mercoledì 22/06/2022 • 16:00
La Corte Costituzionale (n. 156/2022) ritorna sulla rocambolesca vicenda della parziale deducibilità dell’IMU, relativa agli immobili strumentali, dalla base imponibile IRES, ritenendo la questione manifestamente inammissibile. Si apre così uno spiraglio per ottenere i rimborsi della maggior IRES versata?
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La vicenda “parmense”
Con ordinanza del 5 maggio 2021, la Commissione tributaria di Parma ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 53 Cost., dell'art. 14 c. 1 D.Lgs. 23/2011 pro tempore vigente per i periodi di imposta 2014-2016, nella parte in cui prevede la parziale deducibilità al 20 % dell'IMU, relativa agli immobili strumentali, dalla base imponibile IRES.
La vicenda era nata da un ricorso proposto da una società avverso il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso della maggiore IRES per tutto il triennio 2014-2016 che la società riterrebbe aver versato a causa della parziale indeducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali.
A giudizio della CTP la limitazione alla deducibilità del tributo effettivamente corrisposto sugli immobili strumentali finisce per far gravare l'IRES non sul reddito netto, realmente indicativo della capacità contributiva, ma su quello lordo. Cosicché la deducibilità dell'imposta dovrebbe assumere una portata “sistematica e strutturale”, quale espressione di una regola imprescindibile di determinazione del reddito di impresa data dalla necessità che sussista una correlazione tra i co
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata sulla parziale indeducibilità IRES dell'IMU sui beni ..
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