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mercoledì 22/06/2022 • 15:54

Fisco Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Credito d’imposta ZES ed investimenti in beni immobili

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 332 del 21 giugno 2022, scaturita a seguito di un'istanza d'interpello posta da una società, ha fornito chiarimenti relativamente a specifici aspetti riguardanti le agevolazioni ZES e lo sconto fiscale cumulabile al bonus Mezzogiorno riconosciuto per lo stesso investimento.

di Pietro Mosella - Giornalista pubblicista

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L'istanza d'interpello posta da una società all'Amministrazione Finanziaria, verte sostanzialmente su tre quesiti, in quanto, oltre alle agevolazioni delle Zone economiche speciali (ZES), i chiarimenti di cui necessita la medesima società riguardano la tassazione agevolata o meno nel caso in cui l'immobile sia acquistato da una società appartenente allo stesso gruppo e lo sconto fiscale cumulabile al bonus Mezzogiorno riconosciuto per lo stesso investimento, a patto che - come precisato dalla stessa Agenzia - il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l'investimento.

I quesiti

La società istante intende avviare un'iniziativa d'investimento nel settore del magazzinaggio e del deposito di merci per conto di terzi in un'area ZES ed ha chiesto al Fisco specifici chiarimenti ponendo, nel dettaglio, tre quesiti.

Nel primo quesito, l'istante ha evidenziato che, il bonus Mezzogiorno, nel caso di investimenti nelle ZES, è applicabile, in virtù delle modifiche apportate alla disciplina, anche all'acquisto di immobili strumentali. A tal proposito, ha chiesto alle Entrate se ciò valga anche per la costruzione di immobili strumentali ex novo o per gli interventi di adeguamento funzionale degli immobili/strutture produttive (ad esempio ristrutturazione e/o riqualificazione energetica degli edifici).

In relazione al secondo quesito posto, è stato richiamato dall'istante il “Decreto Semplificazioni”, il quale non prevede alcuna limitazione di spesa nel caso in cui l'acquisto dell'immobile avvenga tra imprese tra le quali intercorre un rapporto di controllo e/o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del c.c. (Società controllate e Società collegate).

Sul punto, la richiesta di chiarimenti riguarda nello specifico la possibilità da parte di un'azienda di cedere un immobile di proprietà ad un'altra impresa, nella quale partecipano i medesimi soci persone fisiche, con la possibilità per quest'ultima azienda di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dal credito d'imposta ZES.

Con il terzo quesito, infine, la società istante, richiamando la Circ. n. 9/E del 23/07/2021 (punto 6), ha chiesto all'Agenzia delle Entrate delucidazioni in merito ad una determinata fattispecie prospettata, ovvero se, in caso di acquisto di beni strumentali nuovi in possesso delle caratteristiche tecnologiche previste dalla L. 232/2016 (Allegato A – Allegato B), il credito d'imposta previsto dalla L. 178/2020, sia cumulabile con il credito d'imposta investimenti mezzogiorno nell'ambito del quale rientra il credito d'imposta aree ZES.

I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Preliminarmente, l'Amministrazione Finanziaria richiama quanto previsto dall'art. 4 del DL 91/2017, recante "Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno", convertito, con modificazioni, dalla L. 123/2017. Detta disposizione, infatti, al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli per lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese, ha previsto la possibilità di istituire le c.d. ZES, all'interno delle quali tali imprese possono beneficiare delle agevolazioni fiscali e delle semplificazioni amministrative, previste dall'art. 5 del medesimo DL 91/2017.

La stessa Amministrazione riepiloga anche le recenti modifiche alla normativa e, da ultimo, quanto previsto da quelle introdotte dall'art. 37 del DL 36/2022 il quale, al c. 2, prevede che, in relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali, esteso già all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti, dal 1° maggio 2022 sia esteso all'acquisto di terreni ed all'acquisizione, alla realizzazione, ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.

In virtù, quindi, delle modifiche alla normativa sopra riportate, nel rispondere al primo quesito posto le Entrate ritengono che, il credito d'imposta ZES, spetti per l'acquisto di terreni e per l'acquisizione, per la realizzazione, ovvero l'ampliamento di immobili strumentali per gli investimenti effettuati a partire dal 1° maggio 2022. Viceversa, per gli investimenti effettuati sino al 30 aprile 2022, il medesimo credito d'imposta spetta esclusivamente per l'acquisto di immobili.

In relazione al secondo quesito posto, circa la possibilità di beneficiare del credito d'imposta in argomento per l'acquisto di immobili strumentali all'interno delle aree ZES tra imprese tra le quali intercorre un rapporto di controllo e/o di collegamento, le Entrate richiamano dapprima quanto disposto dal c. 4, dell'art. 5, del DL 91/2017. Detta disposizione, infatti, prevede che, l'agevolazione in questione, è concessa nel rispetto di tutte le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

Di conseguenza, per il Fisco, in relazione alla fattispecie prospettata, tenuto conto che le quote di partecipazione della società cedente e della società cessionaria sono detenute dai medesimi soci, l'investimento descritto in istanza non è ammissibile al credito d'imposta ZES.

Per quanto concerne, infine, il terzo quesito posto, in relazione alla possibilità di cumulare sulle medesime spese (acquisto di celle frigorifere) il credito d'imposta ZES e il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, di cui alla L. 178/2020, le Entrate ricordano che, al credito d'imposta ZES si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo art. 1, c. 98 e seguenti, della L. 208/2015, norma quest'ultima istitutiva del credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno.

Detta norma, al comma 102, prevede che «il credito d'imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento».

Sul tema della cumulabilità del credito d'imposta in beni strumentali nuovi, inoltre, le Entrate richiamano quanto disposto dall'ultimo periodo del c. 1059 della Legge di bilancio 2021, ovvero che il credito d'imposta «è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive..., non porti al superamento del costo sostenuto».

In virtù di tutto quanto sopra esposto, quindi, considerando che la disciplina del credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno (applicabile anche agli investimenti nelle ZES) prevede la cumulabilità, a determinate condizioni, di tale beneficio con altri aiuti di Stato, non escludendo espressamente la possibilità di cumulo con misure di carattere generale (qual è il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi), l'Agenzia delle Entrate ritiene che, in relazione ai medesimi investimenti, sia possibile cumulare i due benefici, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l'investimento.

Fonte: Agenzia delle Entrate, Risp. Interpello 21 giugno 2022 n. 332

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