giovedì 23/06/2022 • 06:15
La rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni è di regola riservata alle persone fisiche e ai soggetti equiparati. Ma il DL 70/2011 ha esteso tale possibilità anche alle società di capitali che per il periodo di validità della norma si sono viste sottrarre tali beni a causa di procedimenti cautelari e poi, al termine dei relativi giudizi, ne sono tornate in possesso.
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La rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti da persone fisiche ha beneficiato, grazie all'art. 29 DL 17/2022, di una nuova proroga al 15 novembre 2022 del termine per far redigere e giurare la perizia attestante il valore rivalutato e versare l'imposta sostitutiva dovuta sul nuovo valore o, in alternativa, la prima delle tre rate ammesse nel caso in cui si voglia optare per il versamento dilazionato. Questa agevolazione consente la rivalutazione del valore dei terreni, sia agricoli che edificabili, e delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, sia qualificate che non, posseduti dalle persone fisiche (e dai soggetti a queste equiparabili quali le società semplici e gli enti non commerciali) con lo scopo dichiarato di affrancare il valore rivalutato ai fini della formazione delle plusvalenze ex art. 67 c. 1 lett. a), b), c) e c-bis) TUIR. Ma la platea dei soggetti destinatari ha beneficiato di un'anomala estensione alle società di capitali da parte dell'art. 7 c. 2 lett. dd-bis) DL 70/2011. Nello specifico, possono ricorrere alla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni anche: “… le società di capitali i cui beni, per il periodo di applicaz...
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