mercoledì 22/06/2022 • 16:38
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la Risposta n. 333 del 21 giugno 2022, che la rinuncia a crediti connessi a un leasing finanziario da parte dei soci rappresenta un incremento del capitale proprio, ai sensi del Decreto ACE. Tali crediti, in linea generale, hanno natura di finanziamento.
Ascolta la news 5:03
L'Aiuto alla Crescita Economica (c.d. ACE) è stato introdotto dall'art. 1 del D.L. 201/2011 con l'obiettivo di agevolare le imprese che rafforzano la propria struttura patrimoniale.
Con specifico riferimento ai soggetti IRES, viene riconosciuta la deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato, determinato ai sensi dell'art. 75 del TUIR, dell'importo corrispondente al rendimento nozionale della variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
Ai fini delle variazioni di capitale proprio, l'art. 5 del DM 3 agosto 2017 dispone la rilevanza dei seguenti elementi positivi:
La rilevanza dei summenzionati elementi positivi viene regolamentata dal comma 5 del citato articolo 5. Nello specifico, gli incrementi derivanti:
Rinuncia ai crediti finanziari
Alcune osservazioni possono farsi nell'ipotesi di rinuncia ai crediti, in quanto, l'operazione non sempre è rilevante ai fini delle variazioni in aumento del capitale proprio. Sul punto, sono stati forniti chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 333/2022 esaminando il caso specifico della rinuncia di crediti connessi a leasing finanziari e la conversione a riserva in conto capitale da parte dei soci nel corso dell'esercizio 2021.
L'Amministrazione Finanziaria evidenzia che, le rinunce incondizionate dei soci al diritto alla restituzione di crediti verso la società, hanno natura di conferimento in denaro esclusivamente se le rinunce riguardano crediti derivanti da precedenti finanziamenti in denaro.
Anche i chiarimenti presenti nella relazione illustrativa al precedente decreto ACE (D.M. 14 marzo 2012), inoltre, specificano la rilevanza esclusiva delle rinunce alla restituzione dei crediti aventi natura finanziaria (Circ. AE n. 12/E/2014 e n. 21/E/2015). La ratio di tale previsione è volta ad impedire facili arbitraggi orientati a trasformare apporti in natura in apporti di capitale.
Pertanto, sono esclusi dagli incrementi di patrimonio netto i crediti di funzionamento che si originano dalla gestione caratteristica della società (ad esempio, compravendita di merci o materie prime con concessione di una dilazione di pagamento). In tal caso, infatti, il credito non rappresenta una forma di prestito vero e proprio, bensì un finanziamento determinato dalle modalità di pagamento dei beni o servizi acquistati.
Nel caso di crediti connessi a contratti di leasing finanziario, gli stessi, in linea di principio, sono qualificati come crediti finanziari. A tal fine si ricorda che, a differenza del leasing operativo, con il leasing finanziario vengono trasferiti in capo alla società utilizzatrice i rischi e i benefici connessi alla proprietà del bene e i canoni periodici assumono la natura di un corrispettivo pagato per la restituzione del finanziamento.
La rinuncia dei crediti correlati a leasing finanziari rappresenta, quindi, un incremento del capitale proprio.
Calcolo rendimento nozionale
Per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale nel caso di rinuncia e conversione a riserva in conto capitale avvenuta nel 2021, si rendono applicabili le disposizioni sancite dall'art. 19, c. 2, del D.L. 73/2021 (c.d. “Decreto Sostegni- bis”). Tale disposto normativo, infatti, prevede che, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020:
È, altresì, stabilito che ai fini delle suindicate disposizioni, la variazione in aumento del capitale proprio rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro, indipendentemente dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.
Ne consegue che, se la rinuncia è stata posta in essere nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, l'operazione rientra nell'ambito di applicazione di cui al summenzionato art. 19, c. 2.
Fonte: Agenzia delle Entrate, Risposta n. 333 del 21 giugno 2022
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.