X

Homepage

  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
  • Info dagli ordini
  • Podcast
  • Video
  • Rassegna stampa
  • Archivio ultime edizioni
  • Il mio archivio

Registrati gratis

Iscriviti alla Newsletter

Registrati subito
  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
Altro
  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali

giovedì 23/06/2022 • 15:32

Fisco Dall’Agenzia delle Entrate

Accordo transattivo: come sono tassate le somme corrisposte?

Per risolvere un contenzioso in corso con alcuni dipendenti, una società intende proporre un accordo transattivo e, pertanto, chiede se debba essere tassato l'intero importo erogato e se lo stesso possa essere assoggettato a tassazione separata. L'Agenzia delle Entrate fornisce il suo parere in merito.

a cura di

redazione Memento

+ -
    • Condividi su
  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

  • caricamento..

La società istante (di seguito, la Società) ha in corso un contenzioso con diversi dipendenti. In particolare, il contenzioso ha ad oggetto i compensi per alcune perizie tecniche immobiliari svolte dagli stessi. Visto il protrarsi del contenzioso e l'alternanza degli esiti delle sentenze, la Società intende chiudere tutti i contenziosi pendenti proponendo un accordo transattivo e, pertanto, chiede se debba essere tassato l'intero importo erogato ai dipendenti stessi e se lo stesso possa essere assoggettato a tassazione separata.

La soluzione prospettata dalla Società contribuente  

La Società istante ritiene che le somme erogate a titolo di transazione di controversie relative al rapporto di lavoro dipendente costituiscano reddito imponibile sotto il profilo previdenziale e fiscale, sia per il principio di onnicomprensività della nozione di retribuzione (art. 51 TUIR) sia per il principio dell'armonizzazione delle basi imponibili (art.  12 L. 153/69; art. 6 D.Lgs. 314/97). Una volta stabilito e concordato con i dipendenti l'importo lordo da attribuire per ciascuna perizia svolta, la Società intenderebbe riconoscere un abbattimento forfettario della base imponibile nella misura del 40% (per le spese sostenute dai dipendenti e non più documentabili) e assoggettare l'importo risultante alle ritenute fiscali e previdenziali.

La Società intenderebbe, inoltre, applicare alle somme in questione il regime della tassazione separata (art. 17, c. 1 lett. b), TUIR).

Il parere dell'Agenzia delle Entrate

Secondo il codice civile «La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti» (art. 1965 c.c.). L'art. 6, c. 2, TUIR, stabilisce che «I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti». Tutte le indennità e le somme o i valori percepiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente, comprese quelle che derivano da transazioni di qualunque tipo, sono assoggettabili a tassazione come redditi di lavoro dipendente (Circ. Min. Finanze 23 dicembre 1997 n. 326).

Ai fini della determinazione dei redditi di lavoro dipendente, l'art. 51, c. 1, TUIR prevede che «il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”. Le richiamate disposizioni sanciscono il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, ossia la totale imponibilità di tutto ciò che il lavoratore riceve "in relazione al rapporto di lavoro".

Concorrono dunque a formare il reddito di lavoro dipendente le somme e i valori, comunque percepiti, a seguito di transazioni, anche novative, intervenute in costanza di rapporto di lavoro o alla cessazione dello stesso.

Per quanto riguarda invece la tassazione separata (art. 17, c. 1 , TUIR) l'Irpef si applica separatamente sui seguenti redditi:

a) TFR (art. 2120 c.c.)  e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza (art. 2125 c.c.) nonché le somme e i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro;

b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (compresi i compensi e le indennità di cui agli artt. 50, c. 1, e  49, c. 2, TUIR).

Se le somme sostitutive di reddito di lavoro dipendente si riferiscono a redditi che avrebbero dovuto essere percepiti in un determinato periodo d'imposta e, in loro sostituzione, vengono percepite in un periodo d'imposta successivo si applica la tassazione separata solo nel caso in cui ricorra una delle condizioni previste dalla sopra indicata lettera b). Le somme e i valori percepiti a seguito di transazioni, diverse da quelle relative alla cessazione del rapporto di lavoro, se non è rinvenibile alcuna delle condizioni richieste dall'articolo 17, c.1, lett. b), TUIR, sono soggetti a tassazione ordinaria.

Ciò posto, si ritiene che le somme che saranno corrisposte dalla Società a seguito dell'accordo transattivo, dovranno concorrere alla formazione del reddito imponibile dei dipendenti per l'intero ammontare ed essere assoggettate a tassazione ordinaria, in quanto le stesse non vengono erogate in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro, né ricorre una delle condizioni di cui all'art. 17, c. 1, lett. b), TUIR.

Fonte: Risp. Interpello AE 23 giugno 2022 n. 344

© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.

Ti potrebbe interessare anche

Lavoro Dall'Agenzia delle Entrate

Transazioni di lavoro: in costanza di rapporto, niente tassazione separata

Le somme riconosciute a seguito di conciliazione in materia di lavoro, anche se configurabili come reddito di lavoro dipendente, non possono essere soggette a tassazi..

a cura di

redazione Memento

Lavoro Adempimenti di fine anno

Il conguaglio fiscale e previdenziale di fine anno, le novità per il 2022

Giunti ormai a conclusione del periodo di imposta i datori di lavoro dovranno occuparsi di completare il ciclo degli adempimenti connessi all’amministrazione del personale, eff..

di Dario Fiori

Fisco Dall’Agenzia delle Entrate

Tassazione separata non applicabile agli incentivi per i lavoratori

I datori in caso di erogazione di arretrati legati al rinnovo della contrattazione collettiva devono prestare particolare attenzione alla corretta applicazione della tassazi..

di Marcello Ascenzi

Lavoro Doppie imposizioni

Regime fiscale delle pensioni erogate dall'INPS e dagli enti esteri

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato tre risposte ad interpello riguardanti l’inquadramento tributario delle pensioni erogate da INPS a soggetti non residenti o erogate..

di Dario Fiori

Lavoro Entro il 16 marzo 2023

Certificazione unica: le principali novità del modello 2023

La Certificazione unica 2023, relativa ai redditi del 2022, resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate recepisce le numerose modifiche apportate alla tassazione del reddito..

di Marcello Ascenzi

Lavoro Fringe Benefit

Assonime ripercorre le modifiche ai fringe benefit

Assonime pubblica la circolare N. 29 del 28 novembre 2022 sulle misure fiscali per il welfare aziendale che commenta le modifiche apportate dal Decreto Aiuti-Bis e Decreto Aiut..

di Luca Furfaro

Lavoro Il parere dell'Agenzia delle Entrate

Smart working per l'estero: la residenza in Italia esclude la doppia tassazione

L’Agenzia delle Entrate, con la Risp. Interpello 20 gennaio 2023 n. 124, chiarisce a quale tassazione debba sottostare il reddito da lavoro dipendente corrisposto da una..

a cura di

redazione Memento

Lavoro Esempi operativi

Certificazione Unica 2023: le novità sulla compilazione

I sostituti d’imposta e professionisti sono alle prese con i modelli di Certificazione Unica 2023, Le particolari novità intervenute nel corso del 2022 trovano riscontro..

di Mario Cassaro

Fisco Trattati internazionali

Pensione erogata da un Ente internazionale: cosa sapere sulla tassazione

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 177 del 31 gennaio 2023, afferma l’imponibilità dei trattamenti pensionistici erogati da un Ente internazionale nei confronti..

a cura di

redazione Memento

Lavoro Conguaglio di fine anno

Fringe benefit: disposizioni fiscali e contributive a confronto

Il Decreto Aiuti quater ha aumentato la soglia di esenzione dei fringe benefits fino a 3000 euro da concedersi entro il 12 gennaio 2023. Le imprese devono ..

di Dario Ceccato

di Paolo Tormen

Registrati gratis

Per consultare integralmente tutte le news, i podcast e i video in materia di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale, la rassegna stampa del giorno e ricevere quotidianamente la tua newsletter

Iscriviti alla Newsletter

Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

Funzionalità riservata agli abbonati

Per fruire di tutte le funzionalità e consultare integralmente tutti i contenuti abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.

Trovi interessante questo video?

Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.

Ricerca Vocale

Clicca sul microfono per cominciare a registrare il messaggio.

“ ”