venerdì 17/06/2022 • 12:13
Il CNDCEC ha scritto una lettera al Ministero della Giustizia sostenendo l’esigenza di non circoscrivere, tramite richiamo esclusivo agli incarichi già ricevuti, l’ambito dei professionisti che possono accedere all’albo dei soggetti incaricati alla gestione e al controllo nelle procedure disciplinate nel codice della crisi.
redazione Memento
Con una lettera inviata alla Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, al Sottosegretario della Giustizia, Francesco Paolo Sisto e alla Presidente Commissione per la revisione del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, Ilaria Pagni, il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti Elbano de Nuccio ha sottolineato l’esigenza di non circoscrivere, tramite richiamo esclusivo agli incarichi ricevuti, l’ambito dei professionisti che possono accedere all’albo dei soggetti incaricati alla gestione e al controllo nelle procedure disciplinate nel codice della crisi. In questo particolare momento storico si necessita ancora maggiormente di competenze aziendalistiche per affrontare le numerose crisi aziendali derivanti dal combinato effetto della pandemia, per il cambiamento della domanda e dei modelli di business che ne deriva, e del conflitto ucraino, per l’effetto sul ciclo degli approvvigionamenti, sul costo delle materie prime e dell’energia. Il riferimento esclusivo, ai fini del primo popolamento dell’albo, a incarichi già ricevuti negli ultimi anni penalizza professionisti competenti e soprattutto i giovani e tutti coloro che, nell’attesa dell’attuazione del percorso formativo ministeriale, hanno comunque assolto ad obblighi formativi nella materia della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa. È, pertanto, auspicabile e indispensabile che il primo popolamento dell’albo valorizzi, per chi non può contare sul numero degli incarichi, competenze specifiche risultanti da evidenze oggettive, quali pubblicazioni su riviste scientifiche, relazioni a convegni di riconosciuto livello, docenza a corsi di formazione sul codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza tenuti dagli ordini o dalle università, oppure la già avvenuta frequenza dei medesimi corsi di formazione. Un’apertura in questa direzione parrebbe opportuna anche per i requisiti richiesti per l’iscrizione all’albo dei gestori della crisi, per la necessità di tener conto del nuovo ruolo del commissario giudiziale nel concordato in continuità e ampliare così le competenze necessarie a svolgere quel compito.
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