venerdì 24/06/2022 • 11:02
Pubblicati i codici tributo per l'utilizzo in compensazione tramite Mod. F24 del credito d'imposta riconosciuto a chi acquista veicoli non inquinanti, per il periodo 2022-2024.
redazione Memento
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In tema di acquisto di veicoli non inquinanti, l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione del 23 giugno 2022 n. 30, ha disposto l'istituzione dei seguenti codici tributo:
In sede di compilazione del Mod. F24, i codici tributo in oggetto sono esposti nella sezione Erario, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna importi a credito compensati ovvero, nei casi in cui i soggetti interessati debbano procedere al riversamento del credito, nella colonna importi a debito versati. Nel campo anno di riferimento è indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato AAAA.
L'Agenzia delle Entrate precisa che i crediti d'imposta per l'acquisto di veicoli non inquinanti, sono utilizzabili in compensazione nei limiti dell'importo spettante, pena lo scarto del Mod. F24, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata confermata l'operazione di acquisto del veicolo. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico trasmette all'Agenzia delle Entrate, entro il giorno 5 di ciascun mese, i dati dei beneficiari dei crediti d'imposta, sulla base delle operazioni di acquisto confermate nel mese precedente. L'ammontare complessivo dei crediti d'imposta utilizzabili in compensazione può essere consultato dai soggetti beneficiari accedendo al cassetto fiscale attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
Si ricorda che i crediti d'imposta in oggetto sono riconosciuti alle persone fisiche che acquistano, anche in locazione finanziaria, a decorrere dal 31 maggio 2022 al 31 dicembre 2022 per le risorse relative all'annualità 2022, e nel corso di ciascuna delle annualità 2023 e 2024 relativamente alle risorse di ciascuna di dette annualità, ed immatricolano in Italia i veicoli con determinate caratteristiche. Si tratta, ad esempio, dei veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 o di quelli di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, nuovi di fabbrica, omologati in una classe non inferiore ad Euro 5 o, ancora, dei veicoli commerciali di categoria N1 e N2, nuovi di fabbrica.
Fonte: Agenzia delle Entrate, Risoluzione del 23 giugno 2022 n. 30/E
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