venerdì 17/06/2022 • 12:09
Con un quesito dell'11 maggio scorso è stato chiesto al CNDCEC se, ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli esperti indipendenti per la composizione negoziata, possa essere accolta la domanda presentata da un professionista che alleghi due mandati professionali sulla proposta di concordato preventivo di cui uno liquidatorio; i due piani di concordato non sono stati omologati.
redazione Memento
Con il Pronto Ordini del 13 giugno 2022 n. 122, il CNDCEC precisa che, diversamente da quanto previsto per gli iscritti all'Albo dei consulenti del lavoro e per quanti abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo, l'art. 3 c. 3 DL 118/2021, in tema di istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto, non specifica che le precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale degli iscritti all'Albo dei Commercialisti debbano necessariamente attenere a concordati o accordi di ristrutturazione omologati. Si ricorda che nell'elenco degli esperti indipendenti per la composizione negoziata possono essere inseriti gli iscritti da almeno cinque anni (art. 3 c. 3 DL 118/2021): all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili; all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa; all'albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati. Possono, inoltre, essere inseriti nell'elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza. Secondo il CNDCEC, le attestazioni possono essere in ogni caso valutate, laddove il mandato conferito dal cliente e accettato dal professionista, risulti effettivamente espletato. Pertanto, parrebbe possibile sostenere che le attestazioni possano accompagnare anche piani di concordati liquidatori. Fonte: PO CNDCEC 13 giugno 2022 n. 112
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