giovedì 23/06/2022 • 11:19
Gli operatori economici che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l'emergenza COVID-19 devono inviare l'autodichiarazione all'Agenzia delle Entrate entro il 30 novembre 2022.
redazione Memento
Con il provvedimento del 22 giugno 2022 n. 233822, l'Agenzia delle Entrate proroga il termine di scadenza per l'invio dell'autodichiarazione che serve ad attestare che l'importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea Temporary Framework. Nel dettaglio, gli operatori economici devono inviare l'autodichiarazione all'Agenzia delle Entrate, tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del sito o attraverso i canali telematici della stessa, entro il 30 novembre 2022. Si ricorda che, con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 143438 del 27 aprile 2022, sono stati definiti termini di presentazione, modalità e contenuto dell'autodichiarazione. Originariamente il termine di scadenza dell'autodichiarazione era stato fissato al 30 giugno 2022. I contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni possono inviare l'autodichiarazione entro il 30 novembre 2022 o, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata. Si ricorda che l'articolo 35 del decreto Semplificazioni (DL 73/2022) ha prorogato i termini di registrazione degli aiuti di Stato Covid-19 nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA). Nel dettaglio, con riferimento agli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, i termini di cui all'articolo 10 comma 1, secondo periodo, del DM 31 maggio 2017 n. 115 in scadenza: dal 22 giugno 2022 (data di entrata in vigore del decreto Semplificazioni) al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 giugno 2023; dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 31 dicembre 2023. Fonte: Agenzia delle Entrate, Provvedimento del 22 giugno 2022 n. 233822
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