In tema di contributo straordinario contro il caro bollette, l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione del 20 giugno 2022 n. 29, ha disposto l'istituzione dei seguenti codici tributo:
- per l'acconto, 2710;
- per il saldo, 2711;
- per gli interessi, 1939;
- per la sanzione, 8939.
I codici tributo in oggetto sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza esclusivamente delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, specificando nel campo “anno di riferimento” l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.
Si ricorda che al fine di contenere per le imprese e i consumatori gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, è istituito, per il 2022, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica o di gas metano, di estrazione di gas naturale, di rivendita di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale o di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi (art. 37 c. 1 DL 21/2022).
Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea.
Il contributo, invece, non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti.
La base imponibile del contributo in oggetto è data dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021. In caso di saldo negativo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021, ai fini del calcolo della base imponibile per tale periodo è assunto un valore di riferimento pari a zero.
Il contributo in oggetto si applica nella misura del 25% nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a € 5.000.000. Il contributo non è dovuto se l'incremento è inferiore al 10%.
Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate dello scorso 17 giugno sono stati definiti gli adempimenti, anche dichiarativi, e le modalità di versamento del contributo.
Fonte: Agenzia delle Entrate, Risoluzione 20 giugno 2022 n. 29