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lunedì 20/06/2022 • 17:52

Fisco Fruizione di agevolazioni fiscali

Locazione a canone concordato: attestazione valida anche per più contratti

Le novità introdotte dal DL Semplificazioni intervengono anche sui contratti di locazione a canone concordato. Il legislatore ha esteso la validità dell’attestazione, necessaria anche per fruire delle agevolazioni fiscali, per tutti i contratti stipulati dopo il rilascio della stessa.

di Claudia Iozzo - Dottore commercialista

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  • Tempo di lettura 1 min.
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In sede di stipula di contratti di locazione ad uso abitativo, le parti possono decidere di applicare le disposizioni di cui all'art. 2, c. 3, della legge 431/1998, definendo il valore del canone, la durata del contratto ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative (c.d. contratti a canone concordato). Il canone per singoli contratti è concordato tra le parti in base agli importi inclusi nelle fasce di oscillazione definiti da accordi territoriali e determinati in funzione delle caratteristiche dell'edificio e dell'unità o porzione di unità immobiliare. La durata dei contratti in esame non può essere inferiore a tre anni (salvo per i contratti di natura transitoria) e, alla prima scadenza, se le parti non concordano sul rinnovo, il contratto è prorogato di diritto per due anni, fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore, così come previsto dall'art. 2, c. 5, della legge 431/1998. Le parti contrattuali, nella definizione del canone effettivo, possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Tuttavia, nell'ipotesi di contratti non assistiti, gli accordi definiscono le modalità di attestazione, da eseguirs...

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