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martedì 21/06/2022 • 12:49

Fisco Dalla Corte Costituzionale

IMU: costituzionalità della parziale indeducibilità

La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata sulla parziale indeducibilità IRES dell'IMU sui beni immobili strumentali di impresa prevista per gli anni a partire dal 2013 (C. Cost. 20 giugno 2022 n. 156).

a cura di

redazione Memento

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  • Tempo di lettura 3 min.
  • Ascolta la news 5:03
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Come è noto, a partire dal 2022, è stata prevista la integrale deducibilità dell’IMU dovuta per gli immobili strumentali di impresa dall’IRES. Questo a valle di un processo di progressiva eliminazione della indeducibilità in precedenza prevista con percentuali decrescenti.

La Corte aveva infatti dichiarato incostituzionale la previsione di integrale indeducibilità, prevista per il solo anno 2012, dell'IMU dovuta sugli immobili strumentali delle imprese ritenendo poi di non estendere il relativo giudizio alle disposizioni che nel corso degli anni si sono susseguite riconoscendo in via sempre maggiore la deducibilità IRES dell'IMU sugli immobili strumentali.

In relazione ai periodi d'imposta successivi la sentenza non ha invece avuto  rilevanza in quanto la Corte stessa ha ritenuto di non estendere d'ufficio (come sarebbe stato in suo potere) la pronuncia di illegittimità costituzionale alle diverse successive disposizioni che hanno previsto la parziale deducibilità (in misura diversa negli anni) dell'IMU in oggetto ritenendo che il Legislatore si sia gradualmente corretto fino a giungere alla virtuosa previsione della totale deducibilità a partire dal 2022.

La questione risulta di una certa rilevanza sia per i soggetti che hanno nel frattempo presentato istanza di rimborso, sulla base appunto della presunta illegittimità costituzionale della limitazione anche in misura parziale, sia per quelle potenzialmente presentabili nei periodi ancora aperti.

Nel giudizio ha dunque prevalso una logica di tutela degli interessi erariali più che un puro ragionamento, posto che appare difficile alla ragione accettare che sia considerata illegittima per il principio della violazione della capacità contributiva l’indeducibilità integrale dell’IMU sugli immobili strumentali dall’IRES, ma non quella parziale in qualsivoglia misura.

Non è detto che questa sia l’ultima parola sull’annosa questione.

Fonte: C. Cost. 20 giugno 2022 n. 156

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