martedì 28/06/2022 • 12:20
In tema di permuta di cosa futura a favore di terzo, il terzo beneficiario, pur essendo acquirente dell'unità immobiliare non può fruire del sismabonus acquisti in quanto non è il soggetto che ha sostenuto la spesa relativa all'acquisto.
redazione Memento
Con la risposta del 28 giugno 2022 n. 351 il contribuente chiede all'Agenzia delle Entrate se in qualità di proprietario dell'immobile allo stesso pervenuto giusto atto di permuta di cosa futura a favore di terzo (artt. 1411 e 1472 c.c.), possa fruire del beneficio della detrazione prevista in materia di sismabonus acquisti, con possibilità di successiva cessione del credito di cui all'art 121 del decreto Rilancio (DL 34/2020). L'Agenzia delle Entrate, con la risposta del 28 giugno 2022 n. 351, ricordando che la permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all'altro (art. 1552 c.c.), precisa che nei casi di acquisto immobiliare stipulato a favore di terzo, gli effetti si producono in capo al soggetto terzo al quale le parti attribuiscono il diritto di pretendere l'adempimento del contratto, benché l'acquisto sia stipulato da altri, e il terzo consegue direttamente l'acquisto dell'immobile, nel momento in cui il bene verrà ad esistenza, per il solo fatto dell'avvenuta conclusione del contratto. In altri termini, lo stipulante sostiene la spesa per l'acquisto dell'immobile e non appena la cosa viene ad esistenza, è il terzo beneficiario (istante) ad acquistare la proprietà dell'immobile. In tale ipotesi, considerato che presupposto per la fruizione dell'agevolazione in questione è il sostenimento dell'onere da parte del soggetto che ne fruisce (Circ. AE 25 giugno 2021 n. 7/E), il terzo beneficiario non possiede i requisiti normativamente previsti per fruire del sismabonus acquisti in questione, in quanto, pur essendo acquirente dell'unità immobiliare, non è il soggetto che ha sostenuto la spesa relativa all'acquisto. Allo stesso modo, il diritto a fruire dell'agevolazione non può maturare in capo al soggetto stipulante, atteso che gli effetti reali del contratto si producono direttamente in capo al terzo (istante) nel momento in cui il bene viene ad esistenza. Fonte: Agenzia delle Entrate, risposta del 28 giugno 2022 n. 351
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