Con il Pronto Ordini del 13 giugno 2022 n. 122, il CNDCEC precisa che, diversamente da quanto previsto per gli iscritti all'Albo dei consulenti del lavoro e per quanti abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo, l'art. 3 c. 3 DL 118/2021, in tema di istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto, non specifica che le precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale degli iscritti all'Albo dei Commercialisti debbano necessariamente attenere a concordati o accordi di ristrutturazione omologati.
Si ricorda che nell'elenco degli esperti indipendenti per la composizione negoziata possono essere inseriti gli iscritti da almeno cinque anni (art. 3 c. 3 DL 118/2021):
Secondo il CNDCEC, le attestazioni possono essere in ogni caso valutate, laddove il mandato conferito dal cliente e accettato dal professionista, risulti effettivamente espletato. Pertanto, parrebbe possibile sostenere che le attestazioni possano accompagnare anche piani di concordati liquidatori.
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