Le Transizioni, del lavoro, economiche, sociali
Il tema dell’edizione 2022 del Festival del Lavoro è quello delle Transizioni, riferite al mondo del lavoro innanzi tutto, ma immancabilmente anche a quelle economiche e della società. Ciò a riprova della centralità del mondo del lavoro e delle ricadute delle dinamiche occupazionali su ogni altro aspetto fondamentale della vita di qualsiasi formazione sociale.
Tra le tante anime del Festival del Lavoro, dall’Auditorium centrale alle diverse aule delle opportunità, dell’orientamento al lavoro, delle politiche attive, i laboratori, si conferma il momento altrettanto atteso e centrale delle “Aule del diritto”, tradizionale appuntamento in occasione del quale i consulenti del lavoro si confrontano con il mondo accademico, i professionisti della gestione delle risorse umane, i rappresentanti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, sui temi di attualità del diritto vivente, muovendo dall’esperienza che si riscontra sul campo, per introdurre riflessioni e prospettive sulla direzione ed il futuro del sistema di diritto del lavoro, interno e comunitario.
L’Aula del diritto
Tra i temi che saranno affrontati nell’Aula del diritto: la gestione della crisi d’impresa, l’esercizio dello ius variandi da parte del datore di lavoro ed i suoi limiti, appalti ed intermediazione, oltre a lavoro agile, licenziamenti economici, contrattazione collettiva e rappresentatività, riforma degli ammortizzatori sociali, soluzioni di ADR per il diritto del lavoro e particolarità del regime delle transazioni in materia di lavoro.
La gestione della crisi d’impresa, così come il tema degli ammortizzatori sociali, sono sicuramente oggetto di interesse ed attualità considerato il periodo di straordinaria emergenza che non senza fatica si sta cercando di abbandonare alle spalle. L’analisi del Codice della crisi d’impresa, con riferimento specifico alla gestione dei rapporti di lavoro, occuperà la verifica delle nuove norme in materia, che per la prima volta, quando finalmente si completerà il percorso applicativo del Codice, ad oggi oggetto di reiterati rinvii, consentono di gestire i rapporti di lavoro in caso di crisi d’impresa in maniera appropriata, senza la necessità di esperimenti incerti sulla scorta di interpretazioni estensive, non sempre soddisfacenti, ed il necessario avallo della giurisprudenza. Ciò al fine di realizzare quell’obiettivo, da più parti suggerito, che vede nella crisi non soltanto l’occasione di drammatica liquidazione dell’azienda, ma anche la possibilità di ricercare valide alternative nell’ambito di una riorganizzazione virtuosa che accompagni l’azienda nella transizione verso il proprio futuro, tutelando il livello occupazionale.
La nuova impostazione del Codice della crisi d’impresa, che non guarda soltanto alla liquidazione della realtà produttiva, può rappresentare un valido supporto in tal senso e la sua analisi, con il confronto tra operatori ed accademici, potrà essere importante occasione di misurazione delle soluzioni più efficaci per realizzare effettivamente percorsi in tal senso.
Connesse a questo fondamentale tema, le sessioni dedicate al licenziamento per ragioni economiche, alla luce della giurisprudenza più recente, e l’analisi dello ius variandi in capo al datore di lavoro. In particolare questa seconda sessione considererà i limiti di questa fondamentale prerogativa datoriale, per verificare, ancora una volta alla luce delle diverse testimonianze degli interventi e dell’esperienza maturata sul campo, come anche attraverso la gestione delle mansioni, la distribuzione dei compiti ed i diversi, mutevoli assetti che le esigenze produttive richiedono, è possibile, compatibilmente con la tutela dei diritti riconosciuti ai lavoratori, concorrere a realizzare quelle modifiche organizzative essenziali al superamento virtuoso della crisi.
Rappresentanza sindacale e contrattazione collettiva
Ad incombere su ognuno di questi contenuti il tema, generale e mai sopito (né risolto con ragionevole soddisfazione) della verifica della rappresentatività sindacale e della individuazione dei contratti collettivi applicabili, del conseguente regime per la gestione dei rapporti di lavoro, del pericolo dei cosiddetti contratti “pirata”.
Se da un lato il tema è storico, ed è figlio – indesiderato – della mancata attuazione dell’art. 39 della Costituzione, l’approccio, alla luce delle soluzioni ad oggi adottate, che non fanno che superare, di poco, il grado della presunzione, lasciando operatori e giudici a brancolare nell’incertezza applicativa, dall’altro le esperienze normative più recenti, con la promozione della contrattazione decentrata ai fini della regolamentazione flessibile, ad hoc, dei rapporti e contratti di lavoro (basti pensare ai contratti di prossimità di cui all’art. 8 del d.l. n. 138/2011, convertito dalla l.n. 148/2001, o alle potestà di deroga riconosciute dall’art. 51 del d.lgs. n. 81/2015), rendono ancor più urgente la necessità di risolvere tale nodo gordiano. Potenzialità ed efficacia che sono minate alla radice dall’incertezza della individuazione del contratto collettivo di riferimento e dai rischi che conseguono, altrimenti, in caso di applicazione di un contratto collettivo non considerato espressione delle organizzazioni sindacali ritenute comparativamente maggiormente rappresentative.
Lavoro digitale e agricoltura. Due mondi compatibili
Oltre poi all’analisi dell’impatto della tecnologia sul mondo produttivo ed il futuro del “lavoro digitale”, accompagnata dalla ennesima – e mai superflua – verifica dei contenuti concreti del lavoro agile, ulteriore interessante sessione si prospetta quella dedicata alla gestione degli appalti, con l’accento sulla necessità di distinguere e valorizzare quelli genuini, espressione di una esternalizzazione virtuosa, da quelli illeciti, fenomeni sempre più sofisticati di intermediazione di manodopera contra legem e di sostanziale sfruttamento. A tal proposito, nella stessa sessione, si prospetta molto interessante la presentazione del progetto FARm, teso a garantire la Filiera dell’Agricoltura Responsabile, che vede ancora una volta individuato tra l’altro il ruolo e la funzione centrale del Consulente del Lavoro e, soprattutto, consente di riconoscere un approccio al mondo del lavoro agricolo al passo con i tempi, moderno e proiettato al futuro, non riferendovisi soltanto per i fatti di cronaca, che vedono nel caporalato il riferimento di allarme più immediato, pur muovendo tuttavia da tali aspetti, quale monito da cui discostarsi recisamente.