venerdì 24/06/2022 • 13:37
Non decade dalle agevolazioni previste per gli imprenditori agricoli professionali per l'acquisto di fondi, l'agricoltore che concede il diritto di superficie sul tetto del fabbricato rurale annesso al fondo per l'installazione di un impianto fotovoltaico prima della scadenza del quinquennio.
redazione Memento
L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con la risposta 23 giugno 2022, n. 337 sulle agevolazioni fiscali IAP. Un imprenditore agricolo professionale (IAP) ha acquistato nel 2019 un fondo agricolo con sovrastanti fabbricati rurali ad uso magazzino/deposito per attrezzi agricoli, a servizio del fondo, per il prezzo complessivo di euro 423.900, di cui euro 30.000 riferiti ai detti fabbricati agricoli, usufruendo dei "benefici fiscali IAP" (art. 2 D.Lgs. 99/2004 e art. 2 c. 4 bis DL 194/2009), con l'applicazione dell'imposta catastale nella misura dell'1%, con imposta fissa di registro e ipotecaria di euro 200. L'istante, pur non essendo ancora trascorsi cinque anni, intende costituire un diritto di superficie a favore di una società attiva nella produzione di energia, per l'installazione di pannelli fotovoltaici sui fabbricati rurali insistenti sul fondo agricolo. Il diritto di superficie costituito riguarda una piccola porzione del fondo, data dalla superficie dei lastrici solari dei fabbricati rurali, sui quali verranno realizzati i moduli fotovoltaici e dalle ulteriori aree connesse che saranno occupate dalle opere accessorie all'impianto fotovoltaico (ad esempio, cabina elettrica, colonnine di ricarica, inverter), che non pregiudica la possibilità di continuare la coltivazione diretta del fondo medesimo. Inoltre, la società istante continuerà ad essere titolare e a coltivare e condurre direttamente i terreni e i fabbricati rurali in oggetto anche dopo la costituzione del diritto di superficie in questione per un periodo non inferiore al quinquennio. Ebbene l'Agenzia delle Entrate ha dato risposta positiva per l'imprenditore agricolo, affermando che la costituzione del diritto di superficie sui lastrici solari insistenti sui fabbricati rurali acquistati con le agevolazioni non integra una causa di decadenza dalle medesime, purché non venga meno la coltivazione diretta del fondo sul quale gli stessi sono situati ed i fabbricati rurali continuino a mantenere la propria destinazione d'uso rurale strumentale alla coltivazione diretta del medesimo terreno. Fonte: Agenzia delle Entrate, Risposta del 23 giugno 2022 n. 337
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