giovedì 23/06/2022 • 10:22
I percettori di Reddito di cittadinanza, ai fini del riconoscimento della quota integrativa di assegno unico, possono presentare il relativo modello “Rdc/Pdc – Com/AU” anche dopo il 30 giugno 2022, poiché la domanda di accesso al trattamento si è già perfezionata in ragione del presupposto della percezione del Rdc.
redazione Memento
L'INPS, a parziale rettifica di un suo precedente orientamento (Mess. INPS 30 maggio 2022 n. 2261) ritorna sul tema dell'invio del modello “Rdc/Pdc – Com/AU” che i percettori di Reddito di cittadinanza, a cui spetta d'ufficio l'assegno unico, devo inviare per ottenere il trattamento integrativo (integrazione Rdc/AU). Premessa: l'introduzione del nuovo assegno unico e universale A decorrere dal 1° marzo 2022, è stato istituito (D.Lgs. 230/2021) l'Assegno unico e universale per i figli a carico (AU), che consiste in un beneficio economico mensile attribuito ai nuclei familiari, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). I nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza (Rdc) hanno diritto alla corresponsione d'ufficio dell'AU (art. 7, c. 2, D.Lgs. 230/2021). Il riconoscimento della quota integrativa avviene mediante la presentazione del modello “Rdc – Com/AU” nei casi in cui, per le caratteristiche e la composizione dei nuclei familiari come risultanti dall'ISEE, le informazioni indispensabili al riconoscimento dell'integrazione o delle relative maggiorazioni non sono in possesso dell'INPS. Il precedente orientamento dell'INPS Il modello “Rdc – Com/AU” produce i suoi effetti con efficacia retroattiva se presentato entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, comportando il riconoscimento degli importi relativi alle mensilità arretrate, con decorrenza dal mese di marzo del medesimo anno. Le nuove indicazioni Considerato che la funzione del modello “Rdc – Com/AU” è esclusivamente l'acquisizione delle informazioni utili al riconoscimento dell'integrazione Rdc/AU e non quello di domanda di accesso al trattamento, essendo il diritto all'integrazione Rdc/AU già costituito in ragione del presupposto normativo della percezione del Rdc da parte del nucleo familiare che soddisfi i requisiti d'accesso all'AU, ai fini della sola integrazione Rdc/AU, non trova applicazione il termine del 30 giugno 2022. Di conseguenza, l'INPS procederà al riconoscimento degli importi relativi alle mensilità arretrate di integrazione Rdc/AU, con decorrenza dal mese di marzo dell'anno di competenza dell'AU, indipendentemente dalla data di presentazione del modello “Rdc – Com/AU”, sul presupposto dell'esistenza di una domanda di Rdc in pagamento nella mensilità di marzo. Fonte: Mess. INPS 22 giugno 2022 n. 2537
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