mercoledì 22/06/2022 • 14:30
Il credito d'imposta locazioni non è soggetto al divieto di compensazione in presenza di debiti tributari iscritti a ruolo, in quanto non ha natura agevolativa.
redazione Memento
Con la risposta del 21 giugno 2022 n. 331, l'Agenzia delle Entrate torna a pronunciarsi sul rapporto tra crediti d'imposta e divieto di compensazione. L'Agenzia delle Entrate, già nel 2011, aveva chiarito che il divieto di compensazione (di cui all'art. 31 DL 78/2010) non riguarda i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d'imposta, anche se vengono indicati nella sezione Erario del Mod. F24 (Circ. AE 11 marzo 2021 n. 13/E). Si ricorda che il suddetto articolo prevede che dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a € 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza di tale divieto si applica la sanzione del 50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato. Nel 2021, l'Agenzia delle Entrate, ritornando sul tema, ha nuovamente precisato che il divieto di compensazione si riferisce esclusivamente ai crediti relativi ad imposte erariali qualora si sia in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, di ammontare superiore a € 1.500, e per i quali è scaduto il termine di pagamento (Risp. AE 1° luglio 2021 n. 451). Con la recente risposta, l'Agenzia delle Entrate conferma che il credito d'imposta locazioni non è soggetto al divieto di compensazione in presenza di debiti tributari iscritti a ruolo, in quanto non ha natura agevolativa. Si ricorda che la norma è tesa ad azzerare lo scarto tra le posizioni debitorie scadute e le posizioni creditorie effettive del contribuente, derivanti dall'anticipazione di imposte da parte dello stesso. In altre parole, i crediti d'imposta cui si riferisce la norma sono quelli che nascono quando il prelievo erariale (anche mediante autoliquidazione) è effettuato in misura superiore al dovuto, mentre i crediti agevolativi sono riconosciuti dalla legge al verificarsi di determinate condizioni, con la conseguenza che in nessun modo possono essere ricondotti ad una definizione di credito derivante da imposta erariale. Fonte: Agenzia delle Entrate, Risposta del 21 giugno 2022 n. 331
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