sabato 25/06/2022 • 06:00
La proposta di legge sulla giustizia tributaria predittiva vuole promuovere la certezza del diritto e la riduzione del contenzioso tributario. Alcune forti criticità si intravedono: dalla natura induttiva del modello (in un Paese di civil low!) alla circostanza che la piattaforma sembrerebbe di ausilio solo al contribuente (ed eventualmente ai giudici), fino alla potenziale e pericolosa algocrazia ministeriale, cui è legata l’Agenzia delle Entrate.
Il 5 maggio 2022 è stata presentata una proposta di legge presso la Camera dei Deputati (n. C. 3593) che, intervenendo sulla L. 212/2000 (c.d. Statuto del contribuente), collegandosi alla materia dell'informazione del contribuente trattata dall'art. 5 L. 212/2000, ventila l'introduzione dell'art. 5-bis, rubricato “Piattaforma telematica di giustizia predittiva tributaria”, composto di due commi. La proposta in oggetto prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze sia tenuto a realizzare, nel proprio sito internet istituzionale, una piattaforma telematica della giustizia predittiva tributaria, liberamente consultabile da tutti i contribuenti, al fine di acquisire, in maniera non vincolante, una previsione del possibile esito di eventuali controversie giudiziarie concernenti gli atti impositivi adottati dagli enti impositori. L'obiettivo, nelle intenzioni dei Deputati proponenti (Martinciglio, D'Orso, Cancelleri, Cataldi, Villani), dovrebbe essere quello di promuovere la certezza del diritto tributario e ridurre il contenzioso in materia, posto che ad oggi il 40% dei 53 mila ricorsi giacenti in Corte di Cassazione riguardano il contenzioso tributario. Piattaforma telematica di giustizia predittiva tributaria A tal fine, quindi, con decreto del Ministro competente, da emanare entro il 31 dicembre 2023, dovranno essere approvate le specifiche tecniche che presiedono al funzionamento della ridetta piattaforma, idonee ad assicurare che il pronostico fornito ai contribuenti rifletta nella maniera più accurata possibile l'orientamento giurisprudenziale prevalente secondo la materia dell'eventuale contenzioso. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di acquisizione dei provvedimenti giurisdizionali di carattere tributario emessi dai competenti organi giudicanti. La disciplina scientifica che si occupa di tale attività è la cosiddetta giurimetria, vale a dire l'applicazione di metodi matematici alla risoluzione di problemi giuridici, intesa nella sua declinazione della costruzione di modelli per la prevedibilità delle decisioni giudiziarie. La relazione di accompagnamento della proposta richiama l'esperienza della piattaforma di giustizia predittiva della Scuola superiore Sant'Anna di Pisa, che, nata dalla collaborazione dell'Istituto di diritto, politica e sviluppo (Dirpolis) di quest'ultima con il Laboratorio interdisciplinare diritti e regole (Lider Lab) e il tribunale di Genova, è orientata allo sviluppo di una metodologia di analisi del materiale giurisprudenziale, con un insieme di tecniche basate sul machine learning, ovvero il processo di miglioramento algoritmico basato sull'apprendimento automatico, e di analisi dei big data. In parallelo, si è avviata la sperimentazione, ad oggi limitata ai soli campi del diritto del lavoro e delle imprese, di un progetto similare presso il Tribunale di Brescia, finalizzato a prevedere la durata stimabile di un contenzioso e i diversi orientamenti giurisprudenziali assunti dai vari uffici giudiziari. Secondo gli estensori della proposta di legge, il progetto avrebbe ad oggetto l'elaborazione di un programma di analisi basato su algoritmi, predeterminati e conoscibili da chiunque ne abbia potenziale interesse, in grado di analizzare raccolte documentali contenenti sentenze, ordinanze, decreti e di incrociare i dati di numerosi casi precedentemente decisi per pervenire a una percentuale che esprima il possibile risultato atteso di una certa interpretazione o applicazione di norme tributarie. Si tratta, si legge nella relazione di accompagnamento, dell'elaborazione di un possibile esito del giudizio quale risultato di una simulazione di un ragionamento umano basato su casi simili che, pur non sostituendolo, fungerebbe da ausilio sia per il contribuente che per il giudice, “in un'ottica di par condicio tra contribuenti e amministrazione consentendo, soprattutto ai primi (e ai loro consulenti), di orientare in modo più consapevole le scelte processuali ed evitare quindi di intasare la giustizia tributaria con cause dall'esito positivo probabilisticamente precluso in partenza”. Così strutturato, nelle intenzioni della proposta, l'impiego dell'intelligenza artificiale, prezioso ma non sostitutivo dell'operato dell'uomo, si “limiterebbe” a svolgere una funzione di ausilio tecnico-strumentale volta a fornire all'interprete, ovvero all'essere umano, le elaborazioni in grado di supportarne l'autonomo ragionamento nella soluzione del caso concreto e mai, in alcun caso, a sostituirsi meccanicamente e asetticamente ad esso. Alcuni aspetti della proposta, come appena sopra pedissequamente riportati, meritano una più attenta riflessione, anche prescindendo dal personale scetticismo rispetto, da un lato, alla capacità della giustizia predittiva di saper cogliere e interpretare correttamente le questioni di merito nelle vicende tributarie e, dall'altro, alla possibilità di suggestionare e influenzare le scelte dei contribuenti anche in maniera del tutto inconsapevole. Innanzi tutto, nel testo di legge proposto il riferimento corre solo ai contribuenti, come possibili beneficiari della piattaforma e dei risultati probabilistici che sarà capace di produrre (ammesso poi sia davvero così!). Nella relazione si aggiunge che lo strumento potrebbe essere di ausilio anche ai giudici tributari. La preventiva consultazione della piattaforma sembrerebbe non riguardare, invece, l'Amministrazione finanziaria, sia nella fase preliminare di predisposizione degli atti di accertamento che in quella successiva del ricorso già incardinato (o anche prima della costituzione in giudizio, così come in tutte le fasi deflattive del contenzioso). Non dimentichiamo che uno degli obiettivi perseguiti potrebbe (rectius dovrebbe) essere anche la maggiore efficienza ed efficacia dell'Amministrazione finanziaria, traducibile in minori oneri per lo Stato derivanti da attività amministrative che conducono a pretese che poi si rivelano in tutto o in parte infondate, sia in termini di merito che in punta di diritto. Ma questo sembra proprio essere un tema poco interessante per il legislatore. Approccio induttivo Altro aspetto particolarmente delicato è l'approccio induttivo della piattaforma, che si basa, in estrema sintesi, sul precedente giurisprudenziale. Il nostro ordinamento è però caratterizzato da un approccio di civil law, così come plasticamente declinato tanto dalla Costituzione (art. 117 Cost.) quanto dall'art. 12 Preleggi. Ecco, dunque, che dovrebbe essere privilegiato, al più, un modello deduttivo di giustizia predittiva, basato sul ragionamento algoritmico coerente e ossequioso al modello ordinamentale italiano. Sul punto, si segnala che già nel 2017 il “Centro studi di diritto avanzato” presentò presso la Camera dei Deputati un modello elaborato su base deduttiva (versione 1.3, ulteriormente migliorata successivamente). È vero che il sistema pensato nella proposta di legge in commento non è vincolante, ma è altrettanto vero che un modello deduttivo potrebbe garantire certezza ed evoluzione del diritto, ovvero un maggiore avvicinamento delle norme alla realtà. L'algoritmo Ulteriore scetticismo deriva dal fatto che, teoricamente, l'elaborazione del programma di analisi si baserebbe su algoritmi predeterminati e conoscibili da chiunque ne abbia potenziale interesse. Una affermazione che dimostra tutti i propri limiti e che, evidentemente, scavalca con superficialità temi complessi come l'algocrazia, ovvero la supremazia degli algoritmi sull'uomo. Il prof. Paolo Benanti (frate francescano e docente di Teologia morale e bioetica presso la Pontificia Università Gregoriana), in una recente intervista, ha avuto modo di evidenziare (una volta di più) gli algoritmi non possono essere né conoscibili né universali. In particolare, il codice degli algoritmi non è conoscibile “perché è protetto da copyright, ma anche se fosse open source nel momento in cui viene compilato da una macchina il compilatore può iniettare qualsiasi cosa nel codice e renderlo non più conoscibile”. Non solo, ma oltre alla difficoltà oggettiva di approccio e di conoscibilità agli algoritmi utilizzati in sede di eventuale verifica di funzionamento del modello predittivo, esiste un problema, a mio sommesso avviso, ancora più grande. Infatti, non può passare inosservato che il soggetto deputato alla predisposizione della piattaforma, all'approvazione delle specifiche tecniche, alle modalità di acquisizione dei dati e alla costruzione degli algoritmi, che con quei dati dovranno interagire, è il Ministero dell'economia e delle finanze, cui è funzionalmente legata l'Agenzia delle Entrate.
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