mercoledì 22/06/2022 • 15:54
L’INPS assicura, nella qualità di sostituto di imposta, le attività di assistenza fiscale ai propri sostituiti che abbiano indicato l’Istituto nel modello 730 anche per il 2022.
redazione Memento
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Anche per il 2022, l'Istituto assicura, nella qualità di sostituto di imposta, le attività di assistenza fiscale ai propri sostituiti che abbiano indicato l'INPS nel modello 730 e, quindi, provvederà a effettuare nei tempi previsti le operazioni di conguaglio derivanti dal risultato contabile di dette dichiarazioni.
Casi in cui è ammessa l'assistenza
L'INPS può prestare l'assistenza fiscale solo qualora, nell'anno di presentazione del modello 730, sussista un rapporto di sostituzione d'imposta con il dichiarante, che non ricorre nel caso di erogazioni di prestazioni esenti da imposte, quali, ad esempio, le prestazioni pensionistiche erogate a vittime del terrorismo o a vittime del dovere o le prestazioni assistenziali (assegni sociali, pensioni di invalidità civile e assegni per il nucleo familiare).
Il rapporto di sostituzione non ricorre nemmeno nei casi in cui la prestazione erogata sia cessata prima del 1° aprile 2022.
L'Istituto può, quindi, gestire le risultanze contabili del modello 730/4 se, nel corrente anno 2022, il dichiarante percepisce una prestazione imponibile IRPEF (ad esempio, pensione di vecchiaia, pensione di reversibilità, prestazione NASPI, ecc.).
Modalità operative
Ai fini dell'assistenza fiscale 2022, i contribuenti muniti delle credenziali di autenticazione necessarie per l'accesso ai servizi on line dell'INPS (SPID almeno di II livello, CIE, CNS) possono verificare le risultanze contabili della propria dichiarazione e i relativi esiti attraverso il servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, presente sul sito istituzionale www.inps.it.
Attraverso il servizio è possibile consultare i seguenti dati:
Oltre alla funzione di consultazione, a partire dal 15 luglio 2022, il servizio in esame, presente sul sito INPS, consentirà ai contribuenti di trasmettere online la richiesta di annullamento e/o di variazione della seconda rata d'acconto IRPEF o cedolare secca, per il dichiarante e per il coniuge, in caso di dichiarazione congiunta, entro la scadenza prevista per il 10 ottobre 2022.
Nel caso di decesso del dichiarante in presenza di dichiarazione congiunta, il coniuge/parte dell'unione civile dovrà versare il debito del superstite, mentre potrà far valere il credito nella successiva dichiarazione dei redditi, da presentare entro il 30 settembre 2022.
Casi esclusi
Se il dichiarante è esclusivamente beneficiario di una prestazione assistenziale, l'Istituto è tenuto a respingere tali risultanze. Non è ammessa l'assistenza fiscale a favore di titolari in via esclusiva di assegno sociale, di assegno al nucleo familiare, di indennità COVID-19 oppure se nel corrente anno non sia stata erogata alcuna prestazione, anche qualora sia stata emessa una Certificazione Unica per redditi corrisposti nel periodo d'imposta precedente.
Un caso particolare: i giornalisti
Dal 1° luglio 2022 le funzioni previdenziali sostitutive dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO), attualmente gestite dall'Istituto di previdenza dei giornalisti (INPGI), verranno trasferite all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) (art. 1, c. 103-118, L. 234/2021).
Infatti, a decorrere dal 1° luglio 2022, l'INPS procederà a liquidare:
A partire dalla dichiarazione 730/2022, quindi, il contribuente iscritto INPGI/1 (pensionato o beneficiario di prestazioni non pensionistiche) che invii la dichiarazione 730 precompilata oppure si rivolga a un CAF o a un professionista abilitato, avrà quale sostituto d'imposta l'INPS, anche se la dichiarazione viene trasmessa prima del 1° luglio 2022.
Nel caso in cui venga indicato l'INPGI come «sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio» al posto dell'INPS, la dichiarazione verrà respinta dall'INPGI e il contribuente dovrà presentare una nuova dichiarazione inserendo l'INPS come nuovo sostituto d'imposta.
Per i contribuenti iscritti alla Gestione separata INPGI/2 non cambia nulla e, conseguentemente, continueranno a indicare l'INPGI quale «sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio».
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