venerdì 17/06/2022 • 14:19
Secondo quanto previsto dalla bozza decreto Semplificazioni fiscali approvata in Consiglio dei Ministri, sarebbe prevista la proroga del termine per la registrazione da parte dell’Agenzia delle Entrate degli aiuti di Stato COVID nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) al 30 giugno 2023. Questa proroga comporterebbe uno slittamento del termine per la presentazione dell’autodichiarazione aiuti di Stato, in scadenza il 30 giugno 2022.
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Nella bozza del decreto “Semplificazioni fiscali” contenente misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali, tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali che il Consiglio dei Ministri ha approvato nei giorni scorsi viene prevista una proroga a favore dell'Agenzia delle Entrate che potrebbe avere ripercussioni positive sul termine per la presentazione dell'autodichiarazione aiuti di Stato ad oggi fissato al 30 giugno prossimo. Nel dettaglio, la citata proroga si riferisce al termine per la registrazione da parte dell'Agenzia delle Entrate degli aiuti di Stato COVID nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) e considerato quanto finora affermato dalla stessa Agenzia delle Entrate potrebbe essere successivamente consentito lo slittamento del termine per la presentazione dell'autodichiarazione aiuti di Stato di fine mese.
Si rammenta, infatti, che l'Agenzia delle Entrate con una lettera inviata ai Garanti del Contribuente in replica alle critiche delle associazioni dei commercialisti sulla complessa questione delle dichiarazioni aiuti di Stato aveva affermato che "qualunque differimento del termine del 30 giugno a favore del contribuente deve accompagnarsi a pari differimento del termine finale per la registrazione nel Registro nazionale aiuti di Stato con opportuno intervento normativo".
La novella del decreto Semplificazioni fiscali
L'articolo 34 della bozza in commento stabilisce che con riferimento agli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, i termini di cui all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115, in scadenza:
Adempimento prorogato dell'Agenzia delle Entrate
L'art. 10 del DM 31 maggio 2017 n. 115 dispone che, ai fini dei controlli previsti dal medesimo decreto, gli aiuti individuali non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti (RNA) nell'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario. Gli aiuti fiscali aventi medesime caratteristiche si intendono concessi e sono registrati nell'RNA, ai fini del decreto, nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati (comma 1). A tali adempimenti provvedono l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, l'ente previdenziale o assistenziale di pertinenza, ovvero gli altri soggetti competenti preposti alla fase di fruizione degli aiuti (comma 2).
In particolare, la bozza prevede che tale proroga “si applica alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti Stato, nonché nei registri aiuti di Stato SIAN-Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA-Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura, degli aiuti riconosciuti ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19», e successive modificazioni”.
La modifica normativa stabilisce, quindi, che l'Agenzia delle Entrate ha tempo fino al 30 giugno 2023, e non più al 31 dicembre 2022, per la registrazione nell'RNA degli aiuti COVID di cui alla Sezione 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo.
Attesa per la decisione del Tar del Lazio
Si rammenta che il Direttore dell'Agenzia delle Entrate aveva escluso o meglio improbabile la concessione di una proroga: tuttavia da più parti, Consiglio nazionale dei commercialisti e Associazioni sindacali dei commercialisti (AIDC, ANC, SIC, UNAGRACO, UNGDCEC) in particolare, è stata chiesta a gran voce una proroga della scadenza dell'adempimento per una più ampia razionalizzazione delle scadenze fiscali.
Come già riportato su queste pagine, le citate Associazioni sindacali dei commercialisti hanno impugnato dinanzi al TAR del Lazio il provvedimento 27 aprile 2022 n. 143438 chiedendo l'annullamento dello stesso. L'adempimento richiesto è illegittimo perché vengono chiesti dati già in possesso della Pubblica Amministrazione, in spregio a quanto stabilito dallo Statuto del Contribuente e vi sarebbe anche un eccesso di potere da parte dell'Agenzia, che avrebbe predisposto un modello di autodichiarazione troppo complesso, contravvenendo alle disposizioni del MEF, che nel suo decreto aveva parlato di “dichiarazione sintetica”. La data per conoscere le sorti dell'adempimento che impone la presentazione, entro il 30 giugno, dell'autodichiarazione relativa agli aiuti di Stato è stata fissata dal TAR del Lazio al 21 giugno prossimo.
Altra modifica introdotta dal Decreto “Semplificazioni fiscali” proroga al 31 dicembre 2023 la disposizione (articolo 31-octies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) secondo cui l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi.
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