martedì 28/06/2022 • 12:00
L'INPS comunica di aver fissato l'importo definitivo dello sgravio contributivo spettante ai lavoratori agricoli autonomi per la mensilità di febbraio 2021 (art. 70 DL 73/2021 conv. in L. 106/2021): i richiedenti riceveranno la relativa comunicazione via PEC, mentre chi si è visto respingere la domanda potrà presentare istanza di riesame.
redazione Memento
L'INPS comunica di aver fissato l'importo definitivo dell'esonero spettante ai lavoratori agricoli autonomi per la mensilità di febbraio 2021 (art. 70 DL 73/2021 conv. in L. 106/2021). Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle domande di esonero, caso di esito positivo, a ciascun contribuente sarà data comunicazione dell'importo autorizzato in via definitiva a mezzo posta elettronica certificata, o, nel caso in cui l'Istituto non disponga nell'archivio anagrafico dell'indirizzo di posta elettronica certificata, sarà comunicata a mezzo posta elettronica la disponibilità degli esiti dell'istanza nel “Portale delle agevolazioni”. I beneficiari dell'esonero devono provvedere al versamento della contribuzione dovuta, eccedente l'importo autorizzato, entro 30 giorni dalla data di comunicazione tramite posta elettronica certificata dell'importo autorizzato o della disponibilità dell'esito nel “Portale delle agevolazioni” o nel “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura”. Comunicazione dell'importo definitivo dell'esonero Lo scorso 20 giugno l'Istituto, concluse le attività di gestione delle domande pervenute e verificato l'ammontare complessivo delle risorse necessarie per soddisfare le richieste presentate, ha comunicato ai datori di lavoro l'importo dell'esonero autorizzato. Per i datori di lavoro agricoli che versano la contribuzione agricola unificata, inoltre, con specifica news individuale sono stati comunicati gli importi esonerati, distinti per categoria (OTI e OTD), trimestre di competenza ed emissione di riferimento. Anche per i lavoratori autonomi in agricoltura sono stati resi disponibili nei canali di “Comunicazione bidirezionale” gli esiti delle domande e l'importo dell'esonero autorizzato e, con specifica news, è stato comunicato anche l'importo autorizzato per il mese di febbraio 2021 con riferimento alla prima rata dell'emissione 2021. Pagamento della contribuzione eccedente rispetto all'importo autorizzato La contribuzione dovuta che risulti eccedente rispetto all'importo autorizzato deve essere versata entro il 20 luglio 2022, ovvero 30 giorni decorrenti dalla comunicazione. Il pagamento relativo alla contribuzione esclusa dall'esonero potrà essere effettuato in unica soluzione, senza aggravio di sanzioni civili, oppure mediante rateazione. In proposito si precisa che sul debito regolarizzato con rateazione presentata entro il 20 luglio 2022 saranno dovuti i soli interessi di dilazione. Per la determinazione dell'estratto contributivo che individua le partite a debito da inserire nella domanda di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, il contribuente dovrà indicare l'importo del debito residuo a titolo di contribuzioni omesse o eccedenti la misura dell'esonero autorizzato. Sulle somme versate in unica soluzione oltre il termine del 20 luglio 2022, o regolarizzate mediante rateazione successivamente alla stessa data, saranno dovute le sanzioni civili nella misura dell'omissione. La verifica della regolarità della contribuzione obbligatoria tramite la procedura “Durc On Line” costituisce condizione per il riconoscimento dell'esonero: pertanto, l'attestazione di irregolarità comporta il recupero dell'esonero fruito. Compilazione del flusso UniEmens Per le modalità di recupero dell'esonero delle aziende con dipendenti si ricorda che per esporre nel flusso UniEmens il beneficio spettante relativo alla mensilità di febbraio 2021, i datori di lavoro interessati dovranno valorizzare all'interno di <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale> il codice causale di nuova istituzione “L556”, avente il significato di “Esonero contributivo art. 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106” e nell'elemento <ImportoACredito> dovrà essere indicato il relativo importo. La valorizzazione del predetto codice causale potrà essere effettuata nella prima denuncia utile ed entro quella del mese di competenza agosto 2022. Istanza di riesame Le istanze di riesame degli esiti delle domande, salvo diverse specifiche indicazioni contenute nella comunicazione dei medesimi esiti, dovranno essere presentate entro il 27 luglio 2022 (30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del Messaggio in commento). Le domande vanno presentate tramite messaggio di posta elettronica certificata avente il seguente oggetto “Istanza di riesame domanda esonero contributivo articolo 70 del DL 73/2021 – C.F._____________ - matricola/cida/progressivo azienda ____________”. Fonte: Mess. INPS 27 giugno 2022 n. 2581
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