martedì 28/06/2022 • 11:57
Dall’INPS arrivano le indicazioni per la presentazione di eventuali riesami delle istanze di accesso all'indennità COVID-19 presentate da lavoratori marittimi, armatori e pescatori autonomi.
redazione Memento
L'Istituto fornisce le indicazioni necessarie per la presentazione degli eventuali riesami da parte di lavoratori marittimi, armatori e pescatori autonomi richiedenti l'indennità COVID-19 (art. 1, c. 315 - 319, L. 178/2020), le cui istanze sono state respinte per non aver superato i controlli inerenti all'accertamento dei requisiti normativamente previsti. Gli esiti della domanda e le relative motivazioni sono consultabili sul sito istituzionale dell'INPS utilizzando il servizio “Indennità COVID-19 (Indennità per i lavoratori autonomi pesca)”, alla voce “Esiti”, sia da parte del Patronato sia da parte del cittadino con proprie credenziali. Per chi è prevista l'indennità? La Legge di Bilancio 2021 introduce, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021, una misura di sostegno al reddito, per la durata massima di 90 giorni, nella misura di € 40 netti al giorno, in favore delle seguenti categorie di lavoratori autonomi che sospendono o riducono l'attività lavorativa o che hanno subito una riduzione del reddito per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19: armatori e proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita; pescatori autonomi; soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca. Termine per proporre il riesame delle istanze Il termine, da considerarsi non perentorio, per proporre riesame è di 20 giorni decorrenti dal 27 giugno 2022 (o dalla conoscenza della reiezione se successiva), per consentire l'eventuale supplemento di istruttoria. Trascorso tale termine, qualora l'interessato non abbia prodotto utile documentazione, la domanda deve intendersi respinta. Il dettaglio delle motivazioni di reiezione dell'indennità e la documentazione richiesta al cittadino qualora intenda chiedere il riesame dell'esito di reiezione sono indicate nell'Allegato 1 al messaggio in commento. Come inviare la documentazione? L'utente può inviare la documentazione attraverso il link “Esiti” nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità COVID-19 (Indennità per i lavoratori autonomi pesca)”, per il tramite di un'apposita funzionalità che provvede a esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame. Altra modalità di invio della documentazione alla Struttura territoriale di competenza è la casella di posta istituzionale dedicata, denominata riesamebonus600.nomesede@inps.it, istituita presso ogni Struttura territoriale INPS. Quando la domanda di riesame non è procedibile? L'istanza di riesame con categoria diversa non sufficientemente motivata (ad esempio, se non sia stata espressamente indicata la categoria di riesame e questa non sia individuabile univocamente dalla Struttura territoriale ovvero non sia stato allegato alcun documento) è considerata non procedibile, con conseguente richiesta al cittadino di integrare le informazioni necessarie. Carenza dello status di pescatore “autonomo” Nel caso in cui la reiezione sia imputabile alla mancata rilevazione del requisito della qualifica di “pescatore autonomo”, per i soggetti associati gli operatori delle Strutture territoriali devono verificare il codice fiscale del lavoratore presente sui flussi Uniemens di aziende con CSC 1.19.01 ed eventualmente far produrre al richiedente, in sede di riesame, un'autodichiarazione, in cui siano indicati in maniera chiara ed inequivocabile: lo status di pescatore “autonomo”; la natura del reddito derivante dall'attività di pesca. Inoltre, il richiedente, qualora associato in cooperativa, deve presentare l'eventuale documentazione rilasciata dalla cooperativa stessa attestante l'importo della contribuzione previdenziale sul proprio reddito. Le informazioni contenute nei documenti riportati in precedenza (autodichiarazione e documentazione rilasciata dalla cooperativa) dovranno essere verificate dall'operatore di Sede mediante un controllo sui sistemi “Punto Fisco” e “Cassetto Previdenziale”. Fonte: Mess. INPS 27 giugno 2022 n. 2576 All. 1 Mess. INPS 27 giugno 2022 n. 2576
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