martedì 28/06/2022 • 10:50
Sono assoggettate alla ritenuta solo le provvigioni percepite dai commissionari, dagli agenti, dai mediatori, dai rappresentanti di commercio e dai procacciatori d'affari per le attività svolte.
redazione Memento
Nel caso di specie, una società, valutando la possibilità di attivare presso i propri tabaccai partner (punti convenzionati) dei servizi a favore di due operatori, si impegnerebbe, attraverso la rete, ad acquisire dai clienti finali degli operatori le adesioni alle offerte promozionali degli stessi. I tabaccai partner, tramite un'apposita interfaccia di servizio, dovrebbero raccogliere i dati dei clienti, acquisire i relativi documenti di identità e i loro IBAN per l'addebito del servizio, stampare lo scontrino con i dati e la firma dei clienti e, infine, consegnare agli stessi i dispositivi o le SIM. A tal proposito, alla società istante verrà riconosciuto un compenso per lo svolgimento dell'attività costituito da un corrispettivo unitario fisso per ogni SIM consegnata, presso i tabaccai partner, ai quali la società stessa corrisponderà una parte di tale compenso a fronte dell'attività da questi svolta. L'Agenzia delle Entrate, con la risposta del 27 giugno 2022 n. 346, in merito all'applicazione della ritenuta d'acconto di cui all'art. 25-bis DPR 600/73 sulle provvigioni, precisa che l'elencazione dei rapporti contenuta nella predetta norma è da considerarsi tassativa. Pertanto, considerato che dallo schema contrattuale non sembrano emergere gli elementi tipici caratterizzanti le attività elencate dalla norma in questione, sui compensi erogati dalla società istante ai tabaccai partner non si applica la ritenuta d'acconto. Difatti, il servizio reso dai tabaccai convenzionati con la società istante, consistente in una mera attività di raccolta e trasmissione delle adesioni dei clienti alle promozioni offerte dagli operatori, non rientra in alcuna delle attività prevista dal predetto elenco. Sono quindi assoggettate alla ritenuta di cui all'art. 25-bis DPR 600/73 solo le provvigioni percepite dai commissionari, dagli agenti, dai mediatori, dai rappresentanti di commercio e dai procacciatori d'affari per le attività svolte. Fonte: Agenzia delle Entrate, risposta del 27 giugno 2022 n. 346
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