ANAC, CGIL, CISL e UIL hanno sottoscritto un nuovo Protocollo che, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, mira a tutelare la disciplina dei rapporti di lavoro dall'attuazione degli strumenti previsti in materia di contratti pubblici.
I Sindacati e l'ANAC, considerando che:
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e il Piano di Investimenti Complementari costituiscono strumenti fondamentali per creare nuova e buona occupazione, ridurre i divari territoriali, per determinare i processi economici e sociali;
- appare opportuno procedere al monitoraggio degli effetti dell'attuazione delle nuove previsioni normative introdotte, da ultimo dal DL “Semplificazione” (DL 73/2022), orientati alla tutela del lavoro, in vista di successivi interventi di soft law;
- in vista della realizzazione dei progetti indicati nel PNRR, è necessario garantire la qualità e sostenibilità economica e sociale del lavoro nei contratti pubblici, con particolare riguardo agli appalti di servizi caratterizzati da alta intensità di manodopera;
- intendono concorrere all'attuazione delle recenti riforme, preservando la difesa dei livelli occupazionali e contrastando fenomeni di infiltrazioni criminali e l'illegalità,
hanno ritenuto opportuno sottoscrivere un nuovo Protocollo anticorruzione, che mira a strutturare la cooperazione tra le Parti, con specifico riguardo agli impatti sulla disciplina del rapporto di lavoro derivanti dall'attuazione degli strumenti previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici.
Ambito di cooperazione
L'Autorità si impegna a coinvolgere le organizzazioni sindacali firmatarie, con le modalità ritenute più opportune, nelle attività finalizzate all'adozione di atti a carattere generale, quali bandi tipo o contratti tipo, per le questioni strettamente attinenti alla tutela del rapporto di lavoro e al rispetto della normativa vigente e dei contratti collettivi di lavoro.
Attuazione del protocollo
Per lo svolgimento delle azioni di cooperazione, le Parti si impegnano, nel rispetto della normativa vigente di
riferimento, a mettere a disposizione il proprio patrimonio informativo e a garantire lo scambio di informazioni, metodologie, esperienze e buone pratiche, con particolare riferimento:
a) all'individuazione della documentazione necessaria, sia in fase di aggiudicazione che ai fini della autorizzazione anche in fase esecutiva, della verifica delle condizioni di parità di trattamento economico e normativo e applicazione del medesimo CCNL (art. 105, c. 14, D.Lgs. 50/2016) in caso di ricorso a subappalti;
b) all'integrazione delle verifiche del DURC contributivo e di congruità (art. 105, c. 16, D.Lgs. 50/2016);
c) all'individuazione di specifiche clausole finalizzate alla tutela dei trattamenti economici e normativi e della salute e sicurezza, anche nell'ambito di eventuali “contratti tipo" (adottati ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici).
L'Autorità e le OO.SS. firmatarie, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze e attività istituzionali, si adopereranno per favorire la più ampia interconnessione della BDNCP con altre banche dati istituzionali, ivi comprese quelle degli enti previdenziali quali la Commissione Nazionale delle Casse Edili, l'INPS, e l'INAIL, al fine di promuovere l'utilizzo della BDNCP nonché di verificare il rispetto degli obblighi contributivi e le altre disposizioni in materia di diritto del lavoro.
Efficacia dell'accordo
Il presente Accordo ha una validità di 2 anni a decorrere dalla data della sottoscrizione e potrà essere rinnovato, previa richiesta scritta di una delle parti ed adesione delle altre, 30 giorni prima della scadenza, ovvero integrato o modificato di comune accordo prima della scadenza.
In caso di firma digitale, il termine di durata decorre dalla data di trasmissione, tramite posta elettronica certificata, dell'originale dell'atto munito di firma digitale, ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.
Fonte: Protocollo ANAC, CGIL, CISL e UIL 16 giugno 2022