lunedì 27/06/2022 • 08:37
L'INPS ha emanato la Circ. 24 giugno 2022 n. 73 relativa al bonus una tantum da 200 euro del Decreto Aiuti e contestualmente ha fornito, con il Mess. 24 giugno 2022 n. 2559, il modello di autodichiarazione per i dipendenti. Permangono dubbi applicativi per alcune tipologie di lavoratori.
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Si estende il periodo di verifica dello sconto contributivo dello 0,80%
Per i lavoratori dipendenti che dovranno ricevere il bonus in busta paga, il periodo di osservazione del requisito principale, consistente nell'aver fruito dello sconto contributivo dello 0,80%, è stato esteso dall'INPS (in accordo con il ministero del Lavoro) dal primo quadrimestre 2022 fino a tutto il 23 giugno 2022 (ossia “fino al giorno precedente la pubblicazione della presente circolare”). A prescindere da ogni considerazione sulla legittimità di quella che si presenta come una modifica sostanziale (non l'unica, come noto) del dettato normativo, i datori di lavoro potranno ricavarne un alleggerimento solo parziale, con riguardo al personale eventualmente assunto a partire dal mese di maggio; infatti, solo nel caso in cui possano riconoscere lo sconto contributivo ai nuovi assunti nei mesi di maggio o giugno, i datori di lavoro potranno erogare il bonus senza chiedersi cosa sia avvenuto nei mesi precedenti, presso altri datori di lavoro. In caso contrario, ossia laddove la retribuzione erogata sia superiore a 2.692 euro, resta fortemente consigliabile integrare la dichiarazione di responsabilità dei lavoratori “chiedendo” loro di autocertificare l'eventuale fruizione dello sconto contributivo presso altri datori di lavoro. E ciò vale, evidentemente, per tutti gli assunti a partire dal mese di febbraio che abbiano una retribuzione lorda superiore a 2.692 euro mensili. Non è forse perciò casuale il fatto che l'INPS, fornendo un modello per l'autodichiarazione dei dipendenti limitato alle sole due circostanze esplicitamente previste dall'art. 31 (non titolarità di trattamenti pensionistici e/o di RDC), abbia sottolineato come lo stesso modello (allegato al Mess. INPS 2559, pubblicato contestualmente alla circolare) sia “personalizzabile dal datore di lavoro e non vincolante”.
Con riguardo alla verifica del requisito, l'INPS precisa che l'eventuale fruizione, nel periodo considerato, dello sconto contributivo, che sia avvenuta esclusivamente sui ratei di tredicesima, non dà diritto al bonus.
Rapporti di lavoro stagionale, a tempo determinato, intermittenti e dello spettacolo
Poiché la norma (art. 32, c. 13-14, DL 50/2022) stabilisce che tali categorie di lavoratori, in presenza di determinati requisiti, ricevono il bonus direttamente dall'INPS (a domanda), la circolare ne restringe il campo a coloro che non avranno ricevuto il bonus da parte dei datori di lavoro, obbligati dunque all'anticipazione nei confronti dei lavoratori in forza nel mese di luglio, senza necessità di alcuna verifica circa la presenza dei requisiti (salvo, si ritiene, quello relativo allo sconto contributivo dello 0,80% nel “quadrimestre allargato” e quello relativo all'autodichiarazione). In questi casi, il pagamento da parte dell'INPS assume perciò carattere residuale e la verifica circa i requisiti specifici (nel 2021, 50 giornate effettivamente lavorate o, per i lavoratori dello spettacolo, accredito di 50 contributi giornalieri e reddito derivante dai relativi rapporti di lavoro non superiore a 35.000 euro) è effettuata dallo stesso Istituto previdenziale, per i soli lavoratori che non abbiano già fruito del bonus anticipato dai datori di lavoro.
Operai agricoli a tempo determinato: niente anticipo in busta paga
Ma il campo così ristretto torna ad allargarsi quando si tratti di operai agricoli a tempo determinato. Richiamando il generale divieto di compensazione tra prestazioni e contributi per gli operai agricoli a tempo determinato (art. 01 D.L. 2/2006, da leggersi però unitamente alle previsioni dei CCNL di settore), l'INPS “esonera” i datori di lavoro dall'erogazione del bonus. L'Istituto riconduce tali lavoratori nell'ambito di applicazione dell'art. 32 c. 13 DL 50/2022, ossia quello relativo ai lavoratori a termine, stagionali o intermittenti che nel 2021 possano vantare almeno 50 giornate di lavoro effettivo, i quali riceveranno il bonus direttamente dall'INPS, previa domanda e a condizione che possano far valere un reddito non superiore a 35.000 euro nel 2021. Per inciso, ai fini del raggiungimento delle 50 giornate di lavoro effettivo, i lavoratori potranno “sommare” tra loro i periodi di lavoro svolti con una qualsiasi delle tipologie previste dallo stesso comma 13 (tempo determinato, stagionale, intermittente). Resta da capire quale debba essere la sorte dell'OTD che abbia iniziato la sua carriera nel 2022.
Mese di luglio: cassa o competenza? Sussistenza del rapporto nel mese di luglio
L'INPS conferma l'orientamento già espresso nei giorni scorsi con i messaggi 2397 e 2505. Nell'ultimo, in particolare, l'Istituto, d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, afferma che “la retribuzione erogata nel mese di luglio 2022” (art. 31 c. 1 D.L. 50/2022) sarebbe la retribuzione di competenza del mese di luglio, salve condizioni “particolari”, come nel caso di rapporti in regime di part-time ciclico o previsioni dei CCNL in ordine al momento di erogazione della retribuzione, per le quali la “retribuzione erogata nel mese di luglio 2022” coincide con la retribuzione erogata effettivamente nello stesso mese di luglio, anche se di competenza del mese di giugno.
Stando così le cose, nella circolare leggiamo dunque che l'erogazione del bonus dovrà avvenire principalmente con la retribuzione di competenza del mese di luglio anche se erogata nel mese di agosto e, conseguentemente, il recupero sarà effettuato nelle denuncia UniEmens in scadenza il 31 agosto. Nei casi “residuali”, come quelli dei part time ciclici o delle previsioni dei CCNL, si potrà erogare il bonus con le retribuzioni del mese di giugno pagate in luglio e recuperare le somme anticipate con la denuncia UniEmens in scadenza il 31 luglio. Ciò, anche qualora “la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati”, come, ad esempio, nel caso di sospensione dell'attività con intervento della cassa integrazione o congedi.
Oltre ai requisiti stabiliti dalla legge, l'INPS conferma anche che l'anticipazione da parte dei datori di lavoro potrà avvenire solo nei confronti dei lavoratori il cui rapporto sia sussistente nel mese di luglio 2022.
Lavoratore titolare di più rapporti di lavoro. Recupero dell'indebito
Come noto, il bonus spetta una sola volta. In proposito, la circolare afferma che il lavoratore titolare di più rapporti presso datori diversi dovrà presentare l'autodichiarazione ad un solo datore di lavoro.
In caso di indebita percezione da parte di più datori di lavoro, il recupero avverrà nei confronti di tutti i datori di lavoro, che restituiranno gli importi eccedenti suddivisi tra loro in parti uguali. Non è chiaro, però, come potrà il datore di lavoro procedere al recupero, nel caso in cui la relativa comunicazione giunga dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Sembra consigliabile, quindi, per quanto non certamente risolutivo, che il datore di lavoro richieda al lavoratore di autodichiarare, oltre ai requisiti richiesti dalla legge, l'impegno a non richiedere il bonus ad altri datori di lavoro.
Autodichiarazione del lavoratore. Dipendenti delle pubbliche amministrazioni gestiti da “NoiPA”
Come ormai noto, il lavoratore dipendente riceve il bonus “in automatico” dal datore di lavoro previa dichiarazione di non essere titolare di trattamenti pensionistici, assistenziali o di accompagnamento a pensione o di RDC. La circolare informa che i dipendenti delle amministrazioni pubbliche le cui retribuzioni sono gestite dal sistema informatico “NoiPA” del Ministero dell'Economia e delle finanze, non sono tenuti a rendere la dichiarazione.
Recupero del bonus in UniEMENS - <PosContributiva>
Nel mese di giugno 2022 o luglio 2022, occorrerà valorizzare, all'interno <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:
• nell'elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il nuovo valore “L031”, avente il
significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50.”;
• nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il valore “N”;
• nell'elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'anno/mese “06- 07/2022”;
• nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif>dovrà essere indicato l'importo da recuperare.
Recupero del bonus in UniEMENS - <PosPA>
I datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione Pubblica dovranno compilare nella denuncia del mese di luglio 2022 l'elemento <RecuperoSgravi> nel modo seguente:
• nell'elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l'anno 2022;
• nell'elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese 06 o 07;
• nell'elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “35” avente il significato di
“Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;
• nell'elemento <Importo> dovrà essere indicato l'importo da recuperare.
Recupero del bonus in UniEMENS - <PosAgri>
I datori di lavoro agricoli, con riferimento ai soli lavoratori a tempo indeterminato in forza nel mese di luglio 2022 nelle denunce Posagri del mese di riferimento delle competenze, di giugno o luglio 2022, valorizzeranno in <DenunciaAgriIndividuale> l'elemento <TipoRetribuzione> con il <CodiceRetribuzione> “9”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”.
Per gli elementi <TipoRetribuzione> che espongono il predetto <CodiceRetribuzione> “9” dovrà essere valorizzato unicamente l'elemento <Retribuzione> con l'importo dell'indennità una tantum da recuperare.
Il <CodiceRetribuzione> “9” potrà essere valorizzato:
Fonte: Circ. INPS 24 giugno 2022 n. 73
Mess. INPS 24 giugno 2022 n. 2559
All. 1 Mess. INPS 24 giugno 2022 n. 2559
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