martedì 21/06/2022 • 15:08
Con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate e le nuove FAQ sono definite le regole per il versamento del contributo da parte delle aziende del settore energetico, finalizzato a supportare imprese e famiglie che a seguito della crisi ucraina sostengono elevati costi di energia e gas.
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Tra le misure introdotte per contrastare gli effetti economici negativi causati dalla crisi ucraina, l'art. 37 DL 21/2022 (Decreto Ucraina), convertito in L. 51/2022, ha istituito, per l'anno 2022, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario a carico di soggetti operanti nel settore energetico (c.d. extraprofitto).
I soggetti passivi tenuti al versamento del contributo sono coloro che in Italia esercitano le attività di:
Al contrario, il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti.
Ai fini detta corretta individuazione delle attività interessate, l'Agenzia delle Entrate, nelle FAQ di riferimento, ha riepilogato i codici ATECO cui sono riconducibili:
Determinazione del contributo
La base imponibile del contributo solidaristico è costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021.
Il contributo si applica nella misura del 25 % nei casi in cui il summenzionato incremento sia superiore a € 5 milioni. Nell'ipotesi in cui l'incremento risulti inferiore al 10 %, il contributo non è dovuto.
Ai fini del calcolo, inoltre, il totale delle operazioni attive e delle operazioni passive coincide con l'importo, al netto dell'IVA, indicato nelle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (Li.Pe.) trasmesse per i trimestri compresi nei periodi di riferimento dalla norma.
Nel caso di soggetti che liquidano l'IVA con periodicità trimestrale, le operazioni attive e passive relative ai mesi di aprile 2021 e di aprile 2022, rilevanti ai fini del calcolo dei saldi dei due periodi, ma non oggetto di autonoma comunicazione nelle Li.Pe. trimestrali, concorrono alla formazione della base imponibile per un importo pari all'ammontare complessivo delle operazioni attive e passive, al netto dell'IVA, annotate nei corrispondenti registri.
Per i soggetti che hanno iniziato l'attività successivamente al 30 aprile 2021, la tassazione sull'extraprofitto è esclusa dal momento che per tali soggetti non si realizza il presupposto per l'applicazione del contributo, mancando del tutto lo svolgimento dell'attività nel periodo 1° ottobre 2021 – 30 aprile 2022. Coloro che, invece, hanno avviato l'attività nel corso di tale ultimo periodo, dovranno calcolare il contributo considerando dati omogenei. Pertanto, se il contribuente ha iniziato l'attività il 1° gennaio 2021, ai fini del calcolo dovranno essere confrontati i dati delle Li.Pe. relative al periodo 1° gennaio 2021 - 30 aprile 2021 e del periodo 1° gennaio 2022 - 30 aprile 2022.
Ulteriori chiarimenti forniti nelle FAQ dall'Agenzia delle Entrate riguardano il caso di esercizio di più attività. L'Amministrazione Finanziaria conferma che dovrà essere considerato importo complessivo delle operazioni attive e passive per la quantificazione della base imponibile, senza possibilità di emendare i dati delle Li.Pe. L'impossibilità di “modificare” l'importo risultante nelle liquidazioni periodiche per la determinazione del contributo è confermata anche per coloro che importano e rivendono prodotti petroliferi, i quali non potranno escludere dalla base imponibile e, nello specifico, dall'importo delle operazioni attive, la relativa accisa.
Più complicato risulta, invece, la determinazione della base imponibile per i soggetti che partecipano ad un Gruppo IVA. Questi ultimi dovranno ricostruire delle “Li.Pe. virtuali” autonome considerando:
Adempimenti dichiarativi e modalità di versamento
Le disposizioni attuative del contributo straordinario sono state definite dall'Agenzia delle Entrate con il Provv. AE 17 giugno 2022 n. 221978. In particolare, l'art. 37 c. 5 DL 21/2022, stabilisce che il contributo sia liquidato e versato per un importo pari al 40 %, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022.
I soggetti passivi, a seguito dell'erogazione del contributo, sono, altresì, tenuti ad assolvere gli adempimenti dichiarativi. A tal fine, il Provvedimento dell'Agenzia precisa che l'assolvimento dell'obbligo avviene con la presentazione della Dichiarazione IVA da presentare nel 2023. Nel caso di soggetti passivi che partecipano ad un Gruppo IVA, l'assolvimento dell'adempimento è eseguito dal rappresentante con la Dichiarazione IVA di gruppo e, pertanto, ciascun soggetto è tenuto a trasmettere al rappresentante i dati da inserire nella dichiarazione e le informazioni utilizzate per il calcolo del contributo entro il termine di presentazione della stessa. Di riflesso, il rappresentante deve indicare nella dichiarazione i dati identificativi dei singoli soggetti passivi del contributo.
Quest'ultimo dev'essere versato nei termini in precedenza indicati utilizzando il modello F24 e con le modalità di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/97.
L'Agenzia delle Entrate, con la Ris. AE 20 giugno 2022 29/E, ha istituito i codici tributo per il versamento del contributo straordinario.
Codice tributo |
Descrizione |
---|---|
“2710” |
Contributo straordinario contro il caro bollette - Acconto – art. 37 c. 1 DL 21/2022; |
“2711” |
“Contributo straordinario contro il caro bollette - Saldo – art. 37 c. 1 DL 21/2022; |
“1939” |
Contributo straordinario contro il caro bollette - Interessi – art. 37 c. 1 DL 21/2022; |
“8939” |
Contributo straordinario contro il caro bollette - Sanzione – art. 37 c. 1 DL 21/2022. |
Per i soggetti passivi, il contributo erogato non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP ed il rimborso delle eventuali eccedenze di versamento del contributo dovrà essere richiesto sempre tramite Dichiarazione IVA.
Collaborazione con la Guardia di Finanza
L'art. 37 DL 21/2022, introduce anche disposizioni per salvaguardare i consumatori, evitando indebite ripercussioni sui prezzi al consumo dell'energia elettrica e dei prodotti energetici. A tal fine, per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 2022, i soggetti tenuti al pagamento del contributo, comunicano entro la fine di ciascun mese solare all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) il prezzo medio di acquisto, di produzione e di vendita dell'energia elettrica, del gas naturale e del gas metano, nonché dei prodotti petroliferi, relativo al mese precedente. L'Autorità, sulla base dei dati ricevuti e di apposite verifiche, predispone un piano straordinario di controlli sulla veridicità delle comunicazioni trasmesse. L'AGCM, per le verifiche e i riscontri, collabora con la Guardia di finanza. Quest'ultima, utilizzando i dati sui contributi versati e dichiarati, agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.
Per la prevenzione ed il contrasto dell'evasione fiscale, il Provv. AE 17 giugno 2022 n. 221978 definisce, infine, anche uno scambio informativo tra l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanzia basato sulle medesime modalità già in essere nell'ambito dei servizi di fornitura massiva dei dati dichiarativi e relativi alla riscossione.
Fonte: Agenzia delle Entrate, provvedimento 17 giugno 2022 n. 221978
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