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mercoledì 22/06/2022 • 06:00

Lavoro Chiarimenti INPS

Esonero alternativo alla cassa integrazione: stop al 30 giugno

L'INPS, dopo aver fornito nel corso del 2021 le indicazioni utili al fine della corretta gestione dell'esonero contributivo alternativo alla cassa integrazione emergenziale ha chiarito che il codice di autorizzazione per la fruizione dell'esonero potrà essere concesso sino al 30 giugno 2022, termine di operatività del Temporary Framework.

di Francesco Geria - Consulente del lavoro in Vicenza - Studio Labortre

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Al fine di contenere gli effetti sul piano occupazionale causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di disincentivare l'utilizzo di ammortizzatori sociali, la Legge di Bilancio 2021 ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per quelle aziende che non abbiano richiesto ulteriori periodi di trattamenti di integrazione salariale.

La Legge di Bilancio 2021, infatti, aveva introdotto, tra le altre misure in materia di lavoro, anche un nuovo periodo di ammortizzatori sociali (cassa integrazione guadagni ordinaria, assegno ordinario erogato dai Fondi di solidarietà e trattamento di integrazione salariale in deroga) per un massimo di 12 settimane, da fruire nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 marzo 2021 per il trattamento ordinario di cassa integrazione e nel periodo 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga.

Le misure introdotte sopra richiamate (nuovi trattamenti di integrazione salariale ed esonero contributivo) operano dunque in regime di alternatività, quantomeno in riferimento alla medesima unità produttiva.

L'accesso al nuovo periodo di trattamento di integrazione salariale comportava, infatti, l'impossibilità, nella medesima unità produttiva, di fruizione dell'esonero contributivo disciplinato dalla medesima Legge di Bilancio 2021.

Beneficiari

L'esonero contributivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori.

Restano dunque esclusi sia la Pubblica Amministrazione e, per espressa previsione di Legge, anche i datori di lavoro operanti nel settore agricolo.

In particolare, i datori di lavoro privati per poter fruire dell'agevolazione dovevano aver fruito, anche parzialmente, nei mesi di maggio e/o giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale concessi ai sensi del DL 18/2020 conv. in Legge n. 27/2020, e successive modificazioni, ossia di trattamenti di cassa integrazione ordinaria, di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga, connessi all'emergenza epidemiologica.

L'INPS, con la Circolare n. 30/2021, ha specificato che l'esonero può essere legittimamente fruito per le medesime matricole INPS aziendali per le quali, nelle mensilità di maggio e/o giugno 2020, siano stati fruiti, anche parzialmente, i trattamenti di cui sopra.

Pertanto, nelle ipotesi di cessione di ramo di azienda, il diritto alla fruizione dell'esonero permane in capo al datore di lavoro cedente, senza alcun trasferimento in capo al cessionario della possibilità di fruire del beneficio.

Invece in caso di fusione - sia per unione che per incorporazione - l'esonero, può essere fruito dalla società risultante dal processo di unione/incorporazione.

La fruizione dell'esonero risulta alternativa all'utilizzo di ammortizzatori sociali nella medesima unità produttiva.

Misura dell'esonero

L'ammontare dell'agevolazione è pari – ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche – alla contribuzione piena a carico del datore di lavoro non versata in relazione alle ore fruite, anche parzialmente, dei trattamenti di integrazione salariale nei mesi di maggio e/o giugno 2020.

L'importo massimo fruibile determinato come sopra, riparametrato e applicato su base mensile, poteva essere fruito, fino al 31 marzo 2021, per un periodo massimo di otto settimane.

Sul punto, la Circolare INPS n. 30/2021 ha espressamente stabilito che la quota di esonero fruibile non possa essere superiore alla contribuzione astrattamente dovuta nei mesi di fruizione del medesimo beneficio.

Si ricorda, inoltre, che non possono essere oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:

  • i premi e contributi INAIL;
  • il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile”;
  • il contributo, ove dovuto, ai Fondi di integrazione salariale e di solidarietà bilaterale;
  • il contributo in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua;
  • le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite al fine di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

Requisiti di accesso

Oltre a quanto sino a qui evidenziato, l'esonero contributivo, introdotto con Legge di Bilancio 2021, è comunque subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Ai fini della legittima fruizione dell'esonero, il datore di lavoro era altresì tenuto ad attenersi al divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, introdotto al fine di garantire l'occupazione nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, per tutto il periodo astrattamente previsto per la fruizione dell'esonero e, quindi, sino al 31 marzo 2021.

Normativa in materia di Aiuti di Stato

Per espressa previsione della Legge n. 178/2020, l'efficacia delle disposizioni di cui si tratta è in ogni caso subordinata all'autorizzazione della Commissione europea e la misura è concessa ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea, recante il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” (cosiddetto Temporary Framework).

Istruzioni operative per la fruizione dell'esonero

L'INPS con Messaggio n. 197/2022, a seguito dell'autorizzazione del beneficio da parte della Commissione Europea, ha fornito le istruzioni operative ai fini della fruizione dell'esonero in argomento.

In particolare, l'Istituto ha specificato che i datori di lavoro, al fine di usufruire dell'esonero, sono tenuti ad inoltrare all'Inps un'apposita istanza per l'attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il più ampio significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art. 3 DL 104/2020, dello sgravio art.12 DL 137/2020 e dello sgravio Art. 1, c. da 306 a 308 Legge n. 178/2020”, nella quale dovranno dichiarare di avere usufruito, nel periodo maggio e/o giugno 2020, delle specifiche tutele di integrazione salariale

con causale Covid-19, nonché dovranno indicare l'importo dell'esonero di cui intendono avvalersi.

La richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l'esonero medesimo.

L'INPS è da ultimo intervenuto in merito all'esonero contributivo, con proprio Mess. 20 giugno 2022, n. 2478, specificando che in data 30 giugno 2022 cesserà di avere efficacia il Temporary Framework, cui è subordinata la misura in trattazione.

Considerando il termine finale di operatività del richiamato Quadro Temporaneo Europeo, le eventuali richieste, volte all'attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, dovranno essere inoltrate in tempo utile all'INPS. Le Strutture territoriali competenti, infatti, non potranno adottare provvedimenti di concessione del suddetto codice di autorizzazione in data successiva al 30 giugno 2022.

Per tale motivo, pertanto, si invitano i datori di lavoro potenzialmente beneficiari dell'esonero contributivo, a presentare l'apposita istanza al fine della concessione del codice di autorizzazione utile alla fruizione del beneficio.

Fonte: Mess. INPS 20 giugno 2022 n. 2478

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