martedì 21/06/2022 • 06:52
Sono stati pubblicati i codici tributo per il versamento tramite Mod. F24 del contributo straordinario contro il caro bollette.
redazione Memento
In tema di contributo straordinario contro il caro bollette, l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione del 20 giugno 2022 n. 29, ha disposto l'istituzione dei seguenti codici tributo: per l'acconto, 2710; per il saldo, 2711; per gli interessi, 1939; per la sanzione, 8939. I codici tributo in oggetto sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza esclusivamente delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, specificando nel campo “anno di riferimento” l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”. Si ricorda che al fine di contenere per le imprese e i consumatori gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, è istituito, per il 2022, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica o di gas metano, di estrazione di gas naturale, di rivendita di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale o di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi (art. 37 c. 1 DL 21/2022). Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo, invece, non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti. La base imponibile del contributo in oggetto è data dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021. In caso di saldo negativo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021, ai fini del calcolo della base imponibile per tale periodo è assunto un valore di riferimento pari a zero. Il contributo in oggetto si applica nella misura del 25% nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a € 5.000.000. Il contributo non è dovuto se l'incremento è inferiore al 10%. Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate dello scorso 17 giugno sono stati definiti gli adempimenti, anche dichiarativi, e le modalità di versamento del contributo. Fonte: Agenzia delle Entrate, Risoluzione 20 giugno 2022 n. 29
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