giovedì 23/06/2022 • 15:32
Per risolvere un contenzioso in corso con alcuni dipendenti, una società intende proporre un accordo transattivo e, pertanto, chiede se debba essere tassato l'intero importo erogato e se lo stesso possa essere assoggettato a tassazione separata. L'Agenzia delle Entrate fornisce il suo parere in merito.
redazione Memento
La società istante (di seguito, la Società) ha in corso un contenzioso con diversi dipendenti. In particolare, il contenzioso ha ad oggetto i compensi per alcune perizie tecniche immobiliari svolte dagli stessi. Visto il protrarsi del contenzioso e l'alternanza degli esiti delle sentenze, la Società intende chiudere tutti i contenziosi pendenti proponendo un accordo transattivo e, pertanto, chiede se debba essere tassato l'intero importo erogato ai dipendenti stessi e se lo stesso possa essere assoggettato a tassazione separata. La soluzione prospettata dalla Società contribuente La Società istante ritiene che le somme erogate a titolo di transazione di controversie relative al rapporto di lavoro dipendente costituiscano reddito imponibile sotto il profilo previdenziale e fiscale, sia per il principio di onnicomprensività della nozione di retribuzione (art. 51 TUIR) sia per il principio dell'armonizzazione delle basi imponibili (art. 12 L. 153/69; art. 6 D.Lgs. 314/97). Una volta stabilito e concordato con i dipendenti l'importo lordo da attribuire per ciascuna perizia svolta, la Società intenderebbe riconoscere un abbattimento forfettario della base imponibile nella misura del 40% (per le spese sostenute dai dipendenti e non più documentabili) e assoggettare l'importo risultante alle ritenute fiscali e previdenziali. La Società intenderebbe, inoltre, applicare alle somme in questione il regime della tassazione separata (art. 17, c. 1 lett. b), TUIR). Il parere dell'Agenzia delle Entrate Secondo il codice civile «La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti» (art. 1965 c.c.). L'art. 6, c. 2, TUIR, stabilisce che «I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti». Tutte le indennità e le somme o i valori percepiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente, comprese quelle che derivano da transazioni di qualunque tipo, sono assoggettabili a tassazione come redditi di lavoro dipendente (Circ. Min. Finanze 23 dicembre 1997 n. 326). Ai fini della determinazione dei redditi di lavoro dipendente, l'art. 51, c. 1, TUIR prevede che «il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”. Le richiamate disposizioni sanciscono il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, ossia la totale imponibilità di tutto ciò che il lavoratore riceve "in relazione al rapporto di lavoro". Concorrono dunque a formare il reddito di lavoro dipendente le somme e i valori, comunque percepiti, a seguito di transazioni, anche novative, intervenute in costanza di rapporto di lavoro o alla cessazione dello stesso. Per quanto riguarda invece la tassazione separata (art. 17, c. 1 , TUIR) l'Irpef si applica separatamente sui seguenti redditi: a) TFR (art. 2120 c.c.) e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza (art. 2125 c.c.) nonché le somme e i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro; b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (compresi i compensi e le indennità di cui agli artt. 50, c. 1, e 49, c. 2, TUIR). Se le somme sostitutive di reddito di lavoro dipendente si riferiscono a redditi che avrebbero dovuto essere percepiti in un determinato periodo d'imposta e, in loro sostituzione, vengono percepite in un periodo d'imposta successivo si applica la tassazione separata solo nel caso in cui ricorra una delle condizioni previste dalla sopra indicata lettera b). Le somme e i valori percepiti a seguito di transazioni, diverse da quelle relative alla cessazione del rapporto di lavoro, se non è rinvenibile alcuna delle condizioni richieste dall'articolo 17, c.1, lett. b), TUIR, sono soggetti a tassazione ordinaria. Ciò posto, si ritiene che le somme che saranno corrisposte dalla Società a seguito dell'accordo transattivo, dovranno concorrere alla formazione del reddito imponibile dei dipendenti per l'intero ammontare ed essere assoggettate a tassazione ordinaria, in quanto le stesse non vengono erogate in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro, né ricorre una delle condizioni di cui all'art. 17, c. 1, lett. b), TUIR. Fonte: Risp. Interpello AE 23 giugno 2022 n. 344
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