mercoledì 22/06/2022 • 14:30
L’INPS fornisce chiarimenti in merito al procedimento di emersione dei rapporti di lavoro irregolari (grazie al quale è stato possibile presentare un'istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato), con particolare riferimento all'accredito della contribuzione versata forfettariamente.
redazione Memento
Con il procedimento di emersione (art. 103 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020), i datori di lavoro hanno avuto la possibilità di presentare una istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale o per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani, dell'Unione europea o extracomunitari. La norma ha previsto che, nelle ipotesi di emersione di rapporti di lavoro irregolari con cittadini italiani, comunitari o stranieri, già instaurati prima della istanza di regolarizzazione, il datore di lavoro fosse tenuto al pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale. Tale contributo forfettario, ai fini previdenziali, è stato quantificato in misura fissa per ciascun mese o frazione di mese, come segue: a) € 100,00 per i settori dell'agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; b) € 52,00 per i settori dell'assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l'autosufficienza e del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. La copertura assicurativa del lavoratore per i periodi per i quali è versato il contributo forfettario La valorizzazione della contribuzione sul conto assicurativo, sulla base delle somme forfettarie versate, avverrà a conclusione dell'accoglimento della domanda di emersione e all'esito della comunicazione dei dati riferiti a ogni singolo lavoratore dipendente, puntualmente designato, anche in ordine alla decorrenza del rapporto di lavoro riferito alla domanda di emersione. Le informazioni relative allo stato della domanda di emersione presentata, sia presso l'INPS sia presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, sono reperibili tramite la procedura “Emersione rapporti di lavoro”, rilasciata in ambiente intranet. Lavoratori dipendenti del settore privato Per i lavoratori dipendenti, escluso il settore domestico e dell'assistenza alla persona, il valore dell'imponibile retributivo ai fini previdenziali è definito applicando all'importo del contributo forfettario mensile versato (€ 100,00) un'aliquota media comprensiva delle aliquote contributive di finanziamento sia dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) sia delle assicurazioni previdenziali minori. Pertanto, per gli operai non agricoli, la retribuzione imponibile forfettaria - calcolata sulla base del contributo forfettario (€ 100,00) e dell'aliquota contributiva media del 37,87% - da valorizzare sull'estratto conto è pari a € 264,06 per ogni mese o frazione di mese in relazione al quale sia stato effettuato il versamento del contributo forfettario. Per gli operai agricoli, applicando al contributo forfettario (€ 100,00) la corrispondente aliquota media del 31,593%, la retribuzione forfettaria è pari a € 316,53 mensili. Lavoro domestico per il bisogno familiare e per l'assistenza alla persona Per il lavoro domestico per il bisogno familiare e per l'assistenza alla persona, la parte del contributo forfettario destinato alle gestioni previdenziali assicurative, e successive modificazioni, viene attribuita, per i mesi per i quali è effettuato il versamento, applicando la contribuzione della 4^ fascia contributiva (€ 1,04 per i rapporti di lavoro superiori a 24 ore) a 50 ore di lavoro, con l'accredito di due settimane al mese. Tale soluzione consente di conservare la caratteristica che dà luogo all'applicazione della 4^ fascia, corrispondente a un imponibile previdenziale dato dalla retribuzione convenzionale di detta fascia per il numero delle ore, pari a € 261 (€ 5,22 x 50 ore). Fonte: Circ. INPS 21 giugno 2022 n. 72
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