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mercoledì 22/06/2022 • 12:01

Fisco Chiarimenti dal MEF

Superbonus: ampliamento temporale ai fini detrazione per villette

Con risposta parlamentare fornita nel corso del question time, è stato chiarito che il semplice pagamento del 30% dei lavori entro giugno 2022 non è sufficiente per usufruire del superbonus sulle villette unifamiliari nel caso in cui non si effettui il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022.

a cura di

redazione Memento

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Ai fini del Superbonus rilevano in generale le spese effettuate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2023. Tale termine è tuttavia anticipato al 31 dicembre 2022 per le unità immobiliari unifamiliari e le unità immobiliari indipendenti e autonome site in edifici plurifamiliari - es. villette e loft funzionalmente indipendenti e con ingresso indipendente - a condizione che alla data del 30 settembre 2022 vengano effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo. Nel computo della percentuale si può facoltativamente comprendere anche l'importo dei lavori eventualmente non ammessi al superbonus o ammessi ad altre detrazioni, es. 50%.

Se, invece, al 30 settembre 2022 non si raggiunge il 30% dei lavori, rilevano solo le spese sostenute fino al 30 giugno 2022; le spese sostenute successivamente possono usufruire delle altre detrazioni, se ricorrono i requisiti.

A tale riguardo, con risposta parlamentare fornita nel corso del question time, è stato chiarito che il semplice pagamento del 30% dei lavori entro giugno 2022 non è sufficiente per usufruire del superbonus sulle villette unifamiliari nel caso in cui non si sia sicuri di poter concludere il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022.

Il quesito derivava da un'interpretazione “elastica”, apparsa su un quotidiano specializzato, che suggeriva l'incremento dell'importo pagato entro giugno per aumentare il vantaggio fiscale. La risposta negativa evidenzia che la realizzazione di almeno il 30% dell'intervento complessivo entro settembre è condizione necessaria per godere della detrazione; in assenza, l'ammontare pagato entro giugno 2022 rileva purchè sia corrispondente allo stato effettivo degli interventi effettuati.

Fonte: Risp. Interr. Parlamentare 5-08270 del 21 giugno 2022

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