Le imprese a cui siano stati effettivamente erogati nell'esercizio precedente sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, da parte di PA e società controllate, escluse le quotate, devono dare informativa degli importi ricevuti nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. Gli obblighi di pubblicazione riguardano importi di valore uguale o superiore a 10.000 euro effettivamente erogati, cioè incassati nel corso dell'esercizio finanziario precedente. Non vanno computati i contributi solamente stanziati dall'ente pubblico ma non ancora incassati dall'entità (art. 1 c. 125-127 L 124/2017).
Quali sono i soggetti interessati dall'obbligo di trasparenza?
Gli obblighi di pubblicazione gravano su tre insiemi di soggetti:
associazioni;
fondazioni e ONLUS;
imprese e cooperative sociali.
Oggetto della pubblicazione sono i contributi effettivamente erogati nell'esercizio precedente, siano essi sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o natura, purché non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, e provenienti da:
pubbliche amministrazioni (ai sensi dell'art. 1 c. 2 D.Lgs 165/2001);
soggetti di cui all'art. 2-bis D.Lgs. 33/2013, cioè società in controllo pubblico, associazioni, fondazioni, enti di diritto privato con bilancio superiore a 500mila euro di entrate annuali, la cui attività sia stata finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.
La scadenza e le esclusioni
Il termine del 30 giugno si applica ai contributi effettivamente ricevuti nell'esercizio precedente; i soggetti solari quindi, entro il 30 giugno 2022 devono pubblicare le informazioni relative ai contributi maggiori o uguali a 10.000 euro, ricevuti nell'esercizio 2021.
Sono esclusi dall'obbligo di trasparenza:
i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale, quali, ad esempio, le agevolazioni fiscali;
le erogazioni che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta o dovute a titolo di risarcimento.
Per “carattere generale” si devono intendere i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale, in virtù del quale il contributo viene erogato a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni. Sono quindi esclusi dal computo della soglia dei 10.000 euro i contributi del 5 per mille, le cui somme sono peraltro soggette a specifici obblighi di pubblicità ai sensi del DPCM 23 luglio 2020.
Quali informazioni devono essere pubblicate?
Le informazioni oggetto di pubblicazione sono le seguenti:
denominazione e codice fiscale del soggetto che ha ricevuto le erogazioni;
denominazione della PA che ha erogato i contributi;
importo totale incassato nell'esercizio;
data di incasso;
motivo per cui tali somme sono state erogate (per esempio, liberalità oppure contributo per un progetto specifico).
Mezzo di pubblicazione
Le associazioni, le fondazioni e le Onlus devono pubblicare, entro il 30 giugno 2022, i contributi ricevuti sul proprio sito internet oppure su analogo portale digitale, per esempio, la pagina Facebook. Qualora ciò non fosse possibile perché l'entità non è dotata di sito internet né di pagina Facebook, allora l'obbligo può comunque essere adempiuto pubblicando i contributi sul sito internet della rete associativa alla quale l'ente aderisce.
Le società (comprese le cooperative sociali e le imprese sociali costituite in forma societaria) sono invece tenute a pubblicare le stesse informazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato. I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo pubblicando le informazioni sul proprio sito internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.