sabato 25/06/2022 • 06:00
In vista della scadenza dei termini per il versamento delle imposte IRES e IRAP e per la presentazione dei Modelli Redditi 2022-SC e IRAP 2022, Assonime, con la Circolare n. 20 del 24 giugno 2022, si è soffermata su alcuni documenti di prassi e su tematiche che, in relazione a questi adempimenti, appaiono significativi.
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Assonime (l'associazione fra le società italiane per azioni) ha diramato la Circolare 20/2022, recante “La dichiarazione dei redditi e dell’IRAP delle società di capitali 2022 e i relativi versamenti”, ai fini di soffermarsi su alcuni documenti di prassi, in virtù della scadenza dei termini per il versamento delle imposte IRES e IRAP e per la presentazione dei Modelli di dichiarazione Redditi 2022-SC e IRAP 2022. Detta Circolare, inoltre, si è soffermata su alcune tematiche che, secondo l’associazione, sono significative in relazione ai sopra citati adempimenti ed in considerazione anche delle segnalazioni che sono pervenute dalle consociate della stessa.
I documenti esaminati da Assonime
Nella summenzionata Circolare, tra i documenti di prassi, sono state esaminate, tra l’altro, alcune Risposte dell’Agenzia delle Entrate in tema di abuso, oltre che i chiarimenti concernenti l’individuazione delle operazioni pregresse soggette al regime transitorio in caso di prima applicazione di un nuovo principio contabile IAS/IFRS e, con riguardo al consolidato fiscale, la Risposta sul riporto delle perdite in caso di fusione tra le due uniche società del consolidato fiscale che vi partecipano. Nel dettaglio, i documenti commentati dalla suddetta Circolare sono i seguenti:
Prima di esaminare le summenzionate Risposte, Assonime si sofferma sulle modalità ed i termini di presentazione della dichiarazione Redditi 2022-SC e IRAP-2022, nonché sui principali documenti di prassi rilevanti per il 2021 ai fini IRES e IRAP.
Dopo aver commentato le suindicate Risposte delle Entrate, la Circolare esamina la disciplina di rivalutazione e riallineamento (ex art. 110 del DL 104/2020), le modifiche al Quadro FC in tema di monitoraggio per le società controllate non residenti soggette al regime di tassazione per trasparenza (c.d. CFC), nonché le novità sulla disciplina dei prezzi di trasferimento, per poi concludere con i termini e le modalità di versamento delle imposte.
Modalità e termini di presentazione della dichiarazione Redditi 2022-SC e IRAP-2022
Nell’analisi effettuata da Assonime si evidenzia che, nella generalità dei casi, il modello Redditi 2022-SC è utilizzato dalle società di capitali, dagli enti commerciali ed equiparati residenti nel territorio dello Stato e dalle società ed enti non residenti che hanno esercitato l’attività nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione, per la dichiarazione ai fini IRES dei redditi relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021.
Detto Modello, dev’essere presentato dai contribuenti con periodo d’imposta che coincide con l’anno solare. A tal proposito Assonime ricorda che, si considera periodo d’imposta coincidente con l’anno solare quello di durata pari o inferiore a 365 giorni, a condizione che esso venga a terminare il 31 dicembre 2021. Il Modello Redditi 2022-SC è utilizzato anche dai contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, se tale periodo è in corso al 31 dicembre 2021.
Per i periodi d’imposta chiusi anteriormente al 31 dicembre 2021, invece, la dichiarazione dei redditi va presentata utilizzando il Modello Redditi 2021-SC approvato nel corso del 2021.
Qualora tale modello non consenta l’indicazione di taluni dati necessari per la dichiarazione, così come richiesti nei modelli approvati nel 2022, tali dati dovranno essere forniti solo a richiesta dell’Agenzia delle Entrate.
Ai fini IRAP, i contribuenti utilizzano il modello IRAP-2022 compilando, oltre ai quadri comuni, anche quelli che, in funzione delle differenti caratteristiche soggettive, sono ad essi riservati ai fini della determinazione della base imponibile di detto tributo (quadro IC).
In relazione agli attuali obblighi dichiarativi trovano dunque applicazione le consuete regole.
Anche per quanto riguarda gli obblighi dichiarativi delle società che optano per il regime di tassazione consolidata, di cui agli artt. 117-129 del TUIR, non vi sono novità di rilievo.
In merito alle modalità di presentazione del modello di dichiarazione, Assonime ricorda che la generalità dei soggetti IRES deve presentare le dichiarazioni fiscali all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, ossia soggetti incaricati o società del gruppo (art. 3, D.P.R. 322/1998).
Per quanto concerne il termine finale di presentazione dei Modelli di dichiarazione redditi e IRAP, la Circolare rammenta che, ai sensi dell’art. 2, c. 2, del D.P.R. 322/1998, esso scade “l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello della chiusura del periodo”.
Per la generalità delle imprese (cioè quelle aventi periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), il predetto termine, in assenza di diverse indicazioni, scade il 30 novembre del periodo d’imposta successivo a quello oggetto di dichiarazione e, cioè, il 30 novembre 2022.
Ai sensi dell’art. 2, c. 7, del citato D.P.R. 322/1998, saranno comunque considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine (c.d. dichiarazioni tardive), ferma restando l’applicazione delle sanzioni per il ritardo.
Le novità sulla disciplina dei prezzi di trasferimento
Dopo aver esaminato i principali documenti di prassi rilevanti per il 2021 ai fini IRES e IRAP e le varie Risposte precedentemente elencate, la Circolare di Assonime fa il punto sugli ultimi sviluppi normativi ed interpretativi che hanno interessato la disciplina dei prezzi di trasferimento nelle operazioni infragruppo delle imprese multinazionali, di cui all'art. 110, c. 7, del TUIR (disciplina c.d. di transfer pricing).
Il tema era stato trattato, da ultimo, nella circolare Assonime n. 17 del 2017 (par. 2.2.1).
In tale sede, infatti, erano state esaminate, in particolare, le novità apportate dall’art. 59 del D.L. 50/2017 (c.d. “Manovra correttiva 2017”): con tale intervento normativo, è stato definitivamente espunto il riferimento al valore “normale” contenuto nel c. 7 dell’art. 110 del TUIR, per recepire ai fini dell’individuazione dei prezzi di trasferimento il principio di libera concorrenza (c.d. arm’s lenght principle) di matrice OCSE.
È stato, inoltre, introdotto nel corpus del D.P.R. 600/1973 anche un nuovo ed autonomo articolo (art. 31-quater, rubricato “Rettifica in diminuzione del reddito per operazioni tra imprese associate con attività internazionale”), al fine di ampliare gli strumenti giuridici utilizzabili dal contribuente per ottenere il riconoscimento fiscale della rettifica in diminuzione del proprio reddito imponibile in ragione della (corrispondente) rettifica in aumento della base imponibile della consociata estera derivante da attività accertative svolte dall’Amministrazione Finanziaria straniera nei confronti di quest’ultima.
Assonime procede ad esaminare, nello specifico, i due fondamentali interventi normativi che hanno rappresentato il momento di avvio di un complessivo restyling della disciplina sui prezzi di trasferimento che si è concluso, da ultimo, con i chiarimenti interpretativi forniti dall’Agenzia delle Entrate nelle Circolari n. 15/E del 26 novembre 2021 e n. 16/E dello scorso 24 maggio 2022.
La Circolare si conclude affrontando la disciplina concernente i termini di versamento delle imposte che risultano dalle dichiarazioni che non ha subito mutamenti sostanziali rispetto al precedente periodo d’imposta.
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