mercoledì 22/06/2022 • 13:28
È condizione necessaria per la compensazione di eccedenze di IVA, l'effettiva presentazione del bilancio consolidato per avvalersi della garanzia della controllante.
redazione Memento
Le eccedenze di credito risultanti dalle dichiarazioni annuali IVA della società controllante o delle società controllate, che sono compensate in tutto o in parte con i debiti IVA delle altre società partecipanti alla procedura di liquidazione IVA di gruppo, devono essere garantite per i gruppi di società, con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro, mediante la diretta assunzione da parte della società capogruppo o controllante (ex art. 2359 cc). Con la Circolare 22 giugno 1998 n. 164/E, è stato chiarito che la garanzia può essere prestata dalla società capogruppo anche per le eccedenze di credito compensate nell'ambito di procedure di liquidazione IVA di gruppo e che alla prestazione della garanzia deve ritenersi abilitata la società capogruppo, da intendere come il soggetto, nazionale o comunitario, tenuto alla redazione del bilancio consolidato (principio ribadito nella Risoluzione 12 giugno 2002 n. 189/E). Affinché la garanzia possa essere prestata mediante diretta assunzione da parte della società capogruppo o controllante, come chiarito dalla stessa Circolare 22 giugno 1998 n. 164/E, è necessaria la presenza dell'ultimo bilancio consolidato, depositato presso il registro delle imprese; ne consegue che, il mancato deposito nel registro delle imprese del bilancio consolidato costituisce causa ostativa all'assunzione da parte dell'istante dell'obbligo di garantire le eccedenze di credito trasferite alla procedura di liquidazione IVA di gruppo da essa stessa e dalla controllata. In merito poi alla franchigia che esonera dalla garanzia prevista dall'articolo 21 DM 567 del 1993, è con riferimento alla/alle società titolare del credito compensato nella liquidazione IVA di gruppo che va calcolato il dieci per cento dei versamenti eseguiti nei due anni precedenti la data della richiesta e registrati nel conto fiscale. Pertanto, l'esistenza della franchigia va verificata con riferimento al conto fiscale delle società che apportano crediti alla compensazione, in proporzione al rispettivo credito utilizzato nella procedura di liquidazione IVA di gruppo. Fonte: Agenzia delle Entrate, Risposta del 21 giugno 2022 n. 330
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.