limiti e delle condizioni previsti dalla Com. Commissione Europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19”. I soggetti beneficiari, inoltre, saranno tenuti a presentare un'apposita autodichiarazione all'Agenzia delle Entrate, per attestare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 “Aiuti di importo limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” della suindicata Comunicazione. 

Valutazione della Commissione Europea

Con la decisione 21 giugno 2022 C(2022) 4363, la Commissione Europea ha pubblicato la valutazione sul credito d'imposta IMU destinato al comparto turistico, ai fini della compatibilità dello stesso con la normativa in tema di aiuti di Stato.

In primo luogo, occorre ricordare che, affinché una misura di sostegno possa essere qualificata come aiuto di Stato, a norma dell'art. 107 par. 1 TFUE, deve soddisfare le seguenti condizioni:

  • dev'essere imputabile allo Stato e finanziata con risorse statali;
  • deve conferire un vantaggio ai soggetti beneficiari;
  • il vantaggio dev'essere di natura selettiva;
  • deve falsare o tentare di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra gli Stati Membri.

Nel caso del credito d'imposta in esame, le condizioni suindicate sono pienamente soddisfatte.

Il contributo, infatti, è imputabile allo Stato, essendo concesso dal Ministero del turismo ed attuato dall'Agenzia delle Entrate. Lo stesso, inoltre, è finanziato con risorse statali (fondi pubblici).

I soggetti beneficiari fruiscono di vantaggi fiscali, essendo gli stessi esonerati da costi che in assenza di tale misura avrebbero dovuto sostenere. Tale vantaggio è, altresì, selettivo, essendo destinato alle imprese turistico-ricettive attive in Italia e rafforza la posizione concorrenziale dei soggetti beneficiari. La misura incide anche sugli scambi tra gli Stati membri, poiché gli operatori destinatari dell'agevolazione sono attivi in settori interessati da scambi intraunionali.

La Commissione Europea ha ritenuto, pertanto, che il credito d'imposta IMU possa essere qualificato come un aiuto, ai sensi dell'art. 107 par. 1 TFUE.

Compatibilità con il mercato interno

Ulteriore elemento da valutare ai fini della qualifica di una misura come aiuto di Stato, è la compatibilità con il mercato interno. Tale elemento è correlato alla finalità della misura di porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro (art. 107 par. 3 lett. b) TFUE).

Nel caso delle misure di contenimento introdotte dagli Stati membri per mitigare gli effetti della pandemia da Covid-19, la Commissione ha ritenuto giustificati tali aiuti e, quindi, compatibili con il mercato interno sulla base dell'art. 107 par. 3 lett. b TFUE suindicato, in quanto, vengono concessi per un periodo limitato al fine di porre rimedio alla carenza di liquidità delle imprese ed assicurare la redditività, nonostante le interruzioni causate dall'epidemia.

A parere della Commissione, il credito d'imposta IMU per il settore turistico risulta, pertanto, compatibile con i requisiti richiesti dalla categoria di “Aiuto limitato” di cui alla sezione 3.1 e “Aiuti sotto forma di sostegno ai costi fissi scoperti”, di cui alla sezione 3.12, del Quadro Temporaneo.

In particolare, ai fini della compatibilità della misura con quanto previsto alla sezione 3.1, è stabilito che:

  • il valore nominale complessivo dei vantaggi fiscali non supererà i € 2,3 milioni per impresa. Ciò, anche nell'ipotesi in cui il beneficiario riceva più volte o in diverse forme un aiuto nell'ambito delle misure approvate dalla Commissione;
  • l'aiuto sia concesso sulla base di un ammontare stimato (50 % dell'importo versato come seconda rata IMU 2021);
  • siano esclusi dall'agevolazione le medie e grandi imprese che erano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, mentre, l'aiuto sarà concesso alle micro e piccole imprese che si trovano in difficoltà a tale ultima data, ma se al momento della concessione del beneficio non sono soggette a procedura d'insolvenza collettiva ai sensi del diritto nazionale e che non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione;
  • l'onere fiscale in relazione al quale è concesso il credito d'imposta in esame è sorto non oltre il 30 giugno 2022.

Per quanto riguarda, invece, la compatibilità con le disposizioni della sezione 3.12 del Quadro Temporaneo, le condizioni richieste sono soddisfatte. Ciò, in quanto:

  • l'agevolazione copre costi fissi scoperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021;
  • l'aiuto è concesso alle imprese che subiscono un calo di fatturato nel periodo ammissibile di almeno il 50 % rispetto al medesimo periodo del 2019;
  • l'intensità degli aiuti non supererà il 70 % dei costi fissi non coperti, ad eccezione delle micro e piccole imprese per le quali la suindicata percentuale non deve superare il 90 %;
  • l'ammontare finale del beneficio è determinato dopo la realizzazione delle perdite subite;
  • il valore nominale complessivo non sarà superiore a € 12 milioni per impresa;
  • l'aiuto concesso non è cumulabile con gli altri aiuti per gli stessi costi ammissibili;
  • saranno eseguite attività di monitoraggio e rendicontazione.

Considerando il rispetto delle condizioni sopra esposte, la Commissione Europea ha concesso l'autorizzazione per il credito d'imposta IMU, trattandosi di un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno.

Fonte: Commissione europea, decisione 21 giugno 2022 n. C(2022) 4363 final

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