giovedì 23/06/2022 • 15:52
Con la Circolare del 23 giugno 2022 n. 22, l'Agenzia delle Entrate chiarisce i dubbi sul contributo straordinario contro il caro bollette circa l'ambito soggettivo, la base imponibile e la partecipazione al Gruppo IVA.
redazione Memento
L'articolo 37 del decreto Ucraina (DL 21/2022) ha istituito, per il 2022, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario (c.d. contributo contro il caro bollette), a carico dei soggetti che esercitano in Italia, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo, inoltre, è dovuto, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono in Italia detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Quanto all'ambito soggettivo, l'Agenzia delle Entrate, con la Circolare in commento, chiarisce che il contributo è applicabile a tutti i soggetti, stabiliti o meno nel territorio dello Stato che (anche in via residuale e non solo come attività principale) esercitano in Italia una o più delle attività, che, in linea di massima, sono riconducibili ai seguenti codici ATECO: 06.20.00 - Estrazione di gas naturale; 19.20.10 - Raffinerie di petrolio; 19.20.20 - Preparazione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa la petrolchimica); 19.20.30 - Miscelazione di gas petroliferi liquefatti (GPL) e loro imbottigliamento; 19.20.90 - Fabbricazione di altri prodotti petroliferi raffinati; 35.11.00 - Produzione di energia elettrica; 35.14.00 - Commercio di energia elettrica; 35.21.00 - Produzione di gas; 35.23.00 - Commercio di gas distribuito mediante condotte; 46.71.00 - Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento; 47.30.00 - Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione. Si ricorda che il contributo straordinario si applica alla variazione del saldo relativo al periodo 1° ottobre 2021 – 30 aprile 2022 rispetto a quello relativo al periodo 1° ottobre 2020 – 30 aprile 2021. A tal proposito, l'Agenzia precisa che i soggetti che hanno iniziato l'attività: in un momento successivo al primo periodo di riferimento (dopo il 30 aprile 2021) sono esclusi dal prelievo, dal momento che per tali soggetti non si realizza il presupposto per l'applicazione del contributo, mancando del tutto lo svolgimento dell'attività in tale periodo; nel corso del primo periodo di riferimento (1° ottobre 2020 - 30 aprile 2021), ad esempio il 1° gennaio 2021, il contributo è dovuto. Quanto alla base imponibile, l'Agenzia precisa che per i soggetti passivi che liquidano l'IVA con periodicità trimestrale, le operazioni attive e passive relative ai mesi di aprile 2021 e di aprile 2022, rilevanti ai fini del calcolo dei saldi dei due periodi, ma non oggetto di autonoma comunicazione nelle LIPE trimestrali, concorrono alla formazione della base imponibile per un importo pari all'ammontare complessivo delle operazioni attive e passive, al netto dell'IVA, annotate con riferimento alle medesime mensilità nei corrispondenti registri. Inoltre, considerato che nel totale delle operazioni attive indicato nelle LIPE confluiscono anche le operazioni non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale, le stesse sono escluse dal calcolo dei saldi ai fini della determinazione della base imponibile del contributo, al pari di quelle prive degli altri presupposti applicativi dell'IVA. Infine, nel caso di Gruppo IVA, il contributo straordinario è a carico di ciascuno dei soggetti partecipanti, a condizione che esercitino singolarmente una o più delle attività riconducibili ai predetti codici ATECO. Il Gruppo IVA, infatti, ricorda l'Agenzia, non è qualificabile come soggetto interessato direttamente dal contributo straordinario, che è invece rivolto ai singoli partecipanti per cui siano verificati i presupposti. La verifica circa la debenza del contributo e la determinazione dello stesso, nell'ipotesi di partecipazione al Gruppo IVA, richiede, tuttavia, adempimenti ulteriori rispetto a quelli previsti per la generalità dei contribuenti. Considerato che, ai fini IVA, tutti gli obblighi dichiarativi sono assolti dal Gruppo, che si occupa, quindi, anche di presentare le LIPE, che riepilogano tutte le attività riferibili all’unico soggetto Gruppo IVA, l’Agenzia precisa che, ai fini del contributo straordinario, ciascun soggetto interessato che partecipi al Gruppo deve ricostruire, per i periodi 1° ottobre 2020 - 30 aprile 2021 e 1° ottobre 2021 – 30 aprile 2022, le LIPE che avrebbero dovuto essere autonomamente presentate nell’ipotesi di mancata adesione al Gruppo. Fonte: Agenzia delle Entrate, Circolare del 23 giugno 2022 n. 22
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