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martedì 21/06/2022 • 09:09

Finanziamenti Criteri e modalità di concessione

Aree di crisi industriale: agevolazioni per la loro riqualificazione

In virtù della revisione della disciplina attuativa degli interventi per le aree di crisi industriale agevolati, il MISE ha fornito indicazioni per l’applicazione della nuova disciplina, nonché i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni.

di Pietro Mosella - Giornalista pubblicista

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  • Tempo di lettura 7 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Nello specifico, la Circ. MISE 16 giugno 2022 n. 237343, emessa in base a quanto disposto dal DM 24 marzo 2022, è finalizzata a fornire ulteriori specificazioni relative ai requisiti dei programmi e delle spese ammissibili ai fini dell'accesso alle agevolazioni.

Sono, inoltre, definite modalità, forme e termini di presentazione delle domande e si forniscono specificazioni relative ai criteri e all'iter di valutazione, alle condizioni e ai limiti di ammissibilità delle spese e dei costi, alle soglie e ai punteggi minimi ai fini dell'accesso alle agevolazioni.

Il documento di prassi indica, altresì, le caratteristiche del contratto di finanziamento, le modalità, i tempi e le condizioni per l'erogazione delle agevolazioni, nonché l'elenco degli oneri informativi per le imprese. Essa, inoltre, si compone di una serie di Allegati tra i quali il n. 1 relativo all'elenco delle attività ammissibili.

Soggetti beneficiari e requisiti

Così come specifica la Circolare, sono ammissibili alle agevolazioni di cui al DM 24 marzo 2022, le imprese costituite in forma di società di capitali, ivi incluse le società cooperative di cui agli artt. 2511 e ss. c.c. e le società consortili di cui all'art. 2615-ter c.c. che, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, siano in possesso dei requisiti elencati analiticamente al punto 4 del documento in esame. Tra questi, ad esempio, occorre essere regolarmente costituite in forma societaria e iscritte nel Registro delle imprese, nonché essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, trovarsi in regime di contabilità ordinaria.

Sono, altresì, ammesse le reti d'imprese mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete, di cui all'art. 3 c. 4-ter DL 5/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. 33/2009 e successive modifiche e integrazioni.

Il contratto di rete deve configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. Sono ammessi anche i contratti di rete stipulati da imprese che concorrono alla creazione, trasformazione, distribuzione e commercializzazione di un unico prodotto o servizio, ciascuna per un determinato ambito di attività (c.d. aggregazioni di filiera).

La stessa Circolare precisa la “struttura” che deve configurare il contratto di rete, nonché gli elementi che deve contenere, specificando, inoltre, che ciascuna impresa può partecipare solo a un contratto di rete richiedente l'agevolazione, pena l'inammissibilità delle domande nelle quali è presente la medesima impresa. La presentazione della domanda d'ammissione all'agevolazione da parte di una rete d'imprese preclude alle imprese aderenti al contratto di rete di presentare domanda autonoma.

Programmi ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal DM 24 marzo 2022 i programmi d'investimento produttivo e i programmi d'investimento per la tutela ambientale. Entrambe le tipologie di programmi sono descritte dettagliatamente nel documento di prassi in esame.

A completamento dei programmi d'investimento sono, altresì, agevolabili:

  • per un ammontare non superiore al 40 % del totale degli investimenti ammissibili dei predetti programmi, i progetti per l'innovazione di processo e l'innovazione dell'organizzazione;
  • per un ammontare non superiore al 20 % degli investimenti ammissibili, i progetti per la formazione del personale e, limitatamente ai programmi d'investimento produttivi e ai programmi d'investimento per la tutela ambientale con spese d'investimento d'importo superiore a € 5 milioni, progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

I programmi d'investimento produttivo sono ammissibili alle agevolazioni in conformità ai divieti ed alle limitazioni di cui agli artt. 13, 14 e 17 Reg. GBER e devono essere diretti, fermo restando quanto previsto al punto 5.3 della Circolare, per le imprese di grandi dimensioni:

  1. alla realizzazione di nuove unità produttive tramite l'adozione di soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive innovative rispetto al mercato di riferimento;
  2. all'ampliamento e/o alla riqualificazione di unità produttive esistenti tramite diversificazione della produzione in nuovi prodotti aggiuntivi o cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo;
  3. alla realizzazione di nuove unità produttive o all'ampliamento di unità produttive esistenti;
  4. all'acquisizione di attivi di uno stabilimento, ai sensi e nei limiti dell'art. 2 punto 49 Reg. GBER.

Dopo aver illustrato nei dettagli i vari programmi d'investimento, il documento di prassi in esame specifica che, ciascuna domanda di agevolazione, dev'essere correlata ad un solo programma d'investimento; uno stesso programma non può essere suddiviso in più domande di agevolazione.

Nel caso in cui l'intervento sia disciplinato da un apposito Accordo di programma, quest'ultimo, nei limiti dei vincoli comunitari vigenti in materia di aiuti di Stato e tenuto conto dei fabbisogni di sviluppo dei territori interessati, può individuare ulteriori attività economiche per l'applicazione dell'intervento, nonché prevedere la limitazione a specifici settori di attività economica.

Spese ammissibili

In riferimento ai programmi d'investimento produttivo indicati al punto 5.2 della Circolare, sono ammissibili le spese relative all'acquisto ed alla realizzazione di immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite dagli artt. 2423 e ss. c.c., nonché l'acquisizione di attivi di uno stabilimento nel rispetto dei limiti indicati al citato punto 5.2, lett. d), nella misura necessaria alle finalità del programma, sostenute dall'impresa a decorrere dalla data di presentazione della domanda, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dagli artt. 14 e 17 Reg. GBER.

Dette spese riguardano, ad esempio, il suolo aziendale e le sue sistemazioni, le opere murarie e assimilate ed infrastrutture specifiche aziendali, nonché macchinari, impianti ed attrezzature varie.

Con riferimento alle suddette spese, si applicano limiti, divieti e condizioni elencati al punto 6.2, tra le quali le spese relative all'acquisto del suolo aziendale che sono ammesse nel limite del 10 % dell'investimento complessivo agevolabile.

Per quanto concerne le PMI, invece, sono ammissibili anche le spese relative a consulenze connesse al programma d'investimento produttivo, ai sensi e nei limiti dell'art. 18 Reg. GBER. Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 5 % dell'importo complessivo ammissibile del programma d'investimento, fermo restando che la relativa intensità massima dell'aiuto è pari al 50 % in equivalente sovvenzione lordo (ESL).

Altri aspetti

Il documento di prassi del MISE, oltre a quanto suesposto, disciplina gli altri aspetti delle agevolazioni in questione, quali la forma e l'intensità dell'aiuto, la partecipazione al capitale di rischio, le modalità di presentazione delle domande e dei piani d'impresa.

A tal proposito, il MISE definirà con specifico avviso i termini per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sui territori delle aree di crisi industriale non complessa.

Qualora l'intervento sia disciplinato da apposito Accordo di programma, i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione saranno indicati dal Ministero tramite emanazione, per ciascun Accordo di programma, di uno specifico avviso.

Viene, altresì, disciplinata la fase istruttoria delle domande ed i relativi criteri di valutazione, nonché le fasi della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni, gli Accordi di sviluppo per programmi d'investimento strategici, il monitoraggio e le ispezioni (a cura del MISE ed Invitalia in qualità di soggetto gestore) ed il cumulo delle agevolazioni.

Fonte: Ministero dello sviluppo economico, Circolare 16 giugno 2022 n. 237343

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