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lunedì 27/06/2022 • 15:30

Fisco Chiarimenti dell’AE

Suberbonus: limiti di spesa, interventi trainati e ASP

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che per ONLUS, OdV e APS il calcolo dei limiti di spesa prevede che i membri del CdA non percepiscano alcun compenso o indennità di carica dal 1° giugno 2021. Nel caso di immobili “vincolati” solo alcune spese per gli interventi "trainati" sono agevolabili, sono escluse quelle per l'installazione del fotovoltaico e della ricarica di veicoli elettrici. 

di Monica Greco - Giornalista

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  • Tempo di lettura 8 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Il Superbonus ritorna protagonista dei chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate. Un riflettore acceso fa luce su alcuni aspetti applicativi della disciplina del Superbonus nel caso in cui il l'agevolazione spetti a ONLUS, OdV e APS, nonché a Aziende di Servizio alla Persona (ASP). Inoltre, si chiarisce come vadano individuate le spese agevolabili nel caso di interventi su immobili “vincolati” da norme per la loro tutela.

In primo luogo, l'agenzia che al fine di poter fruire della specifica modalità di calcolo dei limiti di spesa del Superbonus definita dall'art. 119 c. 10-bis lett. a) DL 34/2020, nel caso di ONLUS, OdV e APS, i membri del Consiglio di Amministrazione non devono percepire alcun compenso o indennità di carica dal 1° giugno 2021 e per tutta la durata del periodo di fruizione dell'agevolazione (Risp. AE 23 giugno 2022 n. 340).

Sempre in tema di Superbonus l'Amministrazione ha chiarito (Risp. AE 23 giugno 2022 n. 341) che per gli immobili in condomini, tutelati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, solo alcune spese sostenute per gli interventi "trainati" possono fruire del Superbonus, tra esse sono escluse quelle sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

L'Agenzia ha chiarito (Risp. AE 23 giugno 2022 n. 342) che l'art. 119 Decreto Rilancio non contempla, sotto un profilo soggettivo, tra i potenziali soggetti beneficiari le Aziende di Servizio alla Persona (ASP).

Superbonus 110%: il calcolo dei limiti di spesa ammessa

L'Amministrazione nella Risp. AE 23 giugno 2022 n. 340 effettua un richiamo alla disciplina del Superbonus evidenziando gli aspetti specifici applicabili alle ONLUS, OdV e APS.

Il caso: L'istante è una ONLUS che intende effettuare degli interventi su un complesso immobiliare di sua proprietà, adibito ad attività assistenziali istituzionali, e fruire, ai fini del Superbonus 110 % della modalità di calcolo dei limiti di spesa ammessa. L''Istante fa presente che i membri del Consiglio hanno rinunciato a tutti i compensi e indennità loro spettanti a far data dal 1° gennaio 2022.

La risposta: L'Amministrazione, risponde che la Fondazione Istante non può avvalersi della peculiare modalità di calcolo dei limiti di spesa in quanto, dall'analisi della documentazione acquisita, emerge che i membri del Consiglio di Amministrazione hanno percepito compensi a far data dal 1° giugno 2021, avendo rinunciato, invece, solo a far data dal 1° gennaio 2022.

Per giungere a tale conclusione l'Amministrazione illustra i punti cardini della disciplina del Superbonus applicabili a detti soggetti sono:

  • il Superbonus spetta indipendentemente dalla circostanza che l'edificio oggetto degli interventi agevolabili sia, o meno, costituito in condominio;
  • Il tetto massimo di spesa agevolabile deve essere applicato in relazione alla "natura" degli immobili e al "tipo di intervento" da realizzare, anche per tali soggetti.

Con riferimento proprio a tale secondo punto l'Agenzia, richiamando l'art.119 c. 10 Decreto Rilancio, precisa che il limite di spesa ammesso alle detrazioni previsto per le singole unità immobiliari, si ottiene moltiplicato il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi agevolati e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, per i soggetti di cui all'art. 119 c. 9 lett. d-bis) DL 34/2020, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

  • svolgano attività di prestazione di servizi sociosanitari e assistenziali;
  • i membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
  • siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito in data certa anteriore al 1° giugno 2021.

Con riferimento alla condizione che «i membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica» prevista dalla lett. a) del citato comma 10-bis, l'Agenzia ha precisato che, analogamente a quanto previsto per la detenzione degli immobili, tale condizione deve sussistere dal 1° giugno 2021 e permanere per tuttala durata del periodo di fruizione dell'agevolazione.

Superbonus: i vincoli del Codice dei beni culturali e del paesaggio

L'applicabilità del Superbonus 110 % nel caso di "interventi trainati" su unità immobiliare facente parte di un condominio sottoposto a vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio è stata oggetto di chiarimento nella Risp. AE 23 giugno 2022 n. 341.

Il caso: L'istante è proprietario di un'unità immobiliare che fa parte di un condominio tutelato ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004) che non permette di effettuare interventi "trainanti". L'Istante intende realizzare, nell'appartamento e sulle relative pertinenze, altri interventi "trainati" e vuol fruire per essi del Superbonus.

La risposta: L'Amministrazione, risponde che non potrà fruire del Superbonus per le spese sostenute per interventi trainati relativi all'installazione di impianti solari fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

L'Amministrazione richiama l'art. 119 c. 2 Decreto Rilancio, in particolare il passaggio in cui è precisato che, se l'edificio è sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o gli interventi "trainanti" di efficientamento energetico sono vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, il Superbonus si applica alle spese sostenute per gli interventi "trainati" di efficientamento energetico indicati nel medesimo c. 2, a condizione che tali interventi assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari oggetto di intervento oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Nella risposta si richiama anche la Circ. AE 22 dicembre 2020 n. 30/E in cui si precisa come sulle singole unità immobiliari non funzionalmente indipendenti, la verifica del conseguimento del miglioramento di due classi energetiche va effettuata:

  • per ciascuna unità immobiliare oggetto degli interventi "trainati";
  • l'asseverazione predisposta dal tecnico abilitato utilizzando la specifica procedura (cfr. risposta 3.1.6).

L'Amministrazione sottolinea che, per effetto del richiamo espresso ai soli interventi "trainati" di cui all'art. 14 DL 63/2013, la possibilità di accedere al Superbonus in mancanza di interventi "trainanti" nei casi sopra rappresentati è esclusa relativamente alle spese sostenute per gli interventi "trainati" di:

  • installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo integrati (art. 14 c. 5 e 6 DL 63/2013);
  • installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici (art. 14 c. 8 DL 63/2013).

Ciò premesso, l'Agenzia risponde che, dunque, si potrà fruire del Superbonus con riferimento alle spese sostenute per gli interventi richiamati all'art. 119 c. 2 Decreto Rilancio, vale a dire per il rifacimento degli impianti di riscaldamento, raffrescamento e fornitura di acqua calda sanitaria e la sostituzione degli infissi. In relazione a tali spese potrà anche optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Non si potrà, invece, fruire del Superbonus con riferimento alle spese sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Superbonus e requisiti soggettivi

Il chiarimento fornito dall'Amministrazione nella Risp. AE 23 giugno 2022 n. 342 precisa come non è applicabile per il Superbonus il principio stabilito dal D.Lgs. 207/2001 in base al quale in capo alle ASP il riconoscimento delle medesime agevolazioni di carattere fiscale proprie delle ONLUS.

Il caso: L'istante è un'ex IPAB che ha deliberato la trasformazione in ASP (Azienda Pubblica di Servizi alla Persona) che intende ristrutturare una parte del complesso edilizio che gestisce direttamente quale RSA per anziani. Ciò posto, chiede di potere fruire del Superbonus previsto per le ONLUS.

La risposta: L'Amministrazione, risponde negativamente in quando mancano i presupposti soggettivi per poter fruire del Superbonus.

In particolare, l'Amministrazione avviene a tale conclusione in quanto con riguardo all'ambito soggettivo di applicazione dell'agevolazione, l'art. 119 c. 9 Decreto Rilancio non contempla tra i potenziali soggetti beneficiari le Aziende di Servizio alla Persona (ASP).

Fonte: Agenzia delle Entrate, risposta 23 giugno 2022 n. 340,

Agenzia delle Entrate, risposta 23 giugno 2022 n. 341 

Agenzia delle Entrate, risposta 23 giugno 2022 n. 342

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