Con il Provvedimento del 24 giugno 2022 n. 23793, l'Agenzia delle Entrate ha rilevato 23 tipologie di anomalie che, nel dettaglio, interessano:
le imprese in contabilità ordinaria con gravi e ripetute incoerenze nella gestione del magazzino (l'indicatore “Durata delle scorte” superiore al doppio della soglia massima nel periodo d'imposta 2020 e mancata indicazione del cambio regime da cassa a competenza e viceversa);
i soggetti che presentano squadrature tra i dati indicati nel Mod. Redditi 2021 e quelli riportati nei modelli per l'applicazione degli ISA per importi superiori a 2.000 euro;
i soggetti che per i periodi d'imposta 2018, 2019 e 2020 hanno indicato in Redditi 2019, 2020 e 2021, quadri RE, RF e RG, la causa di esclusione “4 – Periodo di non normale svolgimento dell'attività”. Dalla selezione vanno esclusi i soggetti che sono in liquidazione alla data di elaborazione delle comunicazioni di anomalie e i soggetti con codice attività 68.20.02 – Affitto di aziende pur non essendo tenuti alla compilazione del modello ISA;
le imprese del settore dei servizi o del commercio che hanno indicato, per il periodo d'imposta 2020, il valore delle rimanenze finali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale;
le imprese di trasporto di merci su strada e servizi di trasloco con incongruenze, per il 2020, tra l'ISA presentato (ISA BG68U) e i dati indicati ai fini dell'applicazione dello stesso;
i soggetti che svolgono attività ausiliarie dei servizi finanziari e assicurativi che presentano, per il 2020, incongruenze tra l'ISA presentato (ISA BG91U) e il quadro dei dati contabili compilato ai fini dell'applicazione degli ISA;
le imprese che svolgono l'attività di intermediari del commercio con incongruenza, per il periodo 2020, tra l'ISA presentato (ISA BG61U) e gli elementi specifici dell'attività dichiarati;
i contribuenti che hanno dichiarato di esercitare l'attività sotto forma di cooperativa o di cooperativa a mutualità prevalente e risultano assenti nei relativi Albi;
i soggetti che operano in forma individuale e che, per il periodo d'imposta 2020, hanno dichiarato nel frontespizio del modello ISA la condizione di “Lavoro dipendente a tempo pieno o parziale” o di “Pensionato” e tale informazione non trova riscontro con l'analoga dichiarata nella Certificazione Unica 2021;
i professionisti che, per il periodo 2020, hanno indicato nel modello ISA, Quadro H16 - Dati contabili, il massimo valore tra i Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica (H02) e il Volume d'affari (H23) inferiore, per almeno 2.000 euro, rispetto all'imponibile dagli stessi percepito e desunto dalla CU 2021;
i professionisti che, per il periodo d'imposta 2020, hanno dichiarato nel modello ISA, Quadro C – Elementi specifici dell'attività, un numero complessivo di incarichi inferiore rispetto a quello desumibile dal modello di Certificazione Unica 2021;
le imprese, ad esclusione delle ditte individuali e degli enti non commerciali, che, per il 2020, hanno dichiarato nel Quadro F del Mod. ISA nel campo “F05 - Altri proventi e componenti positivi” un ammontare inferiore per almeno 5.000 euro rispetto a quello dei canoni percepiti in qualità di dante causa desumibile dal modello di RLI per contratti in vigore nell'anno 2020.
Le ulteriori tipologie di anomalie riguardano i soggetti che si sono esclusi dall'applicazione degli ISA indicando nel modello Redditi determinate cause di esclusione.
Ai contribuenti interessati viene trasmessa una specifica comunicazione di anomalia consultabile sul Cassetto Fiscale. Nel caso in cui un contribuente risulti interessato da più tipologie di anomalia è previsto che venga elaborata una comunicazione che contenga al massimo le tre diverse tipologie di anomalie più a rischio riscontrate.
La comunicazione è:
consultabile dagli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni delegati ad accedere al Cassetto Fiscale;
anche trasmessa dall'Agenzia delle Entrate, via Entratel, all'intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle;
segnalata all'interno dell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate con un avviso personalizzato e, gli utenti che hanno registrato i propri contatti, ricevono tramite posta elettronica e/o SMS o tramite PEC, un messaggio con cui è data comunicazione che la sezione degli ISA del “Cassetto fiscale” è stata aggiornata con la pubblicazione della comunicazione.
I contribuenti che ricevono la comunicazione possono fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando esclusivamente lo specifico software gratuito dell'Agenzia delle Entrate ovvero possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commesse secondo le modalità previste dall'istituto del ravvedimento operoso, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.
Fonte: Agenzia delle Entrate, Provv. 24 giugno 2022 n. 237932